Hai bisogno di una consulenza fiscale? Prenota una consulenza

via Benedetto Croce, 19 Roma

Spese formazione professionale: novità deducibilità

da | Mag 30, 2017 | Aggiornamenti

Premessa

Con l’approvazione definitiva del Jobs Act dei lavoratori autonomi, a decorrere dal periodo d’imposta 2017 (con effetti a partire dal Modello Redditi/2018 da presentare il prossimo anno) cambia la misura della deducibilità, dal reddito dell’attività professionale, delle spese sostenute dal professionista per corsi di formazione (inclusi quelli obbligatori imposti dall’ordine di appartenenza) e convegni/congressi.

L’intervento del Legislatore va, infatti, a modificare il comma 5 dell’art. 54 del TUIR, il quale in base all’attuale formulazione prevede che:

  • le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno, sono deducibili nella misura del 50% del loro ammontare”.
Fino al periodo d’imposta 2016

(Modello Redditi/2017 da presentare quest’anno)

Cosa Importo deducibile Circolare n. 53/E/2008

Spese, sostenute dal professionista nel 2016, per la partecipazione a convegni, congressi e simili o corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno.

 

50% del loro ammontare

Con riferimento alle spese di vitto e alloggio (albergo e ristorazione) sostenute dal professionista per la partecipazione a corsi di formazione, convegni ecc., occorre, comunque, tener conto del limite di deducibilità del 75% di cui all’art. 54 TUIR comma 5 primo periodo, dove si legge che:

Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75 per cento e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo d’imposta”.

Quindi, su tali spese occorre prima applicare la limitazione del 75% e poi anche quella del 50%.

Novità

Dal 2017, ossia a partire dalla spese (in commento) sostenute da quest’anno:

  • scompare il limite di deducibilità del 50%;
  • scompare il limite di deducibilità del 75% per le spese di vitto ed alloggio.

In particolare la novità legislativa prevede che:

Le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno, diventano deducibili nella misura del 100% del loro ammontare, anche se nel limite annuo di 10.000 euro. Inoltre è altresì eliminato il limite di deduzione del 75% per le spese di vitto e alloggio.

Sempre a decorrere dal periodo d’imposta 2017 (Modello Redditi/2018) è altresì prevista:

  • la piena deducibilità, nel limite di 5.000 euro annui delle spese sostenute dal lavoratore autonomo per il pagamento dei servizi offerti dalle agenzie per il lavoro finalizzati ad assistere il lavoratore autonomo per l’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro;
  • la piena deducibilità dei premi relativi a quelle polizze assicurative “facoltative” e destinate alla copertura del rischio di mancato pagamento delle prestazioni eseguiti dal lavoratore nei confronti dei propri clienti.

Esempio

Si consideri un professionista che sostiene spese per seguire un corso di aggiornamento professionale per complessivi 6.000 euro, di cui

  • 1.200 per vitto e alloggio;
  • 4.800 di costo del corso.
Tabella di confronto
Se sostenuta nel 2016 Se sostenuta nel 2017
La deducibilità andrebbe calcolata in questo modo:

 

  • Costo del corso = 4.800 x 50% = 2.400,00
  • Spese vitto e alloggio = 1.200 x 75% = 900,00 x 50% = 450,00
  • Totale deducibile = 2.400 + 450 = 2.850,00

 

Dunque, se la spesa fosse stata sostenuta nel 2016, ora il professionista, nel Modello Redditi/2017 (periodo d’imposta 2016) che presenterà quest’anno, potrà riportarsi in deduzione l’importo di 2.850 (rigo RE17)

Se, invece, la spesa fosse sostenuta nel 2017, il professionista, nel Modello Redditi/2018 (periodo d’imposta 2017) da presentare il prossimo anno, potrà riportarsi in deduzione i complessivi 6.000 euro.

 

0 commenti