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Accesso Fondo di garanzia Sabatini-Ter

da | Lug 12, 2017 | Aggiornamenti

Premessa

Sabatini-Ter e Fondo di garanzia per i finanziamenti legati a specifici investimenti in beni strumentali; a questo fa riferimento il comunicato stampa pubblicato dal M.E.F. di recente in Gazzetta Ufficiale e che va a riprendere il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 7 dicembre 2016 con il quale sono state approvate le modifiche e le integrazioni delle  condizioni di ammissibilità e delle  disposizioni  di  carattere  generale  per l’amministrazione del Fondo di garanzia, di  cui  all’art.  2,  comma 100, lettera a), della Legge 23 dicembre 1996, n. 662; come si legge nel comunicato stampa le predette disposizioni,  adottate  in  attuazione  del  Decreto Ministeriale 29 settembre 2015, completano  la  disciplina  operativa per l’applicazione del nuovo modello  di  valutazione,  basato  sulla probabilità di inadempimento delle  imprese,  ai  fini  dell’accesso alla garanzia del Fondo in relazione ai  finanziamenti  agevolati  ai sensi dell’art. 2 del Decreto Legge n. 69  del  2013  («Finanziamenti Nuova Sabatini»).

Si sottolinea che le nuove disposizioni sono già operative a seguito dell’entrata  in  funzione  della   procedura   di acquisizione  automatica  dei  dati  contabili  e  fiscali   per   il funzionamento del nuovo modello di valutazione.

Si ricorda inoltre che la Legge di Bilancio 2017 ha prorogato dal 31 dicembre 2016 fino al 31 dicembre 2018 il termine per la concessione dei finanziamenti per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 2 del D.L. n. 69/2013 (c.d. Nuova Sabatini) con contestuale rifinanziamento delle risorse disponibili.

RICORDA: per favorire la transizione del sistema produttivo alla manifattura digitale e incrementare l’innovazione e l’efficienza del sistema imprenditoriale, sono ammessi alla misura agevolativa gli investimenti in tecnologie digitali. A tali contributi statali in conto impianti “maggiorati” è riservato il 20 per cento delle risorse statali stanziate dalla stessa Manovra.

CALCOLO: L’agevolazione Sabatini-Ter è concessa alla PMI nella forma di un contributo in conto impianti il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento ad un tasso d’interesse annuo pari a:

a)       2,75% per gli investimenti ordinari;

b)       3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti.

Il nuovo modello di rating per l’accesso al F/do di garanzia

Il finanziamento di cui alla Sabatini-Ter, che può essere assistito dalla garanzia del “Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese” fino all’80% dell’ammontare del finanziamento stesso, deve essere:

  • di durata non superiore a 5 anni;
  • di importo compreso tra 20.000 euro e 2 milioni di euro;
  • interamente utilizzato per coprire gli investimenti ammissibili.

Ai fini dell’ammissione al F/do di garanzia i modelli di valutazione adottati sono distinti per procedura, per settore economico di appartenenza e in funzione del regime di contabilità (ordinaria e semplificata) a cui è sottoposto il soggetto beneficiario finale. La valutazione viene effettuata sugli ultimi due bilanci approvati del soggetto beneficiario finale alla data di presentazione della richiesta di ammissione all’intervento del Fondo. Di conseguenza il modello di valutazione novellato non si applica alle nuove imprese ovvero alle imprese che sono state costituite o hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo.

Le imprese saranno valutate attraverso l’attribuzione di una probabilità di inadempimento e il loro collocamento in una delle classi di valutazione che compongono la scala di valutazione.

Il modello di valutazione presenta una struttura modulare composta dalle seguenti aree informative:

  1. modulo economico–finanziario: fornisce una misura predittiva del profilo di rischio patrimoniale, economico e finanziario;
  2. modulo andamentale: fornisce una misura predittiva del profilo di rischio di credito, approfondendo la dinamica dei rapporti intrattenuti con le istituzioni finanziarie a livello di sistema.

A questi si aggiunge un ulteriore blocco informativo che valuta la presenza di atti ed eventi pregiudizievoli a carico delle imprese e dei soci.

MODULO ECONOMICO MODULO ANDAMENTALE

A pena di inefficacia, il soggetto richiedente deve alimentare tale modulo, anche attraverso l’acquisizione automatica, per il tramite del Portale F/do di garanzia, da banche dati pubbliche, con unset informativo disponibile alla data di presentazione della domanda di ammissione costituito da:

  • per i soggetti beneficiari finali che adottano il regime di contabilità ordinaria, i dati degli ultimi due bilanci approvati o quelli dei prospetti contabili sulla base dei quali sono state redatte le ultime due dichiarazioni fiscali;
  • per i soggetti beneficiari finali che adottano il regime di contabilità semplificata, i dati delle ultime due dichiarazioni fiscali.

A pena di inefficacia, il soggetto richiedente deve alimentare tale modulo con un set informativo, disponibile alla data di presentazione della domanda di ammissione, costituito da:

  • i dati di accordato e utilizzato del soggetto beneficiario finale, con riferimento agli ultimi sei mesi dei rischi a scadenza e dell’esposizione per cassa, forniti dalla Centrale dei Rischi, qualora presenti;
  • i dati relativi ai contratti rateali, non rateali e carte del soggetto beneficiario finale forniti da uno o più Credit Bureau, qualora gli stessi siano utilizzati dal soggetto richiedente per la propria valutazione del merito di credito.
ATTIRIBUZIONE DI SCORE PARZIALE ATTIRIBUZIONE DI SCORE PARZIALE

Il modulo prevede l’attribuzione di uno score parziale, compreso

tra un minimo di EF1 ed un massimo di EF11,

calcolato attraverso algoritmi differenti in funzione delle seguenti caratteristiche del soggetto beneficiario finale:

a)       forma giuridica (Società di capitali, Società di persone, Ditte individuali come individuate nella tabella di cui al paragrafo M.7 del Decreto in commento);

b)        regime di contabilità (contabilità ordinaria, contabilità semplificata);

c)       settore di attività economica (Industria, Commercio, Servizi, Immobiliare, Edilizia come individuati nella tabella di cui al paragrafo M.6).

I differenti algoritmi, a loro volta, prendono in considerazione variabili differenti, ottenute dal set informativo precedentemente descritto e selezionate in funzione della loro significatività ai fini della valutazione del merito di credito dei soggetti beneficiari finali.

Il modulo prevede l’attribuzione di uno score parziale, compreso

tra un minimo di A1 ed un massimo di A11,

 calcolato attraverso algoritmi differenti in funzione della forma giuridica del soggetto beneficiario finale (Società di capitali, Società di persone, Ditte individuali come individuate nella tabella di cui al paragrafo M.7). I differenti algoritmi, a loro volta, prendono in considerazione le variabili ottenute dal set informativo precedentemente descritto e selezionate in funzione della loro significatività ai fini della valutazione del merito di credito dei soggetti beneficiari finali.

FATTORI CONSIDERATI FATTORI CONSIDERATI

Lo score attribuito è il risultato di una combinazione tra i due seguenti fattori:

  • il giudizio su ciascuna variabile, laddove attribuibile;
  • l’incidenza delle variabili sullo score stesso, espressa come percentuale in modo tale che la somma delle incidenze risulti pari al 100%.
Lo score attribuito è il risultato di una combinazione tra i due seguenti fattori

  • il giudizio su ciascuna variabile, laddove attribuibile;
  • l’incidenza delle variabili sullo score stesso, espressa come percentuale in modo tale che la somma delle incidenze risulti pari al 100%.

La valutazione finale del merito di credito del soggetto beneficiario finale è il risultato dell’analisi congiunta dei dati contenuti nei due moduli nonché degli eventuali eventi pregiudizievoli e/o procedure concorsuali registrati.

Al fine di attribuire alle imprese la valutazione complessiva, gli score parziali determinati dai 2 moduli sopra richiamati sono combinati (integrazione) tra loro attraverso specifiche matrici d’integrazione, differenti in funzione della forma giuridica del soggetto beneficiario finale.

Come specificato dal Decreto di cui al comunicato stampa in commento, nel caso in cui non venga alimentato il modulo economico finanziario con i relativi dati, non è possibile assegnare una valutazione al soggetto beneficiario finale il quale è pertanto classificato come “Unrated”. La valutazione complessiva del soggetto beneficiario finale prevede anche l’utilizzo di informazioni pubbliche su eventi pregiudizievoli a carico del soggetto beneficiario finale stesso e, nel caso di società di persone, a carico dei soci con cariche rilevanti.

Gli eventi che incidono sulla valutazione complessiva sono riconducibili alle seguenti variabili (come individuate nella tabella di cui al paragrafo M.8 del Decreto):

  1. Ipoteca giudiziale/pignoramento;
  2. Ipoteca legale;
  3. Domanda giudiziale;
  4. Attribuzione dei beni in Trust ai beneficiari

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