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Lettere di compliance e modalità di ravvedimento

da | Lug 25, 2017 | Aggiornamenti

Premessa

Arriveranno in pieno periodo estivo le oltre 100 mila lettere di compliance destinate a quei contribuenti che in base ai dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate, nel 2014 non hanno dichiarato in tutto o in parte alcuni redditi percepiti nel 2013. A renderlo noto è la stessa Amministrazione finanziaria che con un apposito comunicato stampa pubblicato in data 30 giugno sul proprio sito.

Le comunicazioni in commento sono indirizzate a contribuenti persone fisiche e riguardano presunte anomalie rilevate dall’incrocio dei dati in relazione a:

  • redditi dei fabbricati di cui agli artt. 25 e seguenti del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), derivanti dalla locazione non finanziaria di fabbricati imponibili a tassazione ordinaria, ovvero per opzione, al regime di tassazione previsto dall’art. 3 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Cedolare secca sugli affitti), alternativo al regime ordinario;
  • redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 49 e seguenti del TUIR;
  • assegni periodici di cui agli artt. 50 e seguenti del TUIR;
  • redditi di partecipazione ex artt. 4, 5 e 6 del TUIR, nonché quelli derivanti da partecipazione in società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria, di cui all’art. 116 del TUIR;
  • redditi di lavoro autonomo abituale e professionale, di cui all’art. 53, c. 1, del TUIR;
  • alcuni tipi di redditi diversi e redditi derivanti da lavoro autonomo abituale e non professionale.

Posso essere altresì interessati dalla comunicazione eventuali anomalie riconducibili alle seguenti categorie di redditi:

  • redditi di capitale derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed Enti soggetti all’IRES e proventi derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza ex art. 44, c. 1, lett. e) e lett. f) del TUIR;
  • redditi d’impresa con riguardo alle rate annuali delle plusvalenze/sopravvenienze attive, di cui agli artt. 86 e 88 del TUIR.

Modalità di ravvedimento

I contribuenti che ricevono le comunicazioni troveranno indicati tutti gli elementi che hanno originato l’anomalia segnalata in un dettagliato prospetto informativo.

I cittadini già abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, potranno inoltre visualizzare nella sezione “L’Agenzia scrive” del Cassetto fiscale un prospetto informativo utile a chiarire nel dettaglio gli elementi di anomalia segnalati.

Limitatamente ad alcune tipologie reddituali, sarà disponibile un ulteriore prospetto “precompilato” relativo al quadro dichiarativo da rettificare o integrare. Il contribuente potrà scaricare e stampare tale prospetto contenente i dati da utilizzare nella compilazione della dichiarazione integrative.

Per chiedere ulteriori informazioni o fornire gli elementi sconosciuti al Fisco che giustifichino le anomalie ci si può rivolgere ai CAM (Centri di Assistenza Multicanale) e agli Uffici territoriali delle Entrate. L’eventuale documentazione può essere trasmessa all’Agenzia utilizzando il canale di assistenza Civis.

Per regolarizzare la propria posizione occorre presentare una dichiarazione integrativa e versare:

  • le maggiori imposte dovute;
  • i relativi interessi; e
  • le sanzioni per infedele dichiarazione in misura ridotta (ravvedimento art. 13 D.Lgs. 472/97) tenendo conto del tempo trascorso dalla commissione della violazione.
Esempio
Redditi di fabbricati non dichiarati (no Cedolare secca) € 800
Maggiore IRPEF da versare € 300 (termine versamento 16-06-2014, contribuente non interessato della proroga)
Data ravvedimento 20-07-2017
Calcolo
GG di ritardo 1130
Codice tributo 4001 € 300
Codice tributo 8901 € 45
Codice tributo 1989 3,89
Totale da versare € 348,89

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