Premessa
Le modalità da seguire per una regolare tenuta della contabilità aziendale, finalizzata al conseguimento di determinati obiettivi informativi e conoscitivi, sono disciplinate, a livello legislativo dall’art. 39 del D.P.R. n. 633/72; dall’art. 22 del D.P.R. n. 600/73; dall’art. 2219 del Codice Civile.
Il legislatore prevede la tenuta di registri ed i libri obbligatori per i quali occorre rispettare alcuni requisiti che vanno dalla tempistica in cui essi devono essere aggiornati ovvero stampate su supporto cartaceo, agli obblighi da porre in essere prima che vengano utilizzati.
A tal proposito, in sede di premessa è utile ricordare che è stata soppressa la bollatura e la vidimazione annuale del:
- libro giornale
- libro degli inventari
- registro Iva acquisti;
- registro Iva vendite;
- registro dei corrispettivi;
- registro degli incassi e pagamenti per i professionisti;
- registro cronologico delle movimentazioni finanziarie;
- registro dei beni in conto deposito o in conto vendita;
- registro dei beni in conto lavorazione.
Devono, invece, essere preventivamente bollati in ogni foglio e numerati progressivamente in ogni pagina dal Registro delle Imprese o da un Notaio:
- libro dei soci;
- libro delle obbligazioni;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del CdA;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio sindacale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti.
Adempimenti preventivi tenuta contabilità | |
Tipologia di registri | Adempimento |
Libro giornale e il libro degli inventari nonché tutti i registri obbligatori ai fini dell’Iva e delle imposte sui redditi devono recare esclusivamente la numerazione progressiva delle pagine. |
Solo numerazione progressiva delle pagine (non più bollatura e vidimazione). |
Altri registri (libro soci, ecc.). |
Bollatura e numerazione progressiva. |
Le sanzioni
Nel caso di irregolare/omessa tenuta/conservazione delle scritture contabili, dei documenti e dei registri previsti dalla normativa in materia di imposte dirette e Iva, ovvero quelli la cui conservazione è comunque imposta da altre disposizioni tributarie, è prevista l’irrogazione di una sanzione amministrativa:
- da 1.000 a 8mila euro.
Tale sanzione si applica a chi, nel corso degli accessi eseguiti ai fini dell’accertamento in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto, rifiuta di esibire o dichiara di non possedere o comunque sottrae all’ispezione e alla verifica i documenti, i registri e le scritture indicati nel medesimo comma ovvero altri registri, documenti e scritture, ancorché’ non obbligatori, dei quali risulti con certezza l’esistenza (comma 2 art. D. Lgs. 471/1997).
La predetta sanzione è ridotta fino alla metà del minimo qualora le irregolarità rilevate nei libri e nei registri o i documenti mancanti siano di scarsa rilevanza, sempreché non ne sia derivato ostacolo all’accertamento delle imposte dovute. La rilevanza del dato contabile presuppone che i principi contabili di riferimento siano stati correttamente applicati.
Sistema sanzionatorio | |
Violazione | Sanzione |
Irregolare/omessa tenuta/conservazione della contabilità |
Da 1.000 ad 8.000 euro |
Irregolarità di scarsa rilevanza | Ridotta fino alla metà. Quindi da 500 a 4.000 euro. |
Nel caso in cui, in seguito all’irregolare/omessa tenuta della contabilità, siano accertate evasioni dei tributi diretti e dell’Iva complessivamente superiori, nell’esercizio, a 50mila euro:
- la sanzione prevista di cui in precedenza, è raddoppiata.
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