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730. Crediti P.A.: La Compensazione delle cartelle esattoriali per il 2017

da | Set 21, 2017 | Aggiornamenti

Premessa

Con il Decreto 9 agosto 2017 pubblicato  di recente in Gazzetta ufficiale, il Ministero dell’economia e delle Finanze ha reso noto che in materia di compensazione delle cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti della pubblica amministrazione per l’anno 2017, con riferimento ai carichi affidati agli Agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2016, trovano applicazione le disposizioni previste per il 2014 dal D.M 24 settembre 2014; quest’ultimo prevede espressamente che le modalità per  la  compensazione  sono  quelle  previste  dal decreto del Ministro dell’economia e  delle  finanze  del  25  giugno 2012, e dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 19 ottobre 2012.

La compensazione delle cartelle esattoriali con crediti nei confronti della P.A.  per l’anno in corso è stata prevista dalla manovra correttiva (D.L. 50/2017) convertita con modificazioni dalla Legge 96/2017 la quale all’art.9 quater prevede appunto che le disposizioni  di  cui  all’articolo  12,  comma  7-bis,  del decreto-legge   23   dicembre   2013,   n° 145,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano anche nell’anno 2017 con le modalita’  previste  nel  medesimo  comma.  Si ponga attenzione al fatto che al contrario della normativa generale di cui all’art.28  D.P.R. 602/73 il D.L.  145/2013 contestualizza la possibilità di compensazione alla situazione in cui la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato.

Affinché si possa perfezionare la compensazione è necessario a monte che:

  • il credito sia certo, liquido ed esigibile;
  • lo stesso relativo a contratti per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturato nei confronti della pubblica amministrazione e certificato;
  • la somma iscritta a ruolo deve essere inferiore o pari al credito vantato (a differenza di quanto previsto dalla normativa generale di cui dall’art. 28 quater del DPR 602/73 anch’essa prorogata con limitati effetti temporale dallo stesso decreto citato in premessa e di recente pubblicazione in G.U.);
  • è necessaria la presenza di carichi affidati agli Agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2016.

La procedura di compensazione delle cartelle esattoriali

Ai fini della compensazione il creditore, destinatario della cartella, deve acquisire, presentando l’apposita richiesta, la certificazione del credito dall’Ente debitore attestante l’ammontare, la certezza, liquidità ed esigibilità dello stesso, secondo le modalità fissate dai D.M. 22.5.2012 e 25.6.2012. L’istanza, allegata al decreto 25 giugno 2012, va presentata, utilizzando la Piattaforma dei crediti commerciali (Pcc), disponibile sul sito crediticommerciali.mef.gov.it. Come stabilito dall’art. 1, comma 2, D.M. 24.9.2014, per le modalità di compensazione è necessario fare riferimento a quanto disposto dai Decreti 25.6.2012 e 19.10.2012.

La procedura di compensazione delle cartelle esattoriali
La certificazione del credito

Per esercitare la compensazione, il titolare del credito acquisisce la certificazione prevista dall’art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni.

Amministrazione debitoria

L’istanza di certificazione può essere presentata per i crediti vantati nei confronti di:

  • Amministrazioni statali, centrali e periferiche;
  • Regioni e province autonome;
  • Enti locali;
  • Enti del Servizio Sanitario Nazionale

La certificazione non può essere richiesta ai seguenti enti, espressamente esclusi:

  • Enti locali commissariati;
  • Enti del Servizio Sanitario Nazionale delle regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari, ovvero a programmi operativi di prosecuzione degli stessi, se nell’ambito di detti piani o di detti programmi sono previste operazioni relative al debito.

Non è possibile inoltre richiedere la certificazione per i crediti vantati nei confronti di:

  • organi costituzionali e a rilevanza costituzionale;
  • camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
  • enti pubblici economici;
  • enti ed organismi di diritto privato;
  • società a partecipazione pubblica.
Accreditamento alla piattaforma

Il soggetto che vanta un credito nei confronti della P.A., deve innanzitutto accreditarsi nella Piattaforma dei crediti commerciali (Pcc), disponibile sul sito crediticommerciali.mef.gov.it indicando i propri dati personali e l’indirizzo PEC.

Se il creditore è una società o un’impresa individuale

Se il creditore è una società o un’impresa individuale, può operare in Piattaforma direttamente il titolare o un suo delegato, al fine di ottenere le credenziali di accesso.

Se il creditore è una persona fisica

Se il creditore è una persona fisica (ad esempio un libero professionista) deve, preventivamente, effettuare un riconoscimento recandosi presso la P.A. debitrice e, con le credenziali ricevute, completare l’accreditamento alla Piattaforma.

I compiti della P.A. competente

Qualora la P.A. non provveda entro 30 giorni dalla data di presentazione dell’istanza al rilascio della certificazione o alla rilevazione dell’insussistenza o inesigibilità, anche parziale, del credito, il creditore riceve un messaggio di posta elettronica relativo all’inerzia dell’amministrazione e può presentare istanza di nomina di un commissario ad acta utilizzando l’apposita funzionalità messa a disposizione dalla Piattaforma.

Comunicazioni successive

Il creditore riceve notifica sia dell’avvenuta nomina del commissario ad acta che del rilascio della certificazione, o della rilevazione dell’insussistenza o inesigibilità, anche parziale, del credito, all’indirizzo di Posta elettronica certificata specificato al momento dell’accreditamento.

Utilizzo della certificazione e successiva compensazione con cartelle esattoriali

Il creditore, se ha debiti verso l’erario e intende compensarli, – può chiedere all’Agente della riscossione o all’Agenzia delle entrate la compensazione di tutto o parte del credito certificato.

Il sistema provvede automaticamente all’invio delle notifiche in formato elettronico a tutti gli attori interessati, i quali possono, in ogni momento, accedere alla Piattaforma per consultare lo stato e la disponibilità residua del credito.

La compensazione del credito

L’Agente della Riscossione e l’Agenzia delle Entrate intervengono in caso di compensazione del credito certificato.

Il credito certificato può essere compensato:

  • con le somme dovute per tributi erariali, tributi regionali e locali, contributi assistenziali e previdenziali, premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, altre entrate spettanti alla P.A. che ha rilasciato la certificazione e con riferimento ai carichi affidati agli Agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2016. A tal fine il creditore deve presentare la certificazione all’Agente della riscossione; quest’ultimo, dopo aver verificato la validità della certificazione, dispone la compensazione rilasciando al creditore la relativa attestazione;
  • delle somme dovute in relazione agli istituti deflattivi del contenzioso (ad esempio, accertamento con adesione, acquiescenza, conciliazione giudiziale), mediante lo specifico mod. F24 “Crediti PP.AA.” da inviare esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline) indicando, in particolare, gli estremi della certificazione ed il codice tributo “PPAA”.
Rottamazione dei ruoli e compensazione In relazione al termine di affidamento degli incarichi risultano di fatto ricompresi i ruoli per i quali era possibile presentare istanza di adesione alla definizione agevolata di cui al D.L 193/2016 e successive modificazioni entro il 31.03.2017. I contribuenti che hanno optato per la rateazione delle somme dovute in via agevolata, possono dunque utilizzare i crediti certificati per il pagamento della 2° rata in scadenza il 30.09.2017 o delle eventuali rate successive.
Gli eventuali creditori subentranti-Banche ed intermediari Banche e gli intermediari finanziari abilitati possono subentrare nel credito:

  • in caso di cessione pro solvendo (in questo caso, il soggetto che cede il credito risponde dell’eventuale inadempienza del debitore);
  • o pro soluto (in questo caso, il soggetto che cede il credito deve esclusivamente garantire l’esistenza dello stesso).

Gli stessi soggetti possono anche, su richiesta del creditore, concedere un’anticipazione di liquidità a valere sul credito certificato.

A seguito delle novità normative introdotte dall’art. 37, comma 7-bis del DL 66/2014, per le operazioni di cessione dei crediti certificati (comprese quelle coperte dalla garanzia dello Stato) effettuate con la procedura telematica, il sistema PCC, oltre a notificare alla PEC dell’Amministrazione debitrice l’avvenuta operazione, mette a disposizione la funzionalità di accettazione o rifiuto della stessa, entro sette giorni dalla ricezione della notifica.

L’Amministrazione ceduta può esprimere il consenso o meno all’operazione di cessione.

La certificazione del credito sopra richiamata deve necessariamente indicare la data prevista di pagamento da parte dell’Amministrazione debitrice (al max entro 12 mesi). Le certificazioni già rilasciate senza data devono essere integrate a cura dell’Amministrazione utilizzando la piattaforma elettronica sopra citata, con l’apposizione della data prevista. Nel caso in cui la Pubblica Amministrazione vanti dei crediti nei confronti del richiedente, la certificazione sarà resa al netto di tali somme.

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