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Niente reverse charge per l’attività di verifica degli impianti di messa a terra

da | Ott 31, 2017 | Aggiornamenti

Premessa

La recente Risoluzione n. 111/E/2017 è intervenuta a chiarire che l’attività di mera verifica degli impianti di messa a terra presso attività pubbliche o private con dipendenti, attestando la conformità alla normativa degli impianti elettrici realizzati da ditte di manutenzione/installazione, non è soggetta al meccanismo del reverse charge. Pertanto, in tal caso, si applica il metodo ordinario di adempimento dell’IVA.

Ciò, tuttavia, vale nella misura in cui l’attività di verifica svolta si limiti a certificare la corrispondenza degli impianti elettrici alla specifica normativa di settore e prescinde dall’effettuazione di qualsiasi intervento di manutenzione sugli impianti stessi.

Reverse charge e prestazioni di servizi relative ad edifici

Come noto, il reverse charge, disciplinato dall’art. 17, commi 5, 6 e 7, D.P.R. n. 633/1972, è quel particolare metodo di applicazione dell’IVA che consente di effettuare l’inversione contabile della suddetta imposta sul destinatario della cessione del bene o della prestazione di servizio, anziché sul cedente.

In sostanza, con tale metodo si ha lo spostamento del carico tributario IVA, con conseguente obbligo di pagamento dell’imposta, dal cedente al cessionario nel caso di cessione di beni e dal prestatore al committente nel caso di prestazioni di servizi.

A partire dal 1° gennaio 2015, ad opera della Legge di Stabilità 2015, l’ambito di applicazione del meccanismo dell’inversione contabile (cd. reverse charge) è stato esteso a nuove fattispecie nell’ambito del settore edile ed energetico.

Grazie all’introduzione della nuova lett. a-ter) dell’articolo 17, comma 6, DPR n. 633/1972, il meccanismo dell’inversione contabile si applica ora anche alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici.

Con la Circolare n. 14/E/2015, l’Agenzia delle Entrate aveva precisato che l’inversione contabile si applica a condizione che le prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento siano “relative ad edifici” (nel senso di fabbricati) e rientrino nei relativi codici attività della Tabella ATECO 2007.

L’attività di verifica degli impianti di messa a terra

Secondo quanto disposto dal D.P.R. n. 462/2001, che contiene il “Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi”, ciascun datore di lavoro ha l’obbligo di effettuare verifiche periodiche degli impianti elettrici di messa a terra della propria attività da parte di un organismo di ispezione abilitato dal Ministero delle Attività Produttive, sulla base della normativa tecnica europea UNI CEI, o in alternativa da Asl/Arpa.

Tali organismi di ispezione, per garantire l’obiettività delle verifiche effettuate, devono essere indipendenti da qualsiasi vincolo con installatori, progettisti, manutentori e consulenti di impiantistica.

Tali verifiche si sostanziano in atti di accertamento tecnico che devono essere effettuati periodicamente e consistono in un complesso di operazioni materiali che hanno lo scopo di accertare che l’impianto sia conforme a determinati requisiti tecnici.

NO reverse charge per l’attività di verifica degli impianti di messa a terra

L’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 111/E/2017, ha chiarito che l’attività di “mera” verifica degli impianti di messa a terra presso attività pubbliche o private con dipendenti, limitata ad attestare la conformità alla normativa degli impianti elettrici realizzati da ditte di manutenzione/installazione, prescindendo dall’effettuazione di qualsiasi intervento di manutenzione sugli impianti stessi, non è soggetta al meccanismo del reverse charge. Pertanto, in tal caso, si applica il metodo ordinario di adempimento dell’IVA.

Nel caso di specie affrontato nella Risoluzione, la società istante esercitava, in qualità di organismo abilitato dal Ministero delle Attività Produttive ai sensi del D.P.R. n. 462/2001, tale attività di verifica degli impianti di messa a terra utilizzando il codice attività 71.20.21 ATECO 2007 (“Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi“), che risulta appunto riferibile ad un’attività di mera certificazione, in quanto si limita a  verificare che gli stessi siano fatti a “regola d’arte” senza intervenire sugli impianti stessi. Se questi fossero necessari, sarebbe compito di una società di manutenzione operare sugli impianti stessi.

Non a caso, il codice attività utilizzato dalla società istante è diverso da quello relativo all’attività di manutenzione e comunque diverso dai codici attività indicati nella Circolare n. 14/E/2015 ai fini dell’applicazione del reverse charge.

Per le prestazioni di verifica degli impianti di messa a terra, la società istante avrebbe, tra l’altro, emesso fattura con la seguente dicitura: “Verifica periodica impianti di messa a terra su incarico del datore di lavoro ai sensi del D.P.R. n. 462 del 2001”.

E’ da osservare, altresì, che il collaudo è una prestazione soggetta IVA e che la prestazione offerta dalla società istante, se pur di verifica, è un “collaudo programmato”, per cui risulta corretto fatturare la stessa secondo le modalità ordinarie.

In conclusione, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che, per l’attività di mera verifica degli impianti di messa a terra presso attività pubbliche o private con dipendenti, non trova applicazione il meccanismo dell’inversione contabile di cui all’articolo 17, comma 6, lett. a-ter), del D.P.R. n. 633/1972, ma il metodo ordinario di adempimento dell’imposta.

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