Hai bisogno di una consulenza fiscale? Prenota una consulenza

via Benedetto Croce, 19 Roma

Schede carburanti: le novità dal 1° luglio 2018

da | Feb 6, 2018 | Aggiornamenti

Abolizione delle schede carburanti

Dal 1° luglio 2018, per il settore carburanti è introdotta la soppressione del divieto di fatturazione previsto per le cessioni di carburante da autotrazione (benzina, gasolio, metano Gpl, miscela di carburante e lubrificante, etc.) effettuate dagli impianti stradali di distribuzione.

Sino alla data suddetta, chi acquista carburante per autotrazione presso gli impianti stradali, se intende avvalersi del diritto alla detrazione dell’IVA, qualora quest’ultima risulti oggettivamente detraibile, o se intende documentare la spesa ai fini delle imposte dirette, ha la facoltà, non l’obbligo, di redigere un documento denominato scheda o carta carburante.

La scheda carburante

La scheda carburante è il documento, istituito mensilmente o trimestralmente per ciascun veicolo a motore utilizzato che risulti strumentale all’attività svolta. Al fine di poter dedurre il costo e detrarre l’IVA è altresì necessario che i veicoli siano intestati a un soggetto passivo IVA ovvero da questi posseduto a titolo di leasing, noleggio, comodato e simili. La scheda deve contenere, anche a mezzo di apposito timbro, gli estremi di individuazione del veicolo (casa costruttrice, modello, numero di targa o di telaio), nonché i dati anagrafici di colui che acquista il carburante (ditta, denominazione o ragione sociale, domicilio fiscale e numero di partita IVA).

L’addetto di distribuzione del carburante, invece, all’atto di ogni rifornimento, deve indicare nella scheda con firma di convalida, la data e l’ammontare del corrispettivo al lordo dell’IVA, nonché la denominazione o la ragione sociale dell’esercente l’impianto di distribuzione e la sua ubicazione, anche a mezzo di apposito timbro.

Come anticipato, tale adempimento verrà meno dal 1° luglio 2018 date le novità portate dalla Legge di Bilancio 2018.

Obbligo di fatturazione elettronica da parte degli impianti stradali di distribuzione per le cessioni di benzina o gasolio per motori

Dal 1° luglio 2018, con riferimento alle cessioni di benzina o di gasolio, è prevista l’abolizione della scheda carburante al fine di porre un freno ai fenomeni di deduzioni e detrazioni IVA illegittime supportate da non veritieri costi sostenuti per l’acquisto di carburante.

I distributori di carburante infatti a partire dal 1° luglio 2018 sono obbligati ad emettere fattura in formato elettronico per le cessioni di carburanti.

La fattura elettronica

È una normale fattura B2B emessa, ricevuta, firmata e conservata in un qualunque formato elettronico in grado di assicurare l’autenticità dell’originale, l’integrità del contenuto e la leggibilità della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione (10 anni).

La fatturazione elettronica consiste nell’utilizzo degli standard già previsti per la FatturaPA, ossia la fattura elettronica per le operazioni intercorrenti tra i titolari di partita IVA e la Pubblica Amministrazione, anche per la formazione (XML), la trasmissione e ricezione (tramite il Sistema di Interscambio messo a punto dall’Agenzia delle Entrate insieme alla Sogei) della fattura elettronica tra privati e la successiva conservazione digitale per dieci anni.

OPERATIVAMENTE, PER CREARE LA FATTURA ELETTRONICA, È NECESSARIO:

  • Accedere al Sistema di Interscambio e scegliere l’utenza di lavoro;
  • Generare la fattura elettronica;
  • Selezionare il formato della fattura elettronica;
  • Sulla base dell’opzione scelta è possibile generare una nuova fattura, visualizzare l’ultima fattura generata e archiviata e importare la fattura da file XML;
  • Firmare digitalmente ciascuna fattura al fine di garantire l’integrità e l’autenticità del file XML inviato e della marcatura temporale.

Una volta predisposto il file XML contenente una o più fatture, l’operatore economico può effettuare la trasmissione della fattura elettronica avvalendosi del Sistema di Interscambio, direttamente o per il tramite di un intermediario abilitato. Effettuata la trasmissione del file, è necessario attendere la conferma dell’avvenuta ricezione del file attraverso l’applicazione presente nella sezione strumenti del Sistema di Interscambio o utilizzando i servizi telematici di Fisconline o Entratel.

Gli obblighi di conservazione delle fatture elettroniche si intendono soddisfatti con la trasmissione mediante il Sistema di Interscambio e la memorizzazione delle stesse da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Obbligo della tracciabilità dei pagamenti per beneficiare delle deduzioni e detrazioni fiscali

L’emendamento, proposto in fase di approvazione, dalla Camera alla Legge di Bilancio 2018, prevede la modifica di due importanti norme: il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) e il Decreto IVA. A fronte di questa modifica, sono di fatto mutale le regole circa la deducibilità del costo e la detrazione IVA per l’acquisto di carburante.

Deducibilità del costo (art. 164, co. 1-bis, TUIR)

Le spese per carburante per autotrazione sono deducibili, a seconda delle fattispecie, nella misura del 20 o dell’80 per cento, se effettuate esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.

Detrazione IVA (art. 19-bis1, co.1, lett. d), D.P.R. n. 633/72)

L’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore, nonché alle prestazioni di cui al terzo comma dell’articolo 16 e alle prestazioni di custodia, manutenzione, riparazione e impiego, compreso il transito stradale, dei beni stessi, è ammessa in detrazione nella stessa misura in cui è ammessa in detrazione l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di detti aeromobili, natanti e veicoli stradali a motore.

L’avvenuta effettuazione dell’operazione deve essere provata dal pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, o da altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Alla luce delle nuove disposizioni, elemento essenziale ai fini della deducibilità e detraibilità fiscale in tema di acquisti di carburante per autotrazione a partire dal 1° luglio 2018 è la tracciabilità dei mezzi di pagamento.

0 commenti