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Dichiarazione IVA 2018

da | Mar 14, 2018 | Aggiornamenti

Premessa

L’articolo 8 del D.p.r. 322/1998 prevede l’obbligo, per la generalità dei soggetti passivi d’imposta, di presentare la dichiarazione annuale IVA.

Nell’ambito di tale dichiarazione il soggetto obbligato deve evidenziare tutte le operazioni attive e passive rilevanti ai fini IVA effettuate nell’anno solare precedente al fine di determinare:

  • la posizione IVA debitoria, creditoria o in pareggio, complessiva del periodo (liquidazione annuale);
  • il  volume d’affarti realizzato nel medesimo periodo.

Modalità di presentazione

La Dichiarazione va presentata in via telematica:

  • direttamente, mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline);
  • tramite gli intermediari abilitati di cui all’articolo 3, comma 3 del D.p.r. 322/1998

i quali rilasciano al dichiarante l’impegno, datato e sottoscritto, a trasmettere i dati della dichiarazione. Gli intermediari, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione, rilasciano l’originale della dichiarazione, unitamente a copia della comunicazione dell’Agenzia che ne attesta il ricevimento econservano copia delle dichiarazioni trasmesse per il periodo di cui all’articolo 42 del  D.p.r. 600/1973 (anche su supporti informatici).

La dichiarazione si intende presentata nel giorno in cui il modello è ricevuto dall’Agenzia.

Termini di presentazione

A norma dell’articolo 8 del D.p.r. 322/1998, tutti i soggetti passivi IVA sono tenuti a presentare la Dichiarazione annuale in forma autonoma nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile dell’anno successivo, per le dichiarazioni relative agli anni d’imposta decorrenti dal 2017.

Soggetti obbligati

In linea generale, sono obbligati alla presentazione della Dichiarazione IVA annuale tutti i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, titolari di partita IVA, anche laddove non abbiano effettuato, nel periodo d’imposta, alcuna operazione imponibile.

Soggetti esonerati

Sono esonerati dall’obbligo di presentazione della Dichiarazione IVA:

  • i contribuenti che, per l’anno d’imposta, hanno registrato esclusivamente operazioni esenti (di cui all’articolo 10 del D.p.r. 633/1972). Sul punto si vuole precisare che quei soggetti, come gli studi medici, che di regola svolgono prestazioni esenti ma che nel corso dell’anno abbiano ricevuto delle fatture in “reverse charge” (per esempio per i servizi di pulizia) visto che devono procedere con l’integrazione della stessa sono esclusi dalla disciplina di esonero;
  • i contribuenti che si avvalgono del regime di vantaggio (c.d. “ex minimi”);
  • i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario;
  • i produttori agricoli in regime IVA di esonero;
  • gli esercenti attività di organizzazione di giochi, intrattenimenti e altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.p.r. 640/1972, esonerati dagli adempimenti IVA a condizione che non abbiano optato per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari;
  • le imprese individuali che hanno concesso in affitto l’unica azienda e non esercitano altra attività rilevante agli effetti dell’IVA;
  • le associazioni sportive dilettantistiche (e soggetti equiparati) che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione del regime forfetario di cui alla L. 398/1991;
  • i soggetti passivi d’imposta non residenti che hanno nominato il rappresentante fiscale “leggero”, qualora abbiano effettuato, nell’anno d’imposta, solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta;
  • i soggetti domiciliati o residenti al di fuori della UE non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini IVA in Italia per l’assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi resi tramite mezzi elettronici a committenti non soggetti passivi d’imposta domiciliati o residenti in Italia o in un altro Stato membro.

Sottoscrizione della dichiarazione

La Dichiarazione IVA deve essere sottoscritta, a pena di nullità:

  • dal contribuente o dal soggetto che ne ha la rappresentanza legale o negoziale, ovvero da uno degli altri soggetti dichiaranti indicati nelle istruzioni alla dichiarazione (es. curatore fallimentare, commissario liquidatore, rappresentante fiscale, erede, ecc.);
  • dall’intermediario abilitato che trasmette la dichiarazione in via telematica.

Ai fini della compensazione o del rimborso del credito IVA di importo superiore alle soglie prestabilite (ovvero 5.000 euro), la stessa deve essere sottoscritta anche:

  • dal responsabile del CAF o dal professionista che rilascia il visto di conformità di cui all’articolo 35, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 241/1997;
  • ovvero, alternativamente, dall’organo incaricato di effettuare il controllo contabile, dal responsabile della revisione in caso di società di revisione o, infine, dal collegio sindacale.

Posizione a credito

Fatta eccezione per le società di comodo il credito IVA può essere:

  • utilizzato in compensazione di altre imposte e contributi tramite modello F24;
  • chiesto a rimborso, in presenza dei presupposti di legge;
  • riportato nell’anno successivo in detrazione del debito risultante dalle liquidazioni periodiche a partire da quella di gennaio o del primo trimestre.

E’ altresì possibile utilizzare parzialmente ciascun metodo.

Nel caso in cui, a seguito del controllo, venga riconosciuto un maggior credito, è necessario che tale importo venga esposto nella prima dichiarazione utile al fine di estenderne la validità.

Posizione a debito

Qualora dalla liquidazione annuale emerga una posizione a debito (anche al netto di eventuali crediti d’imposta previsti per alcune categorie di soggetti), il soggetto passivo IVA è tenuto a versare l’imposta dovuta (saldo IVA) entro il 16 marzo, ovvero entro il termine previsto per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione dei redditi, con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo alla prima data.

Il versamento deve essere effettuato (purchè di importo pari o superiore ad euro 10,33) utilizzando il modello F24 (codice tributo 6099).

Ai sensi dell’articolo 20 del D.Lgs. 241/1997, il soggetto passivo IVA può scegliere di rateizzare i versamenti a saldo di imposte derivanti dalla dichiarazione, mediante rate mensili di pari importo. Il numero di rate mensili è scelto dal contribuente, tenendo conto che il versamento rateale deve concludersi nel mese di novembre.

L’opzione per la rateizzazione comporta la corresponsione degli interessi nella misura del 4% annuo (0,33% mensile).

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