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Modello Redditi PF/2018

da | Mag 21, 2018 | Aggiornamenti

Premessa

Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi i contribuenti che:

  • hanno conseguito redditi nell’anno 2017 e non rientrano nei casi di esonero (si veda tabelle successive);
  • sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili (come, in genere, i titolari di partita IVA), anche nel caso in cui non abbiano conseguito alcun reddito.
SONO OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI:

1.

Lavoratori dipendenti che hanno cambiato datore di lavoro e sono in possesso di più certificazioni di lavoro dipendente o assimilati (Certificazione Unica 2018), nel caso in cui l’imposta corrispondente al reddito complessivo superi di oltre euro 10,33 il totale delle ritenute subite;

2.

Lavoratori dipendenti che direttamente dall’INPS o da altri Enti hanno percepito indennità e somme a titolo di integrazione salariale o ad altro titolo, se erroneamente non sono state effettuate le ritenute o se non ricorrono le condizioni di esonero;

3.

Lavoratori dipendenti a cui il sostituto d’imposta ha riconosciuto deduzioni dal reddito e/o detrazioni d’imposta non spettanti in tutto o in parte (anche se in possesso di una sola Certificazione Unica 2018);

4.

Lavoratori dipendenti che hanno percepito retribuzioni e/o redditi da privati non obbligati per legge ad effettuare ritenute d’acconto (per esempio collaboratori familiari, autisti e altri addetti alla casa);

5.

Contribuenti che hanno conseguito redditi sui quali l’imposta si applica separatamente (ad esclusione di quelli che non devono essere indicati nella dichiarazione – come le indennità di fine rapporto ed equipollenti, gli emolumenti arretrati, le indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se percepiti in qualità di eredi – quando sono erogati da soggetti che hanno l’obbligo di effettuare le ritenute alla fonte);

6.

Lavoratori dipendenti e/o percettori di redditi a questi assimilati ai quali non sono state trattenute o non sono state trattenute nella misura dovuta le addizionali comunale e regionale all’IRPEF. In tal caso l’obbligo sussiste solo se l’importo dovuto per ciascuna addizionale supera euro 10,33;

7.

Contribuenti che hanno conseguito plusvalenze e redditi di capitale da assoggettare ad imposta sostitutiva da indicare nei quadri RT e RM

 

OSSERVA – Anche nel caso in cui non siano obbligati, i contribuenti possono comunque presentare la dichiarazione dei redditi per far valere eventuali oneri sostenuti, deduzioni e/o detrazioni non attribuite o attribuite in misura inferiore a quella spettante oppure per chiedere il rimborso di eccedenze di imposta derivanti dalla dichiarazione presentata nel 2017 o da acconti versati nello stesso anno.

Casi di esonero

Sono previste alcune casistiche di esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi dipendenti:

  • dalla titolarità di particolari tipologie di reddito;
  • dall’integrazione di determinate condizioni;
  • dall’osservanza di specifici limiti quantitativi di reddito.

È esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente che possiede esclusivamente i redditi indicati nella prima colonna, se si sono verificate le condizioni descritte nella seconda colonna della tabella che segue:

TIPOLOGIA DI REDDITO CONDIZIONI

Abitazione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non locati, salvo che tali fabbricati non locati siano situati nello stesso Comune dell’abitazione principale

Lavoratore dipendente o pensione

1)    Redditi corrisposti da un unico sostituto d’imposta obbligato ad effettuare le ritenute di acconto o corrisposti da più sostituti purché certificati dall’ultimo che ha effettuato il conguaglio;

2)    Le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale.

Lavoro dipendente o pensione + Abitazione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non locati, salvo che tali fabbricati non locati siano situati nello stesso Comune dell’abitazione principale

Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa compresi i lavori a progetto.  Sono escluse le collaborazioni di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche

Redditi esenti (ad esempio: rendite erogate dall’INAIL esclusivamente per invalidità permanente o per morte, alcune borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell’Interno ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili, sussidi a favore degli hanseniani, pensioni sociali)

Redditi soggetti ad imposta sostitutiva (diversi da quelli assoggettati a cedolare secca)

Redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta

 

OSSERVA – L’esonero non si applica se il contribuente deve restituire in tutto o in parte, il bonus Irpef

Ci sono poi i casi di esonero per limiti di reddito. In particolare, è esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente che possiede esclusivamente i redditi indicati nella prima colonna, nei limiti di reddito previsti nella seconda colonna, se si sono verificate le condizioni descritte nella terza colonna (si tenga sempre presente che l’esonero non si applica se il contribuente deve restituire in tutto o in parte, il bonus Irpef).

Tipologia di reddito Limite di reddito (pari o inferiore) Condizioni

Terreni e/o fabbricati (comprese abitazione principale e sue pertinenze)

 500
 

 

Lavoro dipendente o assimilato + altre tipologie di reddito (senza considerare i redditi derivanti dall’abitazione principale e dalle relative pertinenze)

 8.000

Periodo di lavoro non inferiore a 365 giorni.

Periodo di pensione non inferiore a 365 giorni.

Le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale.

Se il sostituto d’imposta ha operato le ritenute il contribuente può recuperare il credito presentando la dichiarazione.

Pensione + altre tipologie di reddito (senza considerare i redditi derivanti dall’abitazione principale e dalle relative pertinenze)

 8.000

Pensione + terreni + abitazione principale e sue pertinenze

7.500(pensione)

185,92 (terreni)

 

 

Pensione + altre tipologie di reddito (senza considerare i redditi derivanti dall’abitazione principale e dalle relative pertinenze)

8.000

Periodo di pensione non inferiore a 365 giorni.

Contribuente di età pari o superiore a 75 anni.

Le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale.

Se il sostituto d’imposta ha operato le ritenute il contribuente può recuperare il credito presentando la dichiarazione.

Assegno periodico corrisposto dal coniuge + altre tipologie di reddito (senza considerare i redditi derivanti dall’abitazione principale e dalle relative pertinenze).

8.000

Infine esiste una condizione generale di esonero secondo cui è esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente, non obbligato alla tenuta delle scritture contabili, che possiede redditi per i quali è dovuta un’imposta non superiore ad euro 10,33 euro.

Modello 730 o Modello Redditi

Una volta stabilito se il contribuente è obbligato o esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi occorre verificare se questi, nel caso sia obbligato, debba presentare la dichiarazione con il Modello 730 oppure con Il Modello Redditi Persone Fisiche. In particolare:

Modello 730/2018 (anno d’imposta 2017) Modello Redditi PF/2018 (anno d’imposta 2017)

Possono utilizzare il Modello 730 (precompilato o ordinario), i contribuenti che nel 2018 sono:

  • pensionati o lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori italiani che operano all’estero per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale definita annualmente con apposito decreto ministeriale);
  • persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (es. integrazioni salariali, indennità di mobilità);
  • soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
  • sacerdoti della Chiesa cattolica;
  • giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
  • persone impegnate in lavori socialmente utili;
  • lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno; personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato, che si può rivolgere al sostituto d’imposta o a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il contratto dura almeno dal mese di settembre dell’anno 2017 al mese di giugno dell’anno 2018;
  • lavoratori che posseggono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa (art. 50, comma 1, lett. c-bis, del TUIR) almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio 2018 e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio, presentando il Mod. 730 a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato;
  • produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770), IRAP e IVA.

Devono, invece, presentare il Modello Redditi PF/2018 e non possono utilizzare il modello 730 (precompilato o ordinario) i contribuenti che nel 2017 hanno percepito uno o più dei seguenti redditi:

  • redditi derivanti da produzione di “agroenergie” oltre i limiti previsti dal decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66;
  • redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione;
  • redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA;
  • redditi di lavoro autonomo a cui, ai fini delle imposte sui redditi, si applica l’art. 50 del Tuir (soci delle cooperative artigiane);
  • redditi “diversi” non compresi tra quelli indicati nel quadro D, righi D4 e D5;
  • plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate o derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati; redditi provenienti da “trust”, in qualità di beneficiario.

Sono altresì obbligati al Modello Redditi, coloro che si trovano in una delle seguenti condizioni:

  • nel 2017 e/o nel 2018 non sono residenti in Italia;
  • devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: IVA, IRAP, Mod. 770 (sostituti d’imposta);
  • utilizzano crediti d’imposta per redditi prodotti all’estero diversi da quelli di cui al rigo G4;
  • devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.

 

OSSERVA – Nulla, comunque, toglie ai contribuenti che si trovano nella condizione di poter presentare il Modello 730, di voler presentare, in luogo di quest’ultimo, il Modello Redditi. Tuttavia, presentare il 730 porta con sé dei vantaggi, ossia:

  • non bisogna eseguire calcoli e pertanto la compilazione è più semplice;
  • laddove si ha sostituto d’imposta si ottiene il rimborso dell’imposta direttamente nella busta paga o nella rata di pensione, a partire dal mese di luglio (per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre);
  • oppure se bisogna versare delle somme, queste vengono trattenute dalla retribuzione (a partire dal mese di luglio) o dalla pensione (a partire dal mese di agosto o settembre) direttamente nella busta paga.

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