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Acconto IMU e TASI 2018

da | Mag 28, 2018 | Aggiornamenti

Premessa

Il 18 giugno 2018 scade il versamento del saldo IMU e TASI 2018 dovute sugli immobili. In realtà la scadenza è il 16/06, ma cade di sabato e, quindi, si slitta al primo giorno lavorativo successivo. Il saldo scade il 17 dicembre 2018 (poiché il 16 dicembre cade di domenica).

L’acconto IMU e TASI 2018:

  • è calcolato con le aliquote 2017;
  • è pari al 50% dell’importo complessivamente calcolato

OSSERVA – IMU e TASI sono dovute in base alla percentuale di possesso ed ai mesi di possesso (si computa per intero il mese in cui il possesso si è protratto per più di 15 giorni.

Sono soggetti passivi:

  • Possessore a titolo di proprietà;
  • Titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie (se su un immobile c’è ad esempio usufrutto, il soggetto passivo è l’usufruttuario e non anche il nudo proprietario);
  • Il locatario dei beni in leasing, il concessionario di beni demaniali;
  • Per la TASI anche l’occupante
Regole generali
IMU TASI

L’IMU non è mai dovuta dall’occupante l’immobile (salvo se trattasi di bene in leasing)

La TASI, a differenza dell’IMU, è dovuta anche dall’occupante l’immobile (ad esempio dall’inquilino) con alcune eccezioni. La quota TASI dell’inquilino è quella fissata dalla delibera comunale e se nulla dovesse essere previsto al riguardo, questa si intende nella misura del 10% (ed il 90% a carico del possessore).

La TASI non è dovuta dall’occupante:

  • se l’immobile rappresenta la sua abitazione principale di categoria catastale non di lusso (A2, A3, A4, A5, A6 e A7);
  • oppure l’immobile è stato occupato per meno di sei mesi nell’anno.

Si tenga inoltre presente che:

  • In ambito IMU i comproprietari sono responsabili autonomamente per la propria quota (del mancato versamento della quota IMU di un comproprietario non ne risponde anche l’altro);
  • In ambito TASI, invece, tra i comproprietari c’è responsabilità solidale (del mancato pagamento della TASI dovuta dal comproprietario ne risponde anche l’altro);
  • In ambito TASI, inquilino e possessore NON sono responsabili solidalmente (del mancato pagamento della quota TASI dell’inquilino NON ne risponde anche al proprietario;
  • In caso di decesso, l’erede dovrà provvedere al pagamento di IMU e TASI in nome del defunto fino alla data del decesso ed in nome proprio dalla data di apertura della successione (coincidente con la data del decesso);
  • Per gli immobili in leasing, il soggetto passivo IMU e TASI è il locatario / conduttore, dalla data di stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso.
  • E’ confermato anche per il 2018 il blocco dei tributi locali ai livelli del 2015. Occorre eventualmente verificare solo se il comune ha confermato per il 2018 la maggiorazione TASI già confermata per il 2016 e 2017.

Chi paga e chi non paga

Il legislatore prevede casi di esenzioni dal pagamento dei due tributi. Di seguito, dunque, si fornisce un elenco riepilogativo degli immobili soggetti o esentati dal versamento dei due tributi.

IMU e TASI

(Abitazione principale:  immobile in cui il possessore ed il suo nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente. Per lo stesso nucleo familiare è possibile avere una sola abitazione principale, salvo che i due immobili siano situati in comune diverso (se marito e moglie stabiliscono residenza e dimora in due immobili diversi situati nello stesso comune, solo uno di essi può considerarsi abitazione principale. Tale regola non vale se i due immobili fossero ubicati in comune diverso)

Tipologia di immobile

IMU TASI

Abitazione principale di categoria catastale NON di lusso (A2, A3, A4, A5, A6 e A7)

NON dovuta NON dovuta

Abitazione principale di categoria catastale di lusso (A1, A8, A9)

Dovuta Dovuta

Pertinenze abitazione principale di categoria NON di lusso

Esenti nel limite massimo di tre ciascuna appartenente a categoria catastale C/2,C/6 e C/7)

Esenti nel limite massimo di tre ciascuna appartenente a categoria catastale C/2,C/6 e C/7)

Pertinenze abitazione principale di categoria di lusso

NON esenti (si considerano ad ogni modo pertinenze dell’abitazione principale quelle appartenenti a categoria catastale C/2, C/6 e C/7 nel limite massimo di tre ciascuna appartenente a categoria catastale differente)

NON esenti (si considerano ad ogni modo pertinenze dell’abitazione principale quelle appartenenti a categoria catastale C/2, C/6 e C/7 nel limite massimo di tre ciascuna appartenente a categoria catastale differente)

 

IMU e TASI

(Terreni agricoli, aree fabbricabili e fabbricati rurali)

Tipologia di immobile IMU TASI

Fabbricati rurali strumentali

NON dovuta

Dovuta (aliquota massima 1 per mille)

Fabbricati rurali “abitativi” Dovuta (salvo che siano abitazione principale o salvo agevolazioni/esenzioni previste dalla delibera comunale)

Dovuta (salvo che siano abitazione principale o salvo agevolazioni/esenzioni previste dalla delibera comunale)

Terreno agricolo posseduto e condotto da coltivatori diretti/IAP

Esente (è necessario che vi siano congiuntamente possesso e conduzione. Se manca uno dei due requisiti non si applica l’esenzione)

I terreni sono sempre esenti dalla TASI

Terreni agricoli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448

Esente
Esente

Terreni “agricoli” (da chiunque posseduti) ricadenti in uno dei comuni di cui all’elenco della circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993)

Esente (se il comune è contrassegnato dalla sigla PD –  parzialmente delimitato- l’esenzione IMU opera solo per quei terreni ricadenti nella zona del comune in cui vige l’esenzione. Al riguardo contattare l’ufficio tributi).

Terreni agricoli non rientranti in nessuno dei casi precedenti

NON esente
Area fabbricabile NON Esente NON esente
Area fabbricabile posseduta e condotta (come terreno agricolo) da coltivatore diretto/IAP Esente Esente

Per i terreni/aree edificabili occorre tener presente le seguenti altre regole:

Da sapere (per terreni/aree edificabili)

Ipotesi

Regola

Area edificabile ricadente nell’elenco di cui alla Circolare n. 9/1993.

La stessa Circolare 9/1993 precisa che all’elenco non sono interessati i terreni che possiedono le caratteristiche di area fabbricabile
Un soggetto coltivatore diretto/IAP che è possessore ma non conduttore di un terreno. Il terreno non è esente IMU, poiché non sono verificate entrambe le condizioni (ossia possesso e conduzione del fondo). Ovviamente il terreno sarà, comunque, esente se rientrante in altra delle ipotesi di esenzione di cui sopra.
Terreno agricolo in comproprietà tra due soggetto ma solo uno di essi è coltivatore diretto/IAP che conduce anche il fondo. L’esenzione vale solo per il comproprietario che ha possesso e conduzione

Terreno agricolo posseduto e condotto “in affitto” da coltivatore diretto/IAP.

Il proprietario paga l’IMU salvo che non si rientra in altri casi di esenzione (terreno ubicato in comune di cui all’elenco circolare n. 9, ecc.)

 

IMU e TASI

Altri casi  (Esenzione/Non esenzione)

Tipologia di immobile

IMU TASI
Immobili merce (purché non locati) Esenti NON esente (aliquota base 0,1%, aliquota massima 0,25% e possibilità di azzeramento per i comuni)
Fabbricati di categoria E Esenti Esenti
Fabbricati destinati ad uso culturale (biblioteche, teatri, ecc.); fabbricati destinati all’esercizio del culto (Chiese, casa parrocchiale, ecc.); fabbricati della Santa Sede Esenti Esenti
Immobili appartenenti ad enti non commerciali destinati a fini assistenziali, di ricerca, ecc. Esenti (salvo in caso d’uso promiscuo) Esenti (salvo il caso di uso promiscuo)
Immobili posseduti da partiti politici NON esenti NON esenti
Immobili destinati a scopi istituzionali (scuole, ecc.) Esenti Esenti
Immobili destinati a CCIAA NON esenti NON esenti
Immobili posseduti da istituti bancari NON esenti Esenti
Rifugi alpini e bivacchi NON esenti Esenti
Immobili nella ZFU (Zone franche Urbane) Verificare le singole disposizioni Verificare le singole disposizioni
Immobili colpiti dagli eventi sismici del 2017 nell’Isola di Ischia, distrutti / oggetto di ordinanze sindacali di sgombero adottate entro il 31.12.2017, in quanto inagibili L’esenzione opera a decorrere dalle rate in scadenza dopo il 21/8/2017, fino alla definitiva ricostruzione / agibilità e comunque fino al 2018 (art. 2, comma 5-ter, DL n. 148/2017).

L’esenzione opera a decorrere dalle rate in scadenza dopo il 21/8/2017, fino alla definitiva ricostruzione / agibilità e comunque fino al 2018 (art. 2, comma 5-ter, DL n. 148/2017).

Riduzioni, sconti ed assimilazioni all’abitazione principale

Il legislatore prevede riduzioni e sconti in determinati casi. Inoltre sono previste ipotesi in cui l’immobile posseduto è assimilato all’abitazione principale. In particolare:

IMU e TASI

(Riduzioni e sconti)

Tipologia di immobile IMU TASI

Fabbricato ceduto in comodato gratuito tra genitori e figli

Sconto 50% (solo se rispettate le condizioni di cui al comma 10 lett b Legge n. 208/2015) Sconto 50% (solo se rispettate le condizioni di cui al comma 10 lett b Legge n. 208/2015)
Immobile dichiarato di interesse storico/artistico Sconto 50% (cumulabile con lo sconto previsto per immobili in comodato) Sconto 50% (cumulabile con lo sconto previsto per immobili in comodato)
Immobile dichiarato inagibile/inabitabile Sconto 50% Sconto 50%
Immobile locato a canone concordato Sconto 25% (cumulabile con sconto previsto per immobili di interesse storico/artistico)

Sconto 25% % (cumulabile con sconto previsto per immobili di interesse storico/artistico)

Si osserva che per l’abitazione principale, ai fini IMU è riconosciuta una deduzione di 200 euro da ripartirsi tra i comproprietari (quindi, ad esempio, in caso di immobile con due comproprietari, questa sarà pari a 100 euro ciascuno) e tra acconto e saldo.

Il comune può prevedere ulteriori casi di riduzione/esenzione (verificare, dunque, le singole delibere comunali).

In relazione al comodato tra genitori e figli affinché trovi applicazione l’agevolazione del 50% è necessario che siano rispettate congiuntamente e seguenti condizioni:

  • il comodato deve essere stipulato tra parenti in linea retta entro il I° grado e, quindi, tra genitore e figlio;
  • il comodatario deve utilizzare l’immobile ricevuto in comodato come propria abitazione principale (deve risiedervi anagraficamente nonché dimorarvi abitualmente);
  • il comodante deve possedere un solo immobile sul territorio nazionale (salvo he si tratti della sua abitazione principale non di lusso);
  • il comodante deve risedere anagraficamente nonché dimorare abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato;
  • l’immobile oggetto del comodato deve essere di categoria non di lusso (cat. A2, A3, A4, A5, A6 e A7);
  • il comodato (scritto o verbale) deve essere registrato presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate.

In relazione agli immobili inagibili/inabitabili:

  • L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione;
  • In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (il comune provvederà poi alla verifica).

IMU e TASI

(Assimilazioni abitazione principale)

Tipologia di immobile

Assimilazione
Ex casa coniugale oggetto di assegnazione (soggetto passivo è l’ex coniuge assegnatario) SI
Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica SI
Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008 SI
Un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’art. 28, comma 1, del D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica SI
Una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.

SI (in caso di più unità abitative possedute in Italia dal pensionato estero, questi può scegliere liberamente quale di esse considerare assimilata)

L’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata

SI (solo se prevista dalla delibera comunale)

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