Premessa
Il 18 giugno 2018 scade il versamento del saldo IMU e TASI 2018 dovute sugli immobili. In realtà la scadenza è il 16/06, ma cade di sabato e, quindi, si slitta al primo giorno lavorativo successivo. Il saldo scade il 17 dicembre 2018 (poiché il 16 dicembre cade di domenica).
L’acconto IMU e TASI 2018:
- è calcolato con le aliquote 2017;
- è pari al 50% dell’importo complessivamente calcolato
OSSERVA – IMU e TASI sono dovute in base alla percentuale di possesso ed ai mesi di possesso (si computa per intero il mese in cui il possesso si è protratto per più di 15 giorni. Sono soggetti passivi:
Si tenga inoltre presente che:
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Chi paga e chi non paga
Il legislatore prevede casi di esenzioni dal pagamento dei due tributi. Di seguito, dunque, si fornisce un elenco riepilogativo degli immobili soggetti o esentati dal versamento dei due tributi.
IMU e TASI (Abitazione principale: immobile in cui il possessore ed il suo nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente. Per lo stesso nucleo familiare è possibile avere una sola abitazione principale, salvo che i due immobili siano situati in comune diverso (se marito e moglie stabiliscono residenza e dimora in due immobili diversi situati nello stesso comune, solo uno di essi può considerarsi abitazione principale. Tale regola non vale se i due immobili fossero ubicati in comune diverso) |
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Tipologia di immobile |
IMU | TASI |
Abitazione principale di categoria catastale NON di lusso (A2, A3, A4, A5, A6 e A7) |
NON dovuta | NON dovuta |
Abitazione principale di categoria catastale di lusso (A1, A8, A9) |
Dovuta | Dovuta |
Pertinenze abitazione principale di categoria NON di lusso |
Esenti nel limite massimo di tre ciascuna appartenente a categoria catastale C/2,C/6 e C/7) |
Esenti nel limite massimo di tre ciascuna appartenente a categoria catastale C/2,C/6 e C/7) |
Pertinenze abitazione principale di categoria di lusso |
NON esenti (si considerano ad ogni modo pertinenze dell’abitazione principale quelle appartenenti a categoria catastale C/2, C/6 e C/7 nel limite massimo di tre ciascuna appartenente a categoria catastale differente) |
NON esenti (si considerano ad ogni modo pertinenze dell’abitazione principale quelle appartenenti a categoria catastale C/2, C/6 e C/7 nel limite massimo di tre ciascuna appartenente a categoria catastale differente) |
IMU e TASI (Terreni agricoli, aree fabbricabili e fabbricati rurali) |
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Tipologia di immobile | IMU | TASI |
Fabbricati rurali strumentali |
NON dovuta |
Dovuta (aliquota massima 1 per mille) |
Fabbricati rurali “abitativi” | Dovuta (salvo che siano abitazione principale o salvo agevolazioni/esenzioni previste dalla delibera comunale) |
Dovuta (salvo che siano abitazione principale o salvo agevolazioni/esenzioni previste dalla delibera comunale) |
Terreno agricolo posseduto e condotto da coltivatori diretti/IAP |
Esente (è necessario che vi siano congiuntamente possesso e conduzione. Se manca uno dei due requisiti non si applica l’esenzione) |
I terreni sono sempre esenti dalla TASI |
Terreni agricoli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448 |
Esente | |
Esente | ||
Terreni “agricoli” (da chiunque posseduti) ricadenti in uno dei comuni di cui all’elenco della circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993) |
Esente (se il comune è contrassegnato dalla sigla PD – parzialmente delimitato- l’esenzione IMU opera solo per quei terreni ricadenti nella zona del comune in cui vige l’esenzione. Al riguardo contattare l’ufficio tributi). |
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Terreni agricoli non rientranti in nessuno dei casi precedenti |
NON esente | |
Area fabbricabile | NON Esente | NON esente |
Area fabbricabile posseduta e condotta (come terreno agricolo) da coltivatore diretto/IAP | Esente | Esente |
Per i terreni/aree edificabili occorre tener presente le seguenti altre regole:
Da sapere (per terreni/aree edificabili) |
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Ipotesi |
Regola |
Area edificabile ricadente nell’elenco di cui alla Circolare n. 9/1993. |
La stessa Circolare 9/1993 precisa che all’elenco non sono interessati i terreni che possiedono le caratteristiche di area fabbricabile |
Un soggetto coltivatore diretto/IAP che è possessore ma non conduttore di un terreno. | Il terreno non è esente IMU, poiché non sono verificate entrambe le condizioni (ossia possesso e conduzione del fondo). Ovviamente il terreno sarà, comunque, esente se rientrante in altra delle ipotesi di esenzione di cui sopra. |
Terreno agricolo in comproprietà tra due soggetto ma solo uno di essi è coltivatore diretto/IAP che conduce anche il fondo. | L’esenzione vale solo per il comproprietario che ha possesso e conduzione |
Terreno agricolo posseduto e condotto “in affitto” da coltivatore diretto/IAP. |
Il proprietario paga l’IMU salvo che non si rientra in altri casi di esenzione (terreno ubicato in comune di cui all’elenco circolare n. 9, ecc.) |
IMU e TASI Altri casi (Esenzione/Non esenzione) |
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Tipologia di immobile |
IMU | TASI |
Immobili merce (purché non locati) | Esenti | NON esente (aliquota base 0,1%, aliquota massima 0,25% e possibilità di azzeramento per i comuni) |
Fabbricati di categoria E | Esenti | Esenti |
Fabbricati destinati ad uso culturale (biblioteche, teatri, ecc.); fabbricati destinati all’esercizio del culto (Chiese, casa parrocchiale, ecc.); fabbricati della Santa Sede | Esenti | Esenti |
Immobili appartenenti ad enti non commerciali destinati a fini assistenziali, di ricerca, ecc. | Esenti (salvo in caso d’uso promiscuo) | Esenti (salvo il caso di uso promiscuo) |
Immobili posseduti da partiti politici | NON esenti | NON esenti |
Immobili destinati a scopi istituzionali (scuole, ecc.) | Esenti | Esenti |
Immobili destinati a CCIAA | NON esenti | NON esenti |
Immobili posseduti da istituti bancari | NON esenti | Esenti |
Rifugi alpini e bivacchi | NON esenti | Esenti |
Immobili nella ZFU (Zone franche Urbane) | Verificare le singole disposizioni | Verificare le singole disposizioni |
Immobili colpiti dagli eventi sismici del 2017 nell’Isola di Ischia, distrutti / oggetto di ordinanze sindacali di sgombero adottate entro il 31.12.2017, in quanto inagibili | L’esenzione opera a decorrere dalle rate in scadenza dopo il 21/8/2017, fino alla definitiva ricostruzione / agibilità e comunque fino al 2018 (art. 2, comma 5-ter, DL n. 148/2017). |
L’esenzione opera a decorrere dalle rate in scadenza dopo il 21/8/2017, fino alla definitiva ricostruzione / agibilità e comunque fino al 2018 (art. 2, comma 5-ter, DL n. 148/2017). |
Riduzioni, sconti ed assimilazioni all’abitazione principale
Il legislatore prevede riduzioni e sconti in determinati casi. Inoltre sono previste ipotesi in cui l’immobile posseduto è assimilato all’abitazione principale. In particolare:
IMU e TASI (Riduzioni e sconti) |
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Tipologia di immobile | IMU | TASI |
Fabbricato ceduto in comodato gratuito tra genitori e figli |
Sconto 50% (solo se rispettate le condizioni di cui al comma 10 lett b Legge n. 208/2015) | Sconto 50% (solo se rispettate le condizioni di cui al comma 10 lett b Legge n. 208/2015) |
Immobile dichiarato di interesse storico/artistico | Sconto 50% (cumulabile con lo sconto previsto per immobili in comodato) | Sconto 50% (cumulabile con lo sconto previsto per immobili in comodato) |
Immobile dichiarato inagibile/inabitabile | Sconto 50% | Sconto 50% |
Immobile locato a canone concordato | Sconto 25% (cumulabile con sconto previsto per immobili di interesse storico/artistico) |
Sconto 25% % (cumulabile con sconto previsto per immobili di interesse storico/artistico) |
Si osserva che per l’abitazione principale, ai fini IMU è riconosciuta una deduzione di 200 euro da ripartirsi tra i comproprietari (quindi, ad esempio, in caso di immobile con due comproprietari, questa sarà pari a 100 euro ciascuno) e tra acconto e saldo.
Il comune può prevedere ulteriori casi di riduzione/esenzione (verificare, dunque, le singole delibere comunali).
In relazione al comodato tra genitori e figli affinché trovi applicazione l’agevolazione del 50% è necessario che siano rispettate congiuntamente e seguenti condizioni:
- il comodato deve essere stipulato tra parenti in linea retta entro il I° grado e, quindi, tra genitore e figlio;
- il comodatario deve utilizzare l’immobile ricevuto in comodato come propria abitazione principale (deve risiedervi anagraficamente nonché dimorarvi abitualmente);
- il comodante deve possedere un solo immobile sul territorio nazionale (salvo he si tratti della sua abitazione principale non di lusso);
- il comodante deve risedere anagraficamente nonché dimorare abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato;
- l’immobile oggetto del comodato deve essere di categoria non di lusso (cat. A2, A3, A4, A5, A6 e A7);
- il comodato (scritto o verbale) deve essere registrato presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate.
In relazione agli immobili inagibili/inabitabili:
- L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione;
- In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (il comune provvederà poi alla verifica).
IMU e TASI (Assimilazioni abitazione principale) |
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Tipologia di immobile |
Assimilazione |
Ex casa coniugale oggetto di assegnazione (soggetto passivo è l’ex coniuge assegnatario) | SI |
Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica | SI |
Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008 | SI |
Un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’art. 28, comma 1, del D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica | SI |
Una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso. |
SI (in caso di più unità abitative possedute in Italia dal pensionato estero, questi può scegliere liberamente quale di esse considerare assimilata) |
L’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata |
SI (solo se prevista dalla delibera comunale) |
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