Premessa
A decorrere dal 1° luglio 2018, i datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato (comma 911 Legge n. 205/2017). Il divieto è estesa anche alle anticipazioni di spesa corrisposte ai lavoratori.
Saranno dunque consentiti solo strumenti di pagamento tracciabile.
OSSERVA – Ai fini della novità in commento, per rapporto di lavoro, si intende ogni rapporto di lavoro subordinato di cui all’articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto, nonché ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142. |
Rapporti di lavoro
La normativa si applica a:
- Ogni rapporto di lavoro subordinato;
- Ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
- Ogni rapporto di lavoro originato da contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci.
Strumenti di pagamento
In dettaglio, la nuova normativa stabilisce che a far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti sono obbligati a corrispondere ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:
- bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
- strumenti di pagamento elettronici;
- pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.
OSSERVA – Nel caso di cui al punto 4), l’impedimento s’intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni. |
Si sottolinea che la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.
Le sanzioni
Al datore di lavoro o committente che viola l’obbligo di cui al comma 910 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.
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