Hai bisogno di una consulenza fiscale? Prenota una consulenza

via Benedetto Croce, 19 Roma

La fattura elettronica per le cessioni di carburante

da | Giu 14, 2018 | Aggiornamenti

Premessa

Dal 1 gennaio 2019 è previsto l’obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati in Italia. Tale obbligo è anticipato al prossimo 1 luglio per le cessioni di benzina e gasolio per autotrazione, con l’obiettivo di contrastare i fenomeni di evasione e di frodi IVA nel settore degli olii minerali, che solitamente hanno ad oggetto i carburanti per autotrazione, dal momento della loro immissione in consumo dai depositi fiscali e nei successivi trasferimenti nei confronti dei soggetti che intervengono nella catena distributiva.

A tal fine, la Legge di Bilancio 2018 ha introdotto specifiche disposizioni in tema di deducibilità dei costi d’acquisto e di detraibilità della relativa IVA, limitando le stesse all’utilizzo di particolari mezzi di pagamento individuati direttamente dalla legge o tra quelli determinati dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate con provvedimento.

Nello specifico con la Legge di Bilancio 2018 la deduzione del costo e detrazione dell’IVA da parte del soggetto che utilizza l’auto per motivi di lavoro può avvenire solo se il pagamento è effettuato con mezzi elettronici.

COSA CAMBIA DAL 1° LUGLIO 2018:

  • Abolizione delle schede carburante;
  • Obbligo di emissione della fattura elettronica per i rifornitori di carburante;
  • Deduzione del costo e detrazione dell’IVA da parte del soggetto che utilizza l’auto per motivi di lavoro, solo se provato con fattura elettronica e se il pagamento viene effettuato con mezzi elettronici.


Obbligo di fatturazione elettronica da parte degli impianti stradali di distribuzione per le cessioni di benzina o gasolio per motori: ambito oggettivo e soggettivo

Dal 1° luglio 2018, con riferimento alle cessioni di benzina o di gasolio, è prevista l’abolizione della scheda carburante al fine di porre un freno ai fenomeni di illegittima deduzione del costo e detrazione dell’IVA supportate da non veritieri costi sostenuti per l’acquisto di carburante. I distributori stradali di carburanti sono obbligati ad emettere la fattura in formato elettronico per le cessioni di carburati destinati ad alimentare motori per autotrazione, a partire dalla suddetta data.

NOTA BENE – L’anticipazione dell’obbligo di fatturazione elettronica al 1° luglio 2018 non riguarderà, invece, le cessioni di benzina o gasolio per motori che fanno parte di gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento, attrezzi vari, utensili da giardinaggio, etc.  Per tali operazioni, l’obbligo avrà decorrenza a partire dal 1° gennaio 2019.

Soggetti interessati da queste nuove disposizioni sono tutti i titolari di partita IVA ad esclusione dei soggetti che rientrano nel regime di vantaggio ex art. 27, co. 1 e 2, del D.L. n. 98/2011 e nel regime forfettario ex art. 1, co. da 54 a 89, della L. n. 190/2014.

La fattura elettronica

La fatturazione elettronica consiste nell’utilizzo degli standard già previsti per la FatturaPA, ossia la fattura elettronica per le operazioni intercorrenti tra i titolari di partita IVA e la Pubblica Amministrazione, anche per la formazione (XML), la trasmissione e ricezione (tramite il Sistema di Interscambio messo a punto dall’Agenzia delle Entrate insieme alla Sogei) della fattura elettronica tra privati e la successiva conservazione digitale per dieci anni.

FATTURA ELETTRONICA

È una normale fattura emessa, ricevuta, firmata e conservata in un qualunque formato elettronico in grado di assicurare l’autenticità dell’originale, l’integrità del contenuto e la leggibilità della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione (10 anni)

Operativamente per creare una fattura elettronica è necessario:

  • Accedere al Sistema di Interscambio e scegliere l’utenza di lavoro;
  • Generare la fattura elettronica;
  • Selezionare il formato della fattura elettronica;
  • Sulla base dell’opzione scelta è possibile generare una nuova fattura, visualizzare l’ultima fattura generata e archiviata e importare la fattura da file XML;
  • Firmare digitalmente ciascuna fattura al fine di garantire l’integrità e l’autenticità del file XML inviato e della marcatura temporale.

Effettuata la trasmissione del file, è necessario attendere la conferma dell’avvenuta ricezione del file attraverso l’applicazione presente nella sezione strumenti del Sistema di Interscambio o utilizzando i servizi telematici di Fisconline o Entratel.

Quanto agli obblighi di conservazione delle fatture elettroniche, questi si intendono soddisfatti con la trasmissione mediante il Sistema di Interscambio e la memorizzazione delle stesse da parte dell’Agenzia delle Entrate.

1

Una volta predisposto il file XML contenente una o più fatture, l’operatore economico può effettuare la trasmissione della fattura elettronica avvalendosi del Sistema di Interscambio, direttamente o per il tramite di un intermediario abilitato.
2 Effettuata la trasmissione del file, è necessario attendere la conferma dell’avvenuta ricezione del file attraverso l’applicazione presente nella sezione strumenti del Sistema di Interscambio o utilizzando i servizi telematici di Fisconline o Entratel.
3

Quanto agli obblighi di conservazione delle fatture elettroniche, questi si intendono soddisfatti con la trasmissione mediante il Sistema di Interscambio e la memorizzazione delle stesse da parte dell’Agenzia delle Entrate.

NOTA BENE Sul piano contenutistico, a differenza di quanto richiesto per la compilazione della c.d. scheda carburante, documento sino ad oggi necessario ai fini della deduzione del costo e della detraibilità dell’IVA, in alternativa al pagamento con mezzi tracciabili, la fattura elettronica non prevede come obbligatori alcuni elementi prima obbligatori al fine di individuare il veicolo (es. targa, modello, casa costruttrice, etc.). Sebbene l’Agenzia delle Entrate, da un lato, definisca come “puramente facoltative” le informazioni inerenti gli estremi identificativi del veicolo, dall’altro ne ravvisa la necessità ai fini della tracciabilità della spesa e della riconducibilità della stessa a quel determinato veicolo, elementi, questi, necessari per la deducibilità del relativo costo.

Deducibilità del costo e detraibilità dell’IVA per le cessioni di carburante

Dal 1° luglio 2018 mutano le regole per la deducibilità del costo e la detrazione IVA per l’acquisto di carburante.

Nello specifico, in relazione agli acquisti di carburante per autotrazione da parte dei soggetti passivi IVA i costi sono deducibili e l’IVA è detraibile solo se:

  • Il pagamento è stato effettuato esclusivamente con carte di credito, carte di carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 7, co.6, del DPR n. 605/73, o da altro mezzo ritenuto idoneo con provvedimento del direttore dell’Agenzia Entrate;
  • Se la spesa è documentata da fattura elettronica.

Cessione di carburante e modalità di pagamento

Alla luce delle nuove disposizioni, uno degli elementi essenziali ai fini della deducibilità e detraibilità fiscale in tema di acquisti di carburante per autotrazione a partire dal 1° luglio 2018 è la tracciabilità dei mezzi di pagamento. Secondo le nuove disposizioni, l’avvenuta effettuazione dell’operazione deve essere provata dal pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate, o da altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

MEZZI DI PAGAMENTO RITENUTI IDONEI A PROVARE L’EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI SUDDETTE

  • Assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali;
  • Quelli elettronici previsti dall’art. 5 del D. Lgs. n. 82/2005 (addebito diretto, bollettino postale, bonifico bancario o postale, carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente

Contratti di netting

Quanto detto sui mezzi di pagamento, trova applicazione anche nelle ipotesi in cui, sulla scorta di specifici accordi, il pagamento si realizza in un momento diverso rispetto alla cessione, come accade, ad esempio, per le carte utilizzate nei contratti c.d. di “netting”. È necessario fare una distinzione:

  • Se la compagnia petrolifera X emette buoni carburante (ma anche carte, ricaricabili o meno, ovvero altri strumenti) che consentono al cessionario, soggetto passivo Y, di recarsi presso un impianto stradale di distribuzione gestito dalla medesima compagnia e rifornirsi di benzina secondo l’accordo tra le parti: l’operazione andrà necessariamente documentata tramite l’emissione di una fattura elettronica al momento della cessione/ricarica;
  • Laddove, invece, il buono/carta dia modo di rifornirsi presso plurimi soggetti – impianti gestiti da diverse compagnie o da singoli imprenditori, pompe c.d. “bianche” (ossia che non fanno parte del circuito delle compagnie di distribuzione), ecc. – ovvero consenta l’acquisto di più beni e servizi: si avrà un semplice documento di legittimazione, la cui cessione non è soggetta ad imposta sul valore aggiunto e, conseguentemente, a quello di fatturazione in forma elettronica.

Pagamenti effettuati dal soggetto passivo d’imposta in via mediata

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n.8/E ribadisce la validità dei pagamenti effettuati dal soggetto passivo d’imposta in via mediata, ma allo stesso riconducibili secondo una catena ininterrotta di corresponsioni con strumenti tracciabili.

ESEMPIO: se un dipendente effettua il rifornimento di benzina dell’auto aziendale durante una trasferta di lavoro e paga con la propria carta di credito l’importo dovuto e in seguito rimborsato dal datore di lavoro, secondo la legislazione vigente, non vi è dubbio circa la riferibilità della spesa al datore di lavoro al quale sarà consentita la deduzione del costo.

0 commenti