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La comunicazione delle somme dovute per la rottamazione bis

da | Giu 25, 2018 | Aggiornamenti

Premessa

“Comunicazione delle somme dovute”; si chiama così la lettera dell’A.D.E.R. che informa sull’accoglimento o l’eventuale rigetto dell’istanza di adesione alla rottamazione bis (D.L. 148/2017 e ss.mm.ii) inviata entro lo scorso 15 maggio, così come su possibili debiti che, per legge, non possono rientrare nella definizione, sugli importi da pagare e sulla data entro cui effettuare il pagam.ento. La comunicazione contiene anche i bollettini di pagamento in base alla scelta effettuata (da una a un massimo di 5 rate nel caso di cartelle relative a carichi affidati in riscossione nell’anno 2017 oppure da una a un massimo di 3 rate nel caso di cartelle contenenti carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016) dal contribuente al momento della compilazione del modulo di richiesta, oltre al modulo per l’addebito in conto corrente.

Quindi entro il 30 giorni si riceverà in alternativa:

  • Ammissione alla definizione agevolata;
  • Rigetto dell’istanza, con l’indicazione dei carichi esclusi

Le comunicazione inviate entro il 30 giugno possono avere connotati differenti a seconda dalla tipologia di carico oggetto di istanza di rottamazione (modello DA 2000-2017).

NOTA BENE – Tutti coloro che entro il 15 maggio 2018 hanno aderito alla Definizione agevolata prevista dal D.L. 148/2017 e ss.mm.ii riceveranno una Comunicazione di Agenzia delle Entrate-Riscossione, disponibile anche nell’area riservata del portale (a partire dal mese di luglio 2018), per essere informati su: accoglimento o eventuale rigetto della domanda di adesione; eventuali carichi che non possono rientrare nella Definizione agevolata; importo/i da pagare e data/e entro cui effettuare il pagamento.

 

OSSERVA – Il contribuente che ha presentato istanza di definizione sia per carichi 2000-2016 che per quelli che riguardano solo il periodo gennaio-settembre 2017 sarà destinatario entro il 30 giugno di un’unica comunicazione con in evidenza l’anno in cui è il debito è stato affidato alla riscossione; in tal modo si distingueranno gli importi da pagare complessivamente per la Definizione agevolata, secondo le diverse scadenze previste dalla legge in funzione del periodo di riferimento temporale del carico. A tal proposito è opportuno effettuare alcune precisazioni.

Gli step procedurali

  • In caso di accoglimento della domanda la Comunicazione conterrà l’importo delle somme dovute ai fini della Definizione agevolata, la scadenza delle eventuali rate e i bollettini da utilizzare per il pagamento (i pagamenti possono essere effettuati anche tramite home banking; punti Sisal e Lottomatica; tabaccai convenzionati con Banca 5; sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL; Postamat; domiciliazione bancaria ecc);

  • In caso di diniego della domanda la Comunicazione riporterà le specifiche motivazioni, che non rendono “rottamabile” il debito (cartella/avviso) indicato dal contribuente nella domanda di adesione.

In seguito all’eventuale ammissione alla rottamazione, sarà possibile effettuare i pagamenti:

  • in un’unica soluzione, entro luglio 2018,
  • o in un massimo di 5 rate di pari importo con scadenze a luglio, settembre, ottobre, novembre 2018 e febbraio 2019.

Venendo ai carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016 il pagamento delle somme dovute in seguito all’ammissione alla definizione agevolata dovrà essere effettuato in un’unica soluzione o in un massimo di 3 rate:

  • l’80% delle somme dovute in due rate di pari ammontare, rispettivamente entro il 31 ottobre ed entro il 30 novembre 2018;
  • il restante 20%, in un’unica rata, entro il 28 febbraio 2019;

OSSERVA – Per tali tipi di carico (2000-2016 non interessati da -dilazioni in essere al 24 ottobre 2016 con rate scadute al 31 dicembre 2016-) però la comunicazione di delle somme dovute, come da previsioni normative dovrà essere inviata entro il 30 di settembre anche se a tal proposito mancano indicazioni dell’A.D.E.R. che in via generale comunque rimandano alla scadenza del 30 giugno.

Per coloro, invece, che avevano una rateizzazione in essere al 24 ottobre 2016 e non sono in regola con il pagamento delle rate scadute al 31 dicembre 2016 (comprese le istanze dei “respinti” della precedente definizione agevolata D.L. n. 193/2016) l’Agenzia delle entrate-Riscossione invierà una prima comunicazione (identificabile con la lettera C8) entro il 30 giugno con l’ammontare delle rate scadute.

CARICHI 2000-2016 CON RATEAZIONI IN ESSERE E RATE SCADUTE AL 31 DICEMBRE 2016

1.L’ADER invia una comunicazione (C8) ENTRO IL 30 GIUGNO con l’ammontare delle rate scadute.
2. Condizione necessaria per poter accedere al beneficio della “rottamazione” è che venga effettuato il pagamento dell’importo residuo riferito alle rate scadute al 31 dicembre 2016 in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2018.

3. In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento di tale importo l’istanza non potrà essere accolta

In seguito, Agenzia delle entrate-Riscossione invierà una seconda comunicazione, contenente il responso circa l’ammissione alla procedura di definizione agevolata, entro il 30 settembre 2018.

  • In caso di accoglimento della domanda la comunicazione conterrà l’importo delle somme dovute ai fini della Definizione agevolata, la scadenza delle eventuali rate e i bollettini da utilizzare per il pagamento.
  • In caso di diniego della domanda la comunicazione conterrà le specifiche motivazioni per le quali la domanda non è stata accolta, ossia il mancato pagamento, entro il 31 luglio 2018 degli importi richiesti con la comunicazione del 30 giugno 2018.

I pagamenti dovranno essere effettuati anche in tal caso (vedi anche i carichi 2000-2016 non interessati da dilazioni in essere) in un’unica soluzione o in un massimo di 3 rate:

  • l’80% delle somme dovute in due rate di pari ammontare, rispettivamente entro il 31 ottobre ed entro il 30 novembre 2018;
  • il restante 20%, in un’unica rata, entro il 28 febbraio 2019.

 

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