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Acquisto carburanti: cosa fare dal 1° luglio 2018

da | Lug 13, 2018 | Aggiornamenti

Premessa

Il governo con il D.L. n. 79/2018, art. 1 ha postergato al 1° gennaio 2019 l’applicazione di alcune delle nuove disposizioni in materia di acquisti di carburante per autotrazione introdotte dalla Legge di Bilancio 2018 (L.205/2017).

In particolare, per effetto delle modifiche intervenute, viene differito al 1° gennaio 2019 l’obbligo di emissione delle fatture elettroniche per le cessioni di carburante per autotrazione da parte degli esercenti gli impianti stradali di distribuzione ed è altresì posticipata sino alla stessa data l’abrogazione del regolamento che prevedeva l’adozione della c.d. scheda carburante il quale, dunque, rimarrà in vigore sino al 31/12/2018.

La disposizione di proroga non ha previsto invece alcuna modifica con riferimento all’onere di pagare le spese sostenute per l’acquisto di carburanti e lubrificanti per autotrazione con mezzi tracciabili, così come identificati dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 73203/2018 del 4 aprile 2018.

In estrema sintesi il D.L. 79/2018, per quanto concerne gli acquisti di carburante per autotrazione, prevede:

  • Il differimento al 1° gennaio 2019 dell’obbligo di emissione delle fatture elettroniche per le cessioni di carburante per autotrazione da parte degli esercenti gli impianti stradali di distribuzione;
  • La permanenza in vigore sino al 31/12/2018 delle modalità di documentazioni delle cessioni in parola antecedentemente previste dal DPR 444/97 e dal relativo Decreto di attuazione (che prevedeva l’utilizzo della c.d. scheda carburante);
  • La conferma dell’obbligo di effettuare i pagamenti delle spese sostenute per l’acquisto di carburanti e lubrificanti per autotrazione con mezzi tracciabili ai fini della deducibilità del costo e della detrazione dell’Iva già a partire dal 1° luglio 2018.

La disciplina prevista dal DPR n. 444/97

L’art. 1 del DPR n. 444/97 prevedeva la possibilità di documentare l’acquisto di carburante, scegliendo tra due diverse modalità:

  • l’utilizzo della scheda carburante (ex art.1 co.1 DPR 444/97);
  • il pagamento esclusivamente mediante l’uso di carte di credito, carte di debito o carte prepagate (ex art. 1 co. 3-bis DPR 444/97).

Si precisa, invece, che ai sensi del comma 3 del medesimo Decreto era vietato tassativamente emettere fatture al fine di documentare le cessioni in commento. Infatti, come chiarito anche dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n.42/E del 2012, la scheda carburante costituiva l’unico documento fiscale rilevante sia ai fini IVA (in quanto dalla sua regolare tenuta discendeva il legittimo esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto) sia ai fini della deduzione del costo di acquisto in relazione all’imposizione diretta.

Come documentare gli acquisti di carburante per autotrazione dal 1° luglio 2018 al 31/12/2018

Il quadro normativo delineato dal DPR n. 444/97, per effetto delle modifiche introdotte dal D.L. n. 79/2018, resterà in vigore sino al 31/12/2018.

Tuttavia, a partire dal 1° luglio 2018, alle regole in materia di documentazione degli acquisti di carburante, contenuti nel suddetto decreto, si sono aggiunti gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti disposti ai fini della deducibilità del costo dall’art. 164 del TUIR e, ai fini della detraibilità dell’Iva, dall’art. 19-bis1 del DPR n. 633/72, in quanto questi ultimi non hanno formato oggetto di alcuna proroga.

Pertanto, coloro che dal 1° luglio effettueranno acquisti di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione, al fine di detrarre correttamente l’Iva e dedurre il relativo costo potranno alternativamente:

  • utilizzare la scheda carburante, debitamente compilata, ai sensi del previgente articolo 1 del DPR n. 444/97. In questo caso, tuttavia, differentemente da quanto previsto in passato, sarà comunque necessario effettuare i pagamenti mediante strumenti di pagamento tracciabili ai fini della detraibilità/deducibilità in ossequio alle novellate disposizioni in materia (ovvero l’art. 164 del TUIR e l’art. 19-bis1 del DPR 633/72 nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2018);
  • non ricorrere alla scheda carburante, pagando, all’atto dell’acquisto, con uno dei mezzi di pagamento tracciabili. In quest’ultimo caso è necessario ricordare che, poiché l’onere di dimostrare l’inerenza del costo è sempre a carico del contribuente, in presenza di più mezzi di trasporto, laddove il carburante acquistato possa essere riferito a più mezzi con regimi di deducibilità differenti (ad esempio cespiti aziendali o mezzi ad uso promiscuo), la redazione della scheda carburante, con l’identificazione del mezzo cui si riferisce l’acquisto di carburante, può essere valevolmente utilizzata come mezzo di prova dell’inerenza del costo, evitando possibili recuperi a tassazione da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Prima Dal 1° luglio 2018

L’acquisto di carburante per autotrazione era documentabile ai fini fiscali per potere legittimamente usufruire della detrazione dell’Iva e della deduzione del costo:

  • mediante l’utilizzo della scheda carburante opportunamente compilata. In questo caso l’acquisto poteva essere pagato con la modalità di pagamento ritenuta più comoda (anche in contanti);
  • non facendo ricorso alla carta carburante ma pagando il carburante acquistato esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate.

L’acquisto di carburante per autotrazione è documentabile ai fini fiscali per potere legittimamente usufruire della detrazione dell’Iva e della deduzione del costo:

  • mediante l’utilizzo della scheda carburante opportunamente compilata. In questo caso tuttavia sarà comunque necessario pagare l’acquisto effettuato con mezzi di pagamento tracciabili, così come identificati dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 73203/2018 del 4 aprile 2018;
  • non facendo ricorso alla carta carburante ma pagando il carburante acquistato esclusivamente mediante mezzi di pagamento tracciabili, così come identificati dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 73203/2018 del 4 aprile 2018.

 

Alla luce di quanto esposto, in ossequio all’espresso divieto previsto dal comma 3 del DPR n. 444/97, ad oggi e sino al 31/12/2018 è da ritenere esclusa la possibilità di emettere la fattura (sia cartacea che elettronica) al fine di documentare l’acquisto di carburante per autotrazione presso impianti stradali di distribuzione salvo gli specifici esoneri dalla disciplina della scheda carburante già previsti in passato in ipotesi espressamente individuate (ad esempio quelle di cui all’art.6 del DPR n. 444/97).

I mezzi di pagamento idonei ai fini della detrazione dell’IVA

Si riportano di seguito i mezzi di pagamento ritenuti idonei ai fini della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto relativa agli acquisti di carburante per autotrazione, di cui all’art. 19-bis1 del DPR n. 633/72 in base al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 4 aprile 2018, protocollo n. 73203/2018:

  • assegni bancari e postali;
  • assegni circolari;
  • vaglia cambiari e postali;
  • quelli elettronici previsti dall’art. 5 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tra cui:
    • addebito diretto;
    • bonifico bancario o postale;
    • bollettino postale;
    • carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente.

Esempi

Esempio 1

Il signor Mario Rossi, amministratore dell’impresa Alfa S.r.l., effettua nel mese di luglio 2018, acquisti di carburante per autotrazione presso degli impianti stradali di distribuzione per più mezzi di trasporto: un fiorino ad uso esclusivo dell’attività d’impresa e un’altra autovettura utilizzata sia per uso personale che per esigenze dell’attività esercitata. Come sarà opportuno documentare tali acquisti ai fini di un corretto esercizio della detrazione dell’IVA e della deduzione del costo?

Il sig. Rossi nel caso in esame potrebbe sia utilizzare la consueta scheda carburante, ai sensi del previgente articolo 1 del DPR 444/97 documentando al contempo l’acquisto effettuato mediante strumenti di pagamenti tracciabili sia alternativamente limitarsi a pagare l’acquisto con uno dei mezzi di pagamento previsti dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 73203/2018 del 4 aprile 2018 omettendo in questo caso la compilazione della carta carburante.

 Tuttavia, in ipotesi di riferibilità dell’acquisto a più mezzi sottoposti a differenti regimi di deducibilità, come nel caso di specie, si ritiene consigliabile optare per la prima soluzione. E ciò in quanto è necessario ricordare che, poiché l’onere di dimostrare l’inerenza del costo è sempre a carico del contribuente, nel caso in cui il carburante acquistato sia riferibile a diversi mezzi l’utilizzo della scheda carburante potrà evitare, come già avvenuto in passato, eventuali recuperi a tassazione da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Esempio 2

In data 30 agosto 2018, l’imprenditore Luigi Bianchi effettua rifornimento di carburante per l’auto aziendale presso un impianto di distribuzione. Il sig. Bianchi compila la scheda carburante riportando opportunamente i dati necessari (la targa del veicolo, i chilometri percorsi, il timbro e la firma della stazione di servizio ecc.) ma paga l’acquisto in contanti. Sarà possibile in questo caso dedurre il costo e detrarre l’Iva sul carburante acquistato?

La risposta non potrà che essere negativa. Infatti, alla luce delle novellate disposizioni di cui all’art. 164 del TUIR e dell’art. 19-bis1 del DPR 633/72 ai fini del corretto esercizio della detrazione/deduzione anche in caso di compilazione della carta carburante non è possibile prescindere dall’utilizzo dei mezzi di pagamento espressamente individuati dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 73203/2018 del 4 aprile 2018.

Esempio 3

Il 13 novembre 2018, l’imprenditore Mario Rossi effettua acquisti di carburante per l’auto utilizzata per l’attività d’impresa, non compila la scheda carburante ma effettua i pagamenti mediante carta di credito. Potrà in questo caso detrarre l’Iva e dedurre il costo sull’acquisto effettuato?

Certamente sì, effettuando i pagamenti mediante mezzi di pagamento tracciabili il contribuente rispetta le condizioni imprescindibilmente richieste dall’art. 164 del TUIR ai fini della legittima deduzione del costo e dall’art. 19-bis1 del DPR 633/72 ai fini della detrazione dell’Iva sull’acquisto di carburante effettuato.

Esempio 4

Il 31 dicembre 2018, l’imprenditore Mario Bianchi effettua acquisti di carburante per l’auto utilizzata per l’attività d’impresa, mediante pagamento in contanti ma richiede la fattura elettronica al fine di documentare l’acquisto di carburante ai fini fiscali. Il contribuente in questo caso potrà detrarre l’Iva e dedurre il costo sull’acquisto posto in essere?

Assolutamente no, il DL n.79/2018 ha postergato al 01/01/2019 l’obbligo di emissione della fattura elettronica per le cessioni di carburante per autotrazione da parte degli esercenti gli impianti stradali di distribuzione, al contempo, è stata prorogata sino alla stessa data la permanenza in vigore del DPR n. 444/97. Pertanto, in ossequio al comma 3 del citato decreto, sino a tale data è da ritenere indubbiamente vigente il divieto di documentare ai fini fiscali gli acquisti di carburante mediante fattura (cartacea o elettronica).

A ben vedere, nel caso di specie il contribuente avrebbe potuto comunque esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva e alla deduzione del costo solo qualora il pagamento fosse avvenuto con uno dei mezzi tracciabili previsti dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 73203/2018 del 4 aprile 2018.

Si ricorda, infatti, che effettuando i pagamenti mediante mezzi di pagamento tracciabili il contribuente rispetta le condizioni imprescindibilmente richieste dall’art. 164 del TUIR ai fini della legittima deduzione del costo e dall’art. 19-bis1 del DPR 633/72 ai fini della detrazione dell’Iva sull’acquisto di carburante effettuato.

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