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Credito formazione 4.0

da | Lug 20, 2018 | Aggiornamenti

Premessa

La Legge di Bilancio 2018 (n. 205/2017 commi da 46 a 56) ha introdotto un credito d’imposta (in favore delle imprese) che effettuano spese in attività di formazione del personale nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

CREDITO FORMAZIONE 4.0 IN SINTESI

  • E’ un credito d’imposta (in favore delle imprese) che effettuano spese in attività di formazione del personale nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017;

  • E’ pari al 40% della spesa sostenute con un limite massimo di 300.000 euro per ciascun beneficiario;
  • Al beneficio si accede automaticamente senza necessità di produrre domanda, a condizione che lo svolgimento delle attività formative ammissibili al beneficio (si veda di seguito)  sia espressamente disciplinato in contratti collettivi aziendali o territoriali depositati, presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente e che, con apposita dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’impresa, sia rilasciata a ciascun dipendente l’attestazione dell’effettiva partecipazione alle attività formative agevolabili, con indicazione dell’ambito o degli ambiti aziendali individuati nell’allegato A della Legge n. 205 del 2017 di applicazione delle conoscenze e delle competenze acquisite o consolidate dal dipendente in esito alle stesse attività formative.

Ai fini del diritto al beneficio è necessario assolvere a determinati obblighi documentali e dichiarativi. In particolare:

  • L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  • Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, l’apposita certificazione e’ rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’art. 8 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
  • Ai fini dei successivi controlli, le imprese beneficiarie del credito d’imposta sono tenute a conservare una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte. Tale relazione, nel caso di attività di formazione organizzate internamente all’impresa, deve essere predisposta a cura del dipendente partecipante alle attività in veste di docente o tutor o dal responsabile aziendale delle attività di formazione. Nel caso in cui le attività di formazione siano commissionate a soggetti esterni all’impresa, la relazione deve essere redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto formatore esterno;
  • Oltre alla relazione illustrativa, le imprese beneficiarie sono comunque tenute a conservare l’ulteriore documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare la corretta applicazione del beneficio, anche in funzione del rispetto dei limiti e delle condizioni posti dalla disciplina comunitaria in materia;
  • Con specifico riferimento alle spese di personale ammissibili, inoltre, devono essere conservati anche i registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti congiuntamente dal personale discente e docente o dal soggetto formatore esterno all’impresa;
  • Occorrerà indicare i dati relativi al numero di ore e dei lavoratori che prendono parte alla formazione, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese ammissibili e in quello dei periodi successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo, secondo le indicazioni che saranno fornite dall’Agenzia delle Entrate nelle istruzioni di compilazione dell’apposito quadro.

Inoltre, per le sole imprese non soggette a revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d’imposta, per un importo non superiore al minore tra quello effettivamente sostenuto e 5.000 euro; fermo restando, comunque, il limite massimo di 300.000 euro.

Beneficiari

Possono accedere al beneficio tutte le imprese che effettuano spese in attività di formazione nel 2018 ed:

  • indipendentemente dalla forma giuridica (ditta individuale, società di persone, società di capitali, ecc.);
  • indipendentemente dal settore economico in cui si opera (commercio, agricolo, artigiano, ecc.);
  • indipendentemente dal regime contabile adottato (ordinario, semplificato per cassa, di vantaggio, forfettario, ecc.).

In particolare:

Ambito soggettivo

Soggetti beneficiari

Soggetti esclusi

  • Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dall’attività economica esercitata, comprese la pesca, l’acquacoltura e la produzione primaria di prodotti agricoli, dalla natura giuridica, dalle dimensioni, dal regime contabile e dalle modalità di determinazione del reddito ai fini fiscali;
  • Gli enti non commerciali che esercitano attività commerciali. Tali soggetti possono accedere al credito d’imposta in relazione al personale dipendente impiegato anche non esclusivamente in tali attività.
  • Società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell’ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell’intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate;
  • Società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell’ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell’intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;
  • Impresa oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
  • Impresa che abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di  ristrutturazione;
  • Impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell’impresa sia stato superiore a 7,5 e il quoziente di copertura degli interessi dell’impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

Attività e spese ammissibili

Il decreto individua dettagliatamente le attività e le spese ammissibili al beneficio. In particolare:

Ambito oggettivo

Attività formative ammissibili        

Spese ammissibili

  • big data e analisi dei dati
  • cloud e fog computing
  • cyber security
  • simulazione e sistemi cyber-fisici
  • prototipazione rapida
  • sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA)
  • robotica avanzata e collaborativa
  • interfaccia uomo macchina
  • manifattura additiva (o stampa tridimensionale)
  • internet delle cose e delle macchine
  • integrazione digitale dei processi aziendali.
  • Spese relative al personale dipendente impegnato come discente nelle attività di formazione agevolabili, limitatamente al costo aziendale riferito rispettivamente alle ore o alle giornate di formazione;
  • Spese relative al personale dipendente, ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali individuati nell’allegato A della Legge di Bilancio 2018, e che partecipi alle attività formative con il ruolo di docente o tutor. In questo caso, però, le spese ammissibili non possono eccedere il 30% della retribuzione complessiva annua del dipendente.

 

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