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Delocalizzazione imprese e tutela livelli occupazionali da Decreto Dignità

da | Set 25, 2018 | Aggiornamenti

Premessa

Il Decreto Dignità (D.L. n. 87/2018 come convertito in Legge n. 196/2018) contiene misure volte a disincentivare la delocalizzazione all’estero delle imprese beneficiarie di aiuti di stato ed a tutelare i livelli occupazionali. In particolare:

  • Art. 5 D.L. n. 87/2018: limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti di stato che prevedono l’effettuazione di investimenti produttivi ai fini dell’attribuzione del beneficio;
  • Art. 6 D.L. n. 87/2018: misure di tutela dell’occupazione nelle imprese beneficiarie di aiuti di Stato che comportano la valutazione dell’impatto occupazionale.

Per delocalizzazione si intende il trasferimento dell’attività economica specificamente incentivata o di una sua parte dal sito produttivo incentivato ad altro sito, da parte della medesima impresa beneficiaria dell’aiuto o di altra impresa con la quale vi sia un rapporto di controllo ai sensi dell’articolo 2359 cc.

In particolare ai sensi del citato articolo, si intendono società controllate:

  • le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;
  • le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;
  • le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. Sono considerate collegate le società sulle quali un’altra società esercita un’influenza notevole. L’influenza si presume quando nell’assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.

Limiti alla delocalizzazione

L’articolo 5 del Decreto dispone che, fatti salvi i vincoli derivanti dai trattati internazionali, le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale, che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede l’effettuazione di investimenti produttivi ai fini dell’attribuzione del beneficio, decadano dal beneficio qualora l’attività economica specificamente incentivata, o una sua parte, sia delocalizzata in Stati non appartenenti all’Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di conclusione dell’iniziativa agevolata.

Limiti alla delocalizzazione delle imprese

Destinatari della misura

Misura

Conseguenza

Imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale, che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede l’effettuazione di investimenti produttivi ai fini dell’attribuzione del beneficio.

Decadenza dal beneficio qualora l’attività economica specificamente incentivata, o una sua parte, sia delocalizzata in Stati non appartenenti all’Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo.

Restituzione del beneficio ed applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di importo da 2 a 4 volte quello dell’aiuto fruito.

 

SI INFORMA: Rientrano nello Spazio economico europeo (SEE) gli Stati membri dell’Unione europea, l’Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia.

L’altra misura:

  • Salvi i vincoli derivanti dalla normativa europea, le imprese decadono dal beneficio medesimo anche qualora l’attività economica interessata dallo stesso o una sua parte venga delocalizzata dal sito incentivato in favore di unità produttiva situata al di fuori dell’ambito territoriale del predetto sito, in ambito nazionale, dell’Unione europea e degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di conclusione dell’iniziativa o del completamento dell’investimento agevolato.

Salvaguardia livelli occupazionali

L’articolo 6 del Decreto prevede la decadenza dalla fruizione di specifici benefici per le imprese – italiane ed estere, ma operanti nel territorio italiano – che, avendo beneficiato di aiuti di Stato che prevedano una valutazione dell’impatto occupazionale, non abbiano garantito il mantenimento di determinati livelli occupazionali.

Salvaguardia livelli occupazionali

Destinatari della misura

Misura

Conseguenza

Imprese – italiane ed estere, ma operanti nel territorio italiano – che, avendo beneficiato di aiuti di Stato che prevedano una valutazione dell’impatto occupazionale, non abbiano garantito il mantenimento di determinati livelli occupazionali.

Revoca, totale o parziale, dei benefici concessi qualora, ad esclusione dei casi riconducibili a giustificato motivo oggettivo (si dovrebbero intendere in proposito le ragioni dirette ad una migliore efficienza gestionale, ovvero ad un incremento della redditività dell’impresa, che determinino un effettivo mutamento dell’assetto organizzativo attraverso la soppressione di posti di lavoro), le imprese richiamate riducano – in misura superiore al 50%, i livelli occupazionali degli addetti all’unità produttiva (o all’attività interessata dal beneficio) nei 5 anni successivi alla data di completamento dell’investimento in una percentuale superiore al 10%.

Si applicano le stesse disposizioni viste per la delocalizzazione delle imprese (art. 5).


In presenza di una riduzione di tali livelli superiore alla richiamata percentuale del 10%, il beneficio è ridotto in misura proporzionale alla riduzione del livello occupazionale.

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