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Beni significativi

da | Ott 2, 2018 | Aggiornamenti

Premessa

Con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, l’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 15/E del 12 luglio 2018 è intervenuta a fornire importanti chiarimenti in tema di “beni significativi” ed in particolare riguardo il corretto trattamento ai fini IVA.

Nello specifico sono soggette ad IVA del 10% le prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio (manutenzione ordinaria e straordinaria; interventi di restauro e di risanamento; interventi di ristrutturazione edilizia) realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata (Art. 7 comma 1, lettera b), della Legge n. 488/1999).

NOTA BENE: Il D.M. del 29 dicembre 1999 individua espressamente i “beni significativi” nei seguenti:

  • ascensori e montacarichi;
  • infissi esterni ed interni;
  • caldaie;
  • videocitofoni;
  • apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;
  • sanitari e rubinetterie da bagno;
  • impianti di sicurezza.

Il comma 19, della Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205/2017) ha fornito una norma di interpretazione autentica riguardo la disciplina dei beni significativa. Di seguito si riporta espressamente il tenore letterale del citato comma 19 che sarà oggetto di sviluppo nel prosieguo:

Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l’articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché il decreto del Ministro delle finanze 29 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1999, si interpretano nel senso che l’individuazione dei beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell’ambito delle prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio e delle parti staccate si effettua in base all’autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale, come individuato nel citato decreto ministeriale; come valore dei predetti beni deve essere assunto quello risultante dall’accordo contrattuale stipulato dalle parti contraenti, che deve tenere conto solo di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi e, dunque, sia delle materie prime che della manodopera impiegata per la produzione degli stessi e che, comunque, non può essere inferiore al prezzo di acquisto dei beni stessi. La fattura emessa ai sensi dell’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dal prestatore che realizza l’intervento di recupero agevolato deve indicare, oltre al servizio che costituisce l’oggetto della prestazione, anche i beni di valore significativo, individuati con il predetto decreto del Ministro delle finanze 29 dicembre 1999, che sono forniti nell’ambito dell’intervento stesso. Sono fatti salvi i comportamenti difformi tenuti fino alla data di entrata in vigore della presente legge. Non si fa luogo al rimborso dell’imposta sul valore aggiunto applicata sulle operazioni effettuate.”

Manutenzione ordinaria e straordinaria

La categoria dei beni significativi – individuati dal D.M. del 29 dicembre 1999 – assume rilevanza, solo nelle ipotesi in cui siano realizzati interventi di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria su immobili a prevalente destinazione abitativa privata.

Quanto appena affermato vale alla sola condizione che i citati beni vengano forniti dallo stesso soggetto che esegue la prestazione (i beni forniti da un soggetto diverso o acquistati direttamente dal committente dei lavori sono soggetti ad IVA con applicazione dell’aliquota nella misura ordinaria del 22%).

Definizioni

Tipologia Definizione

Esempio

Manutenzione ordinaria

Interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

Sostituzione di un infisso con uno di eguale tipologia; sostituzione della pavimentazione; tinteggiatura delle pareti, dei soffitti, infissi interni ed esterni, il rifacimento di intonaci interni, l’impermeabilizzazione di tetti e terrazze; verniciatura delle porte dei garage; integrazione di un impianto di antenna, ecc.

Manutenzione straordinaria

Opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’ uso.

Installazione di ascensori e scale di sicurezza; realizzazione e miglioramento dei servizi igienici; sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso; rifacimento di scale e rampe; interventi finalizzati al risparmio energetico; recinzione dell’area privata; costruzione di scale interne; realizzazione nuovi impianti; installazione di una caldaia e dell’impianto termico; ecc.

 

NOTA BENE: Si considerano “immobili a prevalente destinazione abitativa privata”:

  • le singole unità immobiliari a destinazione abitativa ( categorie catastali da A1 ad A11, escluso A10), a prescindere dall’effettivo utilizzo, e relative pertinenze;
  • gli interi fabbricati con più del 50% della superficie dei piani sopra terra destinati ad abitazione privata (non è necessario che ricorra l’altra condizione richiesta dalla Legge n. 408 del 1949 – c.d. Tupini – ossia che la superficie destinata a negozi non ecceda il 25% della superficie dei piani sopra terra).

Le parti stacccate

Per le parti staccate dei beni significativi, fornite insieme a questi ultimi nell’ambito di una prestazione di servizi avente ad oggetto un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria su immobili a prevalente destinazione abitativa privata, la verifica in merito alla loro rilevanza rispetto al bene significativo, ai fini della corretta determinazione della base imponibile sulla quale applicare l’IVA con aliquota del 10%, “si effettua in base all’autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale” (Legge di Bilancio 2018).

Nello specifico:

  • Presenza di autonomia funzionale: le parti staccate dei beni significativi connotate dalla loro autonomia funzionale rispetto al manufatto principale, non sono comprese nel valore del bene significativo, ai fini della verifica della quota di valore non soggetta ad aliquota nella misura del 10%.

  • Art. 6 D.L. n. 87/2018: la parte staccata che concorre alla normale funzionalità dei beni significativi ed è, dunque, priva di una propria autonomia funzionale, deve essere considerata parte integrante dei beni significativi ed il suo il valore deve confluire, ai fini della determinazione del limite cui applicare l’aliquota IVA del 10%, nel valore dei beni significativi.

La fatturazione

La previsione normativa di cui alla Legge di Bilancio 2018 stabilisce che al fine di evidenziare la corretta applicazione dell’aliquota IVA nella misura del 10% all’intervento di manutenzione, è necessario che la fattura emessa dal prestatore che realizza l’intervento indichi puntualmente oltre al corrispettivo complessivo dell’operazione, comprensivo del valore dei beni significativi forniti nell’ambito dell’intervento, anche il valore dei beni medesimi. Nella Circolare n. 12/E/2018, sono dettati i seguenti due principi:

  1. I dati richiesti dalla norma di interpretazione autentica devono essere puntualmente indicati nella fattura anche qualora dal calcolo suddetto risulti che l’intero valore del bene significativo possa essere assoggettato ad IVA con applicazione dell’aliquota nella misura del 10% (vale a dire anche qualora il valore del bene non sia superiore alla metà del valore dell’intervento agevolato);
  2. Nel caso di intervento di recupero complesso in quanto avente ad oggetto una pluralità di opere/servizi tra le quali sono comprese la fornitura e l’installazione di beni significativi, a fronte del quale il committente si obblighi a pagare un unico corrispettivo riferito all’opera nel suo complesso (comprensivo sia del valore della prestazione di servizi sia del valore del bene significativo), in applicazione del modus operandi previsto dalla norma di interpretazione autentica, il fornitore/prestatore deve, in ogni caso, evidenziare separatamente in fattura il corrispettivo relativo all’intervento di recupero ed il valore imputabile ai beni significativi forniti nell’ambito dell’intervento (distintamente, vale a dire il valore di ciascun bene significativo o indistintamente, indicando il valore complessivo dei beni significativi forniti).

Valore bene significativo prodotto dal prestatore

Prima della Legge di Bilancio 2018, in merito alla determinazione del valore da imputare ai beni significativi, occorreva far riferimento a quanto dettato nella Circolare n. 71/E/2000 in cui si affermava che questi andava determinato in base ai principi di carattere generale che disciplinano l’IVA ed, in particolare, tenendo conto della norma di cui all’articolo 13 del D.P.R. n. 633/1972 relativa alla determinazione base imponibile.

Con la Legge di Bilancio 2018 il valore dei beni significativi deve tener conto solo di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi e, dunque, sia delle materie prime che della manodopera impiegata per la produzione degli stessi e che, comunque, non può essere inferiore al prezzo di acquisto dei beni stessi.

La relazione illustrativa alla stessa manovra finanziaria ha chiarito che se il bene significativo fornito nell’ambito dell’intervento agevolato è prodotto dal prestatore stesso, ai fini dell’individuazione dell’aliquota IVA applicabile, il valore del bene è costituito dal relativo costo di produzione, comprensivo degli oneri che concorrono alla realizzazione del medesimo bene (il costo di produzione non può essere inferiore al costo delle materie prime utilizzate ed al costo della manodopera impiegata).

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