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Visto conformità crediti da Modello Redditi/2018

da | Ott 18, 2018 | Aggiornamenti

Premessa

Attualmente,  il limite al di sopra del quale, per l’utilizzo in compensazione (orizzontale) dei crediti d’imposta (da dichiarazione fiscale), sussiste l’obbligo di far apporre, alla stessa dichiarazione fiscale da cui il credito emerge, il visto di conformità da parte di un professionista abilitato (ovvero, in alternativa, per i contribuenti di cui all’articolo 2409-bis c.c., di far sottoscrivere la dichiarazione dai soggetti che esercitano il controllo contabile), è fissato 5.000 euro (D.L. n. 50/2016).

Secondo, poi quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 28/E/2014, con riferimento alle ritenute alla fonte riattribuite alla società / studio associato, il visto va apposto sulla dichiarazione della società / studio associato che utilizza tale credito.

Visto di conformità crediti 2017

In prossimità della scadenza del 31 ottobre 2018, in cui vanno inviati i modelli dichiarativi aventi ad oggetto l’anno d’imposta 2017, particolare attenzione, dunque, bisogna dare alla necessità di apporre o meno il c.d. visto di conformità. Al riguardo vale quanto segue:

Visto di conformità

Cosa

Regola

  • Modello Redditi PF/2018;
  • Modello Redditi SP/2018;
  • Modello Redditi SC 2018;
  • Modello IRAP/2018.

Obbligo di far apporre (da un professionista abilitato) il visto di conformità se il credito che si vuole utilizzare in compensazione (orizzontale) è superiore a 5.000 euro.

In alternativa al visto di conformità, per i contribuenti di cui all’articolo 2409-bis c.c. (società), è possibile far sottoscrivere la dichiarazione dai soggetti che esercitano il controllo contabile.

Ritrasferimento ritenute d’acconto

Le ritenute operate sui redditi delle società, associazioni e imprese si scomputano, nella proporzione ivi stabilita, dalle imposte dovute dai singoli soci, associati o partecipanti (art. 22 TUIR).

 

CIRCOLARE 56/E/2009: La società che subisce in proprio le ritenute, dovendo poi trasferire le stesse ai soci in proporzione alla quote di partecipazione, può avocare a sé le ritenute che residuano dopo il loro scomputo dall’Irpef dovuta dai soci medesimi. In tal caso, le ritenute si trasformano al momento della dichiarazione in un credito d’imposta compensabile dalla società ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997.

In relazione alla cessione dei crediti, si è dell’avviso che (Circolare n. 28/E/2018):

  • i soci/associati/partecipanti non siano tenuti all’apposizione del visto di conformità in sede di riattribuzione delle ritenute per importi superiori a 5.000 euro;
  • il visto dovrà, invece, essere apposto sulla dichiarazione della società o associazione, laddove la stessa utilizzi tale credito per un importo superiore a 5.000 euro;

parimenti, il socio o associato che utilizza in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 il credito derivante dalla propria dichiarazione per importo superiore a euro 5.000 è tenuto all’apposizione del visto di conformità.

 

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