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Ecobonus. I controlli dell’Enea

da | Ott 24, 2018 | Aggiornamenti

Premessa

È stato pubblicato di recente in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n°211 dell’11-09-2018 il Decreto MI.SE. 11 maggio che va a ridefinire le procedure e le modalità per l’esecuzione dei controlli da parte dell’ENEA sulla sussistenza delle condizioni per la fruizione delle detrazioni fiscali per le spese sostenute per interventi di risparmio energetico, Ecobonus. L’adozione di tale decreto è legato alle previsioni normative di cui alla Legge di Bilancio 2018 che mira a rafforzare i controlli sulle detrazioni qui in commento.

Prima di passare all’analisi delle nuove disposizioni circa i controlli effettuati dall’Enea, è opportuno richiamare le attuali condizioni agevolative legate alle spese per interventi di risparmio energetico effettuati su edifici, (o su parti di edifici) esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali (per l’attività d’impresa o professionale).

Intervento

MODIFICHE ALLE ALIQUOTE PER IL 2018

Detrazione percentuale

Spesa massima Detrazione Max

Acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi

50% 120.000 60.000

Schermature solari

50%

120.000

60.000

Acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili

50%

60.000

30.000

Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione

50%

60.000

30.000

Altri interventi- esempio pannelli solari

Conferma 65%

Conferma 92.307,69

Conferma 60.000

Cappotto termico 70%-75% 40.000* n° unità immobiliari

/

Per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 (vedi Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003) finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica spetta, in alternativa alle detrazioni previste per l’ecobonus maggiorato 70%-75% (comma 2- quater art.14 D.L. 63/2013) e per il sismabonus (art.16 comma 1 quinques), viene riconosciuta una detrazione nella misura dell’80%, ove gli interventi determinino il passaggio ad una classe di rischio sismico inferiore, o nella misura dell’85 % ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori. La predetta detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a euro 136.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

 

OSSERVA: gli interventi possono essere eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali (per l’attività d’impresa o professionale).

Ecobonus. Le nuove procedure di controllo

L’attività dell’Enea parte innanzitutto dalla definizione di un programma operativo di controlli da effettuare sulle richieste di detrazione presentate dai contribuenti.

 Si informa che l’ENEA, entro il 30 giugno di ciascun anno è tenuta ad elaborare e sottoporre alla Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l’efficienza energetica e il nucleare del Mi-SE (MISE-DG MEREEN), un programma di controlli a campione sulle istanze prodotte ai fini della richiesta delle detrazioni ecobonus per lavori conclusi entro il 31 dicembre dell’anno precedente. Il campione è definito nel limite massimo dello 0,5% delle istanze, selezionate tra le richieste di accesso al beneficio della detrazione fiscale caricate sul portale informativo ENEA (ad oggi http://www.acs.enea.it http://finanziaria2018.enea.it/), nell’anno precedente.

L’attivazione dei controlli è legata a specifiche variabili rilevabili dalla richieste di detrazioni trasmesse all’Enea tramite l’apposito portale (ad oggi http://www.acs.enea.it http://finanziaria2018.enea.it/). Sono interessati gli interventi effettuati a partire dal 1° gennaio 2018.

LA VARIABILI CHE FANNO SCATTARE I CONTROLLI

Aliquote agevolative

  • Istanze relative agli interventi che hanno diritto a una maggiore aliquota (basti pensare ad esempio agli interventi su parti comuni condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al D.M. MISE datato 26 giugno 2015 per i quali è prevista una detrazione del 75% nel limite non superiore a euro 40.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio);

Importo spesa

  • Istanze che presentano la spesa più elevata;
Requisiti
  • Istanze che presentano criticità in relazione ai requisiti di accesso alla detrazione fiscale ed ai massimali dei costi unitari.

L’ENEA comunica l’avvio del procedimento di controllo al soggetto beneficiario della detrazione o in caso di controllo effettuato su istanze per interventi su parti comuni condominiali, all’amministratore di condominio, legale rappresentante pro-tempore, mediante invio di lettera raccomandata a/r ovvero, ove disponibile, mediante posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo indicato all’atto della precedente trasmissione dei dati al portale informativo ENEA (ad oggi http://www.acs.enea.it http://finanziaria2018.enea.it/).

Entro 30 giorni dalla ricezione della stessa comunicazione il soggetto beneficiario della detrazione ovvero l’amministratore, per conto del condominio soggetto a verifica è tenuto a trasmettere, a mezzo PEC all’indirizzo «enea@cert.enea.it», in formato PDF, qualora non già trasmessa, la documentazione prevista dall’art. 6 del Decreto di cui all’art. 14, comma 3-ter del D.L. 63/2013 (vedi vademecum Enea per ogni singolo intervento); ad esempio per meglio intenderci per gli interventi quali la sostituzione di ferramenti è richiesta la trasmissione della scheda descrittiva (allegato E o F al Decreto edifici D.M. 19 febbraio 2007). La documentazione richiesta è sottoscritta digitalmente da un tecnico abilitato, nei casi in cui è prevista l’asseverazione circa il rispetto dei requisiti tecnici, o, negli altri casi, dall’amministratore per gli interventi sulle parti comuni o dallo stesso soggetto interessato per gli interventi sulle singole unità immobiliari.

L’ENEA, ricevuta la documentazione sopra individuata procede successivamente alla verifica documentale al fine di accertare la corretta esecuzione tecnica ed amministrativa dell’intervento, la sussistenza e la permanenza dei presupposti e dei requisiti per il riconoscimento della detrazione e, nel termine di novanta giorni, comunica l’esito del controllo al beneficiario soggetto a verifica. E’ ammessa la possibilità di richiedere ulteriore documentazione; in tale caso il termine dei 90 giorni ricomincia a decorrere dalla ricezione della documentazione richiesta.

L’ESITO DEL CONTROLLO DOCUMENTALE

L’accertamento documentale produce esito negativo nel caso in cui:

  • la documentazione fornita risulti carente, anche a seguito di integrazione oppure,
  • risultino insoddisfatti i requisiti e le condizioni disciplinate dal Decreto in commento, dal Decreto Ministeriale che fissa i requisiti d’accesso all’agevolazione ( ad oggi D.M. 19 febbraio 2007 e al Decreto 11 marzo 2008) e dalle ulteriori norme nazionali o regionali applicabili.

L’accertamento produce altresì esito negativo a fronte dell’indisponibilità a fornire la documentazione richiesta, purché strettamente connessa all’attività di controllo.

I controlli dell’Enea non operano soltanto a livello documentale ma possono anche sostanziarsi in veri e proprio controlli “in situ”, ossia sul luogo in cui sono svolti gli interventi di efficienza energetica; a tal proposito il decreto dispone che l’ENEA effettua annualmente controlli in situ sul 3% almeno del campione selezionato tra le richieste di accesso al beneficio della detrazione fiscale.

I CONTROLLI IN SITU

Comunicazione del controllo/sopralluogo

L’avvio del procedimento mediante sopralluogo in presenza del soggetto beneficiario della detrazione ovvero dell’amministratore per conto del condominio, e, quando pertinente, alla presenza del tecnico o dei tecnici firmatari della relazione di fine lavori, è comunicato, con un preavviso minimo di quindici giorni, con lettera raccomandata a/r ovvero, ove disponibile, mediante posta elettronica certificata (PEC), specificando il luogo, la data, l’ora e il nominativo dell’incaricato del controllo. A fronte di motivata richiesta presentata dal soggetto beneficiario, il sopralluogo può essere rinviato, per una sola volta, e comunque eseguito entro sessanta giorni dalla comunicazione. Le attività di controllo sono svolte nell’interesse pubblico da personale ENEA, dotato di adeguata qualificazione tecnica ed esperienza, che opera con indipendenza e autonomia di giudizio e che nell’esercizio di tali attività riveste la qualifica di pubblico ufficiale ed è tenuto alla riservatezza su ogni informazione acquisita.

Effettuazione sopralluogo

Il sopralluogo può anche comportare la richiesta e l’acquisizione di atti, documenti, schemi tecnici ed ogni altra informazione ritenuta utile nonché l’effettuazione di rilievi fotografici, purché si tratti di elementi strettamente connessi alle esigenze di controllo.

La redazione del Processo verbale

Al termine dello svolgimento delle suddette operazioni, i tecnici ENEA redigono un processo verbale contenente l’indicazione delle operazioni effettuate, della documentazione esaminata, delle informazioni acquisite e delle eventuali dichiarazioni rese dai tecnici firmatari la relazione di fine lavori, oppure dal soggetto beneficiario della detrazione ovvero dall’amministratore del condominio, rilasciandone una copia. Nel caso in cui il soggetto beneficiario della detrazione, ovvero l’amministratore di condominio, rifiuti di sottoscrivere il verbale, ne viene dato atto nel verbale stesso.

L’esito positivo dei controlli comporta necessariamente, nel rispetto di tutti i requisiti di legge, il riconoscimento della detrazione richiesta.

Al contrario l’eventuale esito negativo del sopralluogo è legato ad eventuali difformità rilevanti delle dichiarazioni contenute nella documentazione trasmessa in precedenza all’Enea rispetto alle opere effettivamente realizzate nonché a comportamenti ostativi od omissivi tenuti nei confronti dei tecnici incaricati al sopralluogo quali ad esempio il diniego di accesso all’edificio oggetto di ispezione.

Successivamente a tale fase, viene chiamata in causa l’Agenzia delle Entrate, destinataria della relazione fornita dall’Enea circa gli accertamenti eseguiti, al fine di valutare l’eventuale decadenza della detrazione in caso di sopralluogo con esito negativo per il contribuente; potrebbe altresì configurarsi la responsabilità del professionista per l’eventuale non veridicità dell’attestazione dei lavori effettuati; in tal caso eventuali segnalazioni circa l’operato tenuto potrebbero essere portate a conoscenza dei corrispondenti ordini di appartenenza.

 

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