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Agevolazioni per chi investe nell’impresa sociale

da | Nov 6, 2018 | Aggiornamenti

Premessa

La disciplina delle imprese sociali è stata oggetto di revisione con il D. Lgs. n. 112/2017 oggetto poi di modifiche correttive (anche da un punto di vista fiscale) con il D. Lgs. n. 95/2018.

Tra le disposizioni interessate dalle novità vi rientrano anche le agevolazioni fiscali per i soggetti che decidono di investire nelle imprese in commento. Si tratta della detrazione IRPEF e della deduzione IRES di cui all’art. 18 commi 3, 4 e 5 del citato D. Lgs. n. 112/2017 come modificato dall’art. 7 del D.Lgs. 95/2018.

Definizione impresa sociale

Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del Codice civile, che, in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 112/2017, esercitano in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.

SI INFORMA: non possono acquisire la qualifica di impresa sociale le società costituite da un unico socio persona fisica, le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e gli enti i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente, l’erogazione dei beni e dei servizi in favore dei soli soci o associati;

Inoltre:

  • agli enti religiosi civilmente riconosciuti le norme del D. Lgs. n. 112/2017 si applicano a particolari condizioni;
  • le cooperative sociali e i loro consorzi, di cui alla Legge 8 novembre 1991, n. 381, acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali. Ad esse le disposizioni del D. Lgs. n. 112/2017 si applicano nel rispetto della normativa specifica delle cooperative ed in quanto compatibili.

Detrazione Irpef

E’ possibile detrarre dall’IRPEF un importo pari al 30% della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più società, incluse società cooperative, che abbiano acquisito la qualifica di impresa sociale. In particolare:

Detrazione IRPEF per chi investe nell’impresa sociale

Misura della detrazione

Condizioni

  • 30% dell’investimento
  • L’investimento deve essere stato effettuato dopo il 20/07/2017;
  • L’impresa finanziata deve aver acquisito la qualifica di impresa sociale da non più di 5 anni.

Si osserva che prima del D. Lgs. n. 95/2018 (decreto correttivo), era richiesto che l’impresa sociale in cui si effettua l’investimento avesse acquistato tale qualifica solo successivamente al 20 luglio 2017 (data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 112/2017) e che sia costituita da non più di 36 mesi dalla medesima data.

Deduzione Ires

Con riferimento ai soggetti IRES, è prevista una deduzione, pari al 30% della somma investita nel capitale sociale di una o più società, incluse società cooperative, che abbiano acquisito la qualifica di impresa sociale. Anche in tal caso, la deduzione è riconosciuta alle stesse condizioni previste per la detrazione IRPEF. Dunque:

Deduzione IRES per chi investe nell’impresa sociale

Misura della deduzione

Condizioni

  • 30% dell’investimento
  • L’investimento deve essere stato effettuato dopo il 20/07/2017;
  • L’impresa finanziata deve aver acquisito la qualifica di impresa sociale da non più di 5 anni.

Si osserva che anche in tal caso, prima del D. Lgs. n. 95/2018 (decreto correttivo), era richiesto che l’impresa sociale in cui si effettua l’investimento avesse acquistato tale qualifica solo successivamente al 20 luglio 2017 (data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 112/2017) e che sia costituita da non più di 36 mesi dalla medesima data.

Limiti e vincoli detrazione Irpef

Limite massimo di detraibilità:

  • L’investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di 1.000.000 di euro.

Vincolo temporale:

  • L’investimento deve essere mantenuto per almeno 5 anni (erano 3 quelli previsti prima dell’intervento correttivo di cui al D. Lgs. n. 95/2018).

ESEMPIO: Si consideri un contribuente (persona fisica) che investe, nel 2018, nel capitale di un’impresa sociale. L’importo apportato è di euro 20.000. Questi, nel Modello Redditi PF/2019 potrà detrarre il 30% di 20.000 euro, ossia 6.000 euro. Tuttavia, occorre considerare che:

  • l’ammontare, in tutto o in parte, non detraibile nel periodo d’imposta di riferimento (perché ad esempio non trova capienza nell’imposta lorda) può essere portato in detrazione nei periodi d’imposta successivi ma non oltre il terzo;
  • il contribuente dovrà mantenere l’investimento per 5 anni (pena la decadenza dal beneficio e l’obbligo di restituire il beneficio detratto con aggiunta di interessi legali);
  • quanto detto al punto 2 vale anche in caso di cessione anche parziale dell’investimento fatto.

Limiti e vincoli detrazione Ires

Limite massimo di deducibilità:

  • L’investimento massimo deducibile non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di 1.800.000 di euro.

Vincolo temporale:

  • L’investimento deve essere mantenuto per almeno 5 anni (erano 3 quelli previsti prima dell’intervento correttivo di cui al D.Lgs. n. 95/2018).
ESEMPIO: Si consideri una s.r.l. che investe, nel 2018, nel capitale di un’impresa sociale. L’importo apportato è di euro 40.000. Questi, nel Modello Redditi SC/2019 potrà dedurre il 30% di 40.000 euro, ossia 12.000 euro. Tuttavia, anche in tal caso occorre considerare che:

  • la s.r.l. dovrà mantenere l’investimento per 5 anni (pena la decadenza dal beneficio e l’obbligo di restituire il beneficio detratto con aggiunta di interessi legali);
  • quanto detto al punto 2 vale anche in caso di cessione anche parziale dell’investimento fatto.

Fondazioni

Le regole previste per la detrazione IRPEF e quelle previste per la deduzione IRES, si applicano anche agli atti di dotazione e ai contributi di qualsiasi natura, posti in essere successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, in favore di fondazioni che abbiano acquisito la qualifica di impresa sociale da non più di cinque anni.

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