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E-fattura: regime forfettario

da | Dic 21, 2018 | Aggiornamenti

Premessa

Dal 1° luglio 2018 è in vigore l’obbligo di emissione di fattura elettronica per le cessioni di benzina e gasolio per autotrazione (ad eccezione effettuate da impianti di distribuzione stradale) e prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese operanti nel quadro di un contratto di appalto con la Pubblica Amministrazione. Dal 1° settembre lo stesso obbligo è in essere per le operazioni di tax free shopping mentre dal 1° gennaio del 2019 l’obbligo sarà esteso a tutti gli operatori IVA (con alcuni casi di esonero). Si ricorda, inoltre, che l’obbligo è già in vigore dal 2015 per tutte le operazioni compiute verso la Pubblica Amministrazione con riferimento alle fatture emesse dal 31 marzo 2015.

Calendario obbligo fattura elettronica

Tipologia di operazione

Decorrenza obbligo E-fattura

Cessioni di benzina e gasolio per autotrazione (ad eccezione effettuate da impianti di distribuzione stradale) e prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese operanti nel quadro di un contratto di appalto con la Pubblica Amministrazione

1° luglio 2018

Tax free shopping

1° settembre 2018

Tutte le operazioni IVA (B2B e B2C)

1° gennaio 2019

Fatture emesse verso la PA

Fatture emesse dal 31 marzo 2015

Le regole che si vedranno in questa sede valgono anche per i soggetti che operano in regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e per gli altri soggetti che saranno esonerati dall’obbligo di emissione di fatturazione elettronica (salvo successivi e contrari chiarimenti di prassi).

Si ricorda, inoltre che, non è, altresì, previsto obbligo di fattura elettronica per le operazioni da e verso altri Stati UE ed ExtraUe. Per tali operazioni, dal 1° gennaio 2019, è previsto l’esterometro (ossia una comunicazione mensile dei dati riferiti alle citate operazioni). Tuttavia, esterometro e fatturazione elettronica sono facoltative (nel senso che se un’operazione di vendita beni verso altro Stato UE è fatturata in modalità elettronica, tale operazione può essere esclusa dall’esterometro).

Fatture emesse

I soggetti che operano in regime forfettario sono esonerati dall’emissione della fattura in formato elettronico salvo che si tratti di operazioni compiute verso la PA. Riepilogando:

Fatture emesse

Tipologia di operazione

Decorrenza obbligo e-fattura

Regime forfettario obbligato (SI/NO)

Cessioni di benzina e gasolio per autotrazione (ad eccezione effettuate da impianti di distribuzione stradale) e prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese operanti nel quadro di un contratto di appalto con la Pubblica Amministrazione;

1° luglio 2018

NO

Tax free shopping

1° settembre 2018

NO

Tutte le operazioni IVA (B2B e B2C)

1° gennaio 2019

NO

Fatture emesse verso la PA Fatture emesse dal 31 marzo 2015

SI

Fatture di acquisto

I soggetti che agiscono in regime forfettario non possono esimersi dal ricevere le fatture di acquisto in formato digitale. Riepilogando:

Fatture acquisto

Tipologia di operazione

Decorrenza obbligo emissione e-fattura

Regime forfettario obbligato a ricevere e-fattura

(SI/NO)

Cessioni di benzina e gasolio per autotrazione (ad eccezione effettuate da impianti di distribuzione stradale) e prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese operanti nel quadro di un contratto di appalto con la Pubblica Amministrazione;

1° luglio 2018

SI

Tax free shopping

1° settembre 2018

SI

Tutte le operazioni IVA (B2B e B2C)

1° gennaio 2019

SI

Fatture emesse verso la PA Fatture emesse dal 31 marzo 2015

SI

Il contribuente forfettario che deve ricevere fattura elettronica può comunicare al fornitore un indirizzo PEC o il codice destinatario (codice a 7 cifre appositamente generato) su cui ricevere le fatture. Questi può anche registrare il predetto indirizzo telematico al SdI (Sistema di interscambio).

Tuttavia, egli può anche esimersi dal comunicare il canale telematico al fornitore. In tal caso occorre sapere che per il fornitore sarà sufficiente compilare solo il campo “Codice Destinatario” con il valore “0000000” ma egli dovrà rilasciare al cliente una copia su carta (o inviarla per email) della fattura inviata al SdI comunicandogli anche che potrà consultare e scaricare l’originale della fattura elettronica nella sua area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate (per gli operatori Iva tale area è quella denominata “Consultazione – Dati rilevanti ai fini IVA” del portale “Fatture e Corrispettivi”).

Scheda pratica

Fattura emessa

La scelta della modalità di emissione della fattura è a discrezionalità dell’emittente, ossia del soggetto che agisce in regime forfettario.

Esempio:

Un contribuente in regime forfettario, il 15 gennaio vende al sig. Rossi un televisore. Quest’ultimo richiede l’emissione della fattura. Il venditore (forfettario) può decidere di emetterla cartaceamente oppure in modalità elettronica.

Se decide di emettere la fattura in modalità elettronica, dovrà tener presente che:

  • se il cliente non comunica alcun indirizzo telematico oppure è un consumatore finale ovvero un operatore anch’egli esonerato dall’obbligo di emissione dell’e-fattura (ad esempio è anch’egli forfettario), sarà sufficiente compilare solo il campo “Codice Destinatario” con il valore “0000000” ma il venditore (forfettario) dovrà rilasciare al suo cliente (sig. Rossi) una copia su carta (o inviarla per email) della fattura inviata al SdI comunicandogli anche che potrà consultare e scaricare l’originale della fattura elettronica nella sua area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate (per gli operatori Iva tale area è quella denominata “Consultazione – Dati rilevanti ai fini IVA” del portale “Fatture e Corrispettivi”).

Se il cliente comunica un indirizzo telematico (codice destinatario o PEC), il venditore (forfettario) dovrà valorizzare l’apposito campo con il dato comunicatogli e sarà qui che perverrà al sig. Rossi il file XML della fattura.

Più operazioni di vendita

In caso di più operazioni di vendita è possibile per il contribuente in regime forfettario emettere per alcune di esse la fattura in formato cartaceo e per altre in formato digitale.

Esempio:

Si consideri un contribuente forfettario che vende prodotti di elettrodomestici. Il 15 gennaio vende al sig. Rossi una lavatrice e nello stesso giorno vende al sig. Verdi un televisore. In tal caso il forfettario ha le seguenti possibilità di scelta:

  • emettere fattura digitale al sig. Rossi e quella cartacea al sig. Verdi o viceversa;
  • emettere sia al sig. Verdi che al sig. Rossi la fattura in formato cartaceo;

emettere sia al sig. Verdi che al sig. Rossi la fattura in formato digitale.

La dicitura in fattura

I soggetti che agiscono in regime forfettario non applicano IVA in fattura e non inseriscono la ritenuta d’acconto. Essi riportano in fattura l’apposita dicitura.

Esempio:

Il contribuente che opera in regime forfettario deve emettere fattura verso un proprio cliente. Questi deve, quindi, riportare nella fattura la dicitura propria prevista per tale regime, ossia:

“Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014 – Regime forfetario”.

Se la fattura è emessa in formato cartaceo tale dicitura andrà riportata in calce alla fattura. Se, invece, emessa in formato elettronico, occorre compilare con il codice RF19 il campo “Regime fiscale” del complesso “DatiAnagraficiCedenteType” (come indicano le specifiche tecniche aggiornate al 10 ottobre 2018).

La conservazione

I soggetti che agiscono in regime forfettario sono comunque obbligati alla conservazione delle fatture emesse e ricevute. L’Agenzia delle Entrate a tal proposito ha chiarito che il soggetto esonerato dall’onere di emettere la fattura in forma digitale (e quindi anche il forfettario) ha obbligo di conservare in forma elettronica le fatture ricevute solo qualora abbia comunicato al fornitore il canale telematico (codice destinatario o PEC) su cui volerle ricevere.

Esempio:

Il contribuente che opera in regime forfettario emette fatture sia in formato elettronico che in formato cartaceo. A tal proposito, sulla base dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate fino ad oggi, per tale contribuente valgono le seguenti regole:

  • per le fatture digitali emesse dal forfettario queste andranno conservate in modalità elettroniche;
  • le fatture cartacee emesse e ricevute dal forfettario possono essere conservate anche cartaceamente;
  • le fatture digitali ricevute andranno conservate elettronicamente solo qualora il forfettario abbia comunicato in precedenza al fornitore il canale telematico dove riceverle.

Marca da bollo

Le fatture emesse dai soggetti che agiscono in regime forfettario sono soggette ad imposta di bollo di 2 euro se l’importo della fattura è superiore a euro 77,47. Tale regola resta in essere anche nel caso in cui la fattura è emessa in formato elettronico.

Esempio:

Un contribuente che opera in regime forfettario deve emettere una fattura per la vendita di un telefonino per l’importo di 120 euro. In tal caso questi può:

  • emettere fattura in formato cartaceo;
  • emettere fattura in formato elettronico.

Nel primo caso l’imposta di bollo può essere assolta apponendo sulla fattura un contrassegno telematico di 2 euro; nel secondo caso, l’imposta di bollo va assolta in maniera virtuale (occorre valorizzare l’apposito campo “Dati Bollo”).

Si precisa che il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche è dovuta in un determinato periodo di imposta, ossia entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio (quindi entro il 30 aprile di ogni anno, salvo gli anni bisestili in cui la scadenza è il 29 aprile). il pagamento deve avvenire mediante Modello F24, con il codice tributo 2501.

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