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E-fattura forfait e minimi: imposta di bollo

da | Feb 11, 2019 | Aggiornamenti

Premessa

E’ scattato il 1° gennaio del 2019 l’obbligo di emissione della fattura in formato digitale (formato XML) per tutti gli operatori IVA. Tuttavia vi sono alcuni soggetti esonerati da tale obbligo e tra questi vi rientrano i contribuenti che operano in regime forfettario o di vantaggio (ex minimi). Tali soggetti, dunque, possono continuare ad emettere fattura in formato cartaceo con facoltà di emetterla in modalità elettronica. Ad ogni modo se essi sono esonerati dall’emissione in formato elettronico sono, comunque, tenuti a ricevere la fatture di acquisto in tale formato. Inoltre se si tratta di operazioni compiute verso la PA la fattura andrà emessa obbligatoriamente in formato elettronico anche da chi opera nei due menzionati regimi. In sintesi:

Contribuente forfettario e di vantaggio

Regime

Obbligo di emissione fattura elettronica

Obbligo di ricevere la fattura in formato elettronico

Emissione fattura cartacea

Operazioni verso la PA

Forfettario

NO

SI

SI

Obbligo di fattura elettronica

Vantaggio

NO

SI

SI

Obbligo di fattura elettronica

Si tenga presente che restano in essere lo scontrino e la ricevuta fiscale. Quindi, ad esempio, un commerciante al dettaglio in regime forfettario continuerà a certificare i corrispettivi tramite emissione di scontrino fiscale ma sarà obbligato ad emettere fattura laddove richiesta dal cliente (in tal caso, se il commerciante al dettaglio non è un soggetto esonerato, avrà obbligo di emetterla il formato elettronico – Risposta 7/E/2019).

SI INFORMA: Si ricorda che l’obbligo della fatturazione elettronica è già in essere dal 1° luglio 2018 per le cessioni di benzina e gasolio per autotrazione (ad eccezione di quelle effettuate da impianti di distribuzione stradale) e prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese operanti nel quadro di un contratto di appalto con la Pubblica Amministrazione. Dal 1° settembre lo stesso obbligo è in essere per le operazioni di tax free shopping mentre è già in vigore dal 2015 per tutte le operazioni compiute verso la Pubblica Amministrazione con riferimento alle fatture emesse dal 31 marzo 2015.

I soggetti che agiscono in regime forfettario e di vantaggio, come noto, non addebitano l’IVA sulle fatture che emettono ma su di esse devono assolvere l’imposta di bollo di 2 euro se l’importo della fattura è superiore a 77,47 euro.

Contribuente forfettario e di vantaggio

IVA in fattura

Importo fattura emessa

Imposta di bollo

 

NO

 

Superiore a 77,47 euro

SI (2 euro)

Pari o inferiore a 77,47 euro

NO

Le regole di assolvimento dell’imposta di bollo per i regimi in esame sono diversi a seconda che la fattura sia emessa in formato cartaceo oppure digitale.

Fattura cartacea

I contribuenti che, operanti in regime forfettario o di vantaggio decidono di emettere fattura in formato cartaceo, potranno assolvere l’imposta di bollo (laddove necessario) apponendovi il consueto contrassegno telematico da 2 euro acquistabile presso i tabacchi presenti sul territorio e nei rivenditori autorizzati.

SI INFORMA: La marca da bollo va apposta sulla copia della fattura che resta al soggetto emittente mentre sulla copia consegnata al cliente va apposta la dicitura “marca da bollo assolta sull’originale”.

Il contribuente forfettario o di vantaggio che emette fatture in formato cartaceo può assolvere la marca da bollo anche in maniera virtuale ai sensi dell’art. 15 DPR 642/1972 (bollo virtuale) che prevede la preventiva autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate e la presentazione della dichiarazione imposta di bollo annuale che va presentata entro il 31 gennaio di ogni anno. In particolare in tal caso il contribuente assolve l’imposta in anticipo tramite acconti bimestrali. Poi entro la fine di gennaio, dell’anno successivo lo stesso contribuente presenta la dichiarazione annuale in cui riepiloga il totale dei documenti emessi soggetti a imposta di bollo ed esegue l’eventuale saldo (che può essere anche a credito). Il saldo è versato entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio con Modello F24 (codice tributo 2501).

Fattura digitale

Per le fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2019, ai fini dell’assolvimento dell’imposta di bollo, occorre seguire le regole dettate dal Decreto MEF del 28 dicembre 2018. In particolare è stabilito che:

Decorrenza

Fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2019.

Termine di versamento

Il pagamento dell’imposta di bollo relativo alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare è da effettuarsi entro il giorno 20 del primo mese successivo.

Procedura

L’Agenzia delle Entrate rende noto l’ammontare dell’imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il SdI, riportando l’informazione all’interno dell’area riservata del soggetto passivo IVA presente sul sito dell’Agenzia stessa.

Modalità di pagamento

  • Addebito su conto corrente bancario o postale (mediante il servizio presente nella predetta area riservata);
  • Oppure utilizzando il Modello F24 predisposto dalla stessa Agenzia delle Entrate.

Dati di bollo su fattura elettronica

Sulla fattura elettronica è necessario riportare specifica annotazione di assolvimento dell’imposta di bollo nelle modalità di cui al DM 28 dicembre 2018.

ESEMPIO

Un contribuente in regime forfettario nell’emettere fattura elettronica di importo superiore a 77,47 euro dovrà assolvere imposta di bollo. In che modo dovrà procedere?

In primo luogo, questi nel compilare la fattura dovrà valorizzare nel tracciato XML gli appositi spazi “bollo virtuale” e “imposta di bollo”. In particolare, l’indicazione e l’importo del bollo assolto secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 17 giugno 2014, devono essere inserite nel campo 2.1.1. “Dati bollo”, del formato tabellare allegato al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018, n. 89757.

Si ricorda, poi, che l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche si assolve esclusivamente con la modalità disciplinata dall’articolo 6 del DM 17 giugno 2014 come modificato dal DM 28 dicembre 2018, in base al quale:

  • il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare va effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo al trimestre di riferimento;
  • l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione, già alla fine del primo trimestre 2019 all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi”, un servizio per verificare l’ammontare complessivo dell’imposta di bollo dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio;

il pagamento può essere eseguito con il servizio di addebito sul c/c oppure tramite Modello F24 predisposto dalla stessa Agenzia delle Entrate.

Bollo virtuale su fattura cartacea

Se un contribuente forfettario o di vantaggio assolve imposta di bollo virtuale sulla fattura cartacea, ai sensi dell’art. 15 DPR 642/1972, deve riportare apposta dicitura.

ESEMPIO

Un contribuente agisce in regime forfettario ed emette fatture cartacee decidendo di assolvere l’imposta di bollo, laddove necessario, in modalità virtuale ai sensi dell’art. 15 DPR 642/1972 (autorizzazione preventiva e dichiarazione annuale entro il 31 gennaio).

In tal caso sulle fatture non viene applicato alcun contrassegno (marca da bollo di 2 euro), ma viene apposta la dicitura relativa alla modalità virtuale di assolvimento dell’imposta e gli estremi della relativa autorizzazione.

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