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E-Fattura. Divieto per gli operatori sanitari

da | Feb 18, 2019 | Aggiornamenti

Premessa

Per il periodo d’imposta 2019, gli operatori sanitari, non possono emettere fatture elettroniche con riferimento a quelle spese i cui dati sono da inviare al Sistema Tessera Sanitaria ai fini dell’elaborazione della dichiarazione precompilata da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Il divieto è dunque legato a quelle fatture afferenti spese che l’operatore sanitario, direttamente o tramite intermediario abilitato, è tenuto ad inviare al Sistema Tessera Sanitaria ai fini dell’elaborazione della dichiarazione precompilata da parte dell’Agenzia delle Entrate.

F.E. divieto per gli operatori sanitari

Non tutti gli operatori commerciali sono obbligati all’emissione della fattura in formato elettronico, basti pensare a coloro (imprese e lavoratori autonomi) che rientrano nel cosiddetto “regime dei minimi” (di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111) e a quelli operanti nel cosiddetto “regime forfettario” (di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 e ss.mm.ii.).

OSSERVA: A tali categorie di operatori si possono aggiungere i “piccoli produttori agricoli” (di cui all’art. 34, comma 6, del DPR n. 633/1972), i quali erano esonerati per disposizioni normative dall’emissione di fatture anche prima dell’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica.

Se per i soggetti sopra citati, parliamo di esonero, ossia è ammessa per gli stessi la possibilità, non un obbligo, di emettere la fattura in formato elettronico, per gli operatori sanitari invece la Legge di Bilancio prevede un vero e proprio divieto per tutto il 2019.

Operatori sanitari. Divieto emissione e-fattura

L’esonero previsto dal Decreto Fiscale, D.L. 119

Il D.L. 119/2018 convertito con modificazioni dalla Legge 136/2018 ha disposto, all’art.10-bis, solo per il periodo d’imposta 2019 l’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria ai fini dell’elaborazione della Dichiarazione dei Redditi precompilata da parte dell’Agenzia delle Entrate. Sono tenuti all’invio dei dati al S.T.S. ad esempio: le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, le farmacie pubbliche e private, gli psicologi, ecc.; in forza delle previsioni del D.L. 119, gli operatori sanitari potevano comunque decidere di emettere fattura elettronica per le spese sostenute dai privati i cui dati sono trasmessi al S.T.S., in virtù delle previsioni di cui all’art.3 del D.Lgs. 175/2014.

Il garante della privacy

Il Garante della Privacy, con apposito Provvedimento n°511 del 20 dicembre, ha messo in evidenza, considerando la natura dei dati trattati e archiviati nel processo di fatturazione elettronica, come “sia necessario dare nuove istruzioni agli operatori sanitari affinché in nessun caso sia emessa una fattura elettronica attraverso lo SDI concernente l’erogazione di una prestazione sanitaria, a prescindere dall’invio dei dati attraverso il sistema TS, in modo da evitare trattamenti di dati in violazione del Regolamento e del Codice da parte dell’Agenzia stessa e di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nel processo di fatturazione elettronica.”

Il divieto disposto dalla Legge di Bilancio 2019

La Legge di Bilancio 2019, Legge n° 145/2018, è intervenuta sulle previsioni di cui al Decreto Fiscale, prevedendo che i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, ai fini dell’elaborazione della Dichiarazione dei Redditi precompilata, non possono emettere fatture elettroniche con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema Tessera Sanitaria.

Cosa cambia con la Legge di Bilancio 2019?

Il D.L. 119 prevedeva un esonero per i professionisti sanitari mentre la Legge di Bilancio 2019 introduce un divieto, “per il periodo d’imposta 2019, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, ai fini dell’elaborazione della Dichiarazione dei Redditi precompilata, ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4, del Decreto Legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e dei relativi Decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze, non possono emettere fatture elettroniche ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 127, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema Tessera Sanitaria”.

Scheda pratica

DIVIETO F.E. OPERATORI SANITARI

RIFERIMENTO TEMPORALE

Periodo d’imposta 2019.

OPERATORI SANITARI INTERESSATI

Solo quelli tenuti all’invio dei dati al S.T.S.

AMBITO OGGETTIVO ESONERO

Fatture i cui dati di spesa sono da trasmettere al S.T.S. indipendentemente dal fatto se poi l’invio viene effettivamente effettuato.

Di seguito uno schema riepilogativo relativo alle operazioni in relazione alle quali vige il divieto di emissione della fattura elettronica:

Operazione

DIVIETO EMISSIONE FATTURA ELETTRONICA

FATTURA EMESSA DA “OPERATORE SANITARIO” TENUTO ALL’INVIO DEI DATI AL S.T.S. PER PRESTAZIONI SANITARIE DA COMUNICARE AL S.T.S. ED EFFETTUATE IN FAVORE DI PRIVATI

SI

FATTURA EMESSA DA “OPERATORE SANITARIO” NON TENUTO ALL’INVIO DEI DATI AL S.T.S. PER PRESTAZIONI SANITARIE IN FAVORE DI PRIVATI (FISIOTERAPISTA, PODOLOGO ECC.)

NO, VA EMESSA F.E. (se non vi è esonero in forza del regime contabile/fiscale adottato)

CESSIONE DI UN BENE STRUMENTALE DA PARTE DELL’OPERATORE SANITARIO NEI CONFRONTI DI UN PRIVATO O TITOLARE DI P.IVA

NO, VA EMESSA F.E. (se non vi è esonero in forza del regime contabile/fiscale adottato)

OPPOSIZIONE ALL’INVIO DEI DATI DI SPESA SANITARIA DA PARTE DELL’ASSISTITO

SI

COLLABORAZIONI PROFESSIONALI

NO, VA EMESSA F.E. (se non vi è esonero in forza del regime contabile/fiscale adottato)

VISITE AZIENDALI

NO, VA EMESSA F.E. (se non vi è esonero in forza del regime contabile/fiscale adottato)

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, INCONTRI ECC. IN QUALITA’ DI RELATORE

NO, VA EMESSA F.E. (se non vi è esonero in forza del regime contabile/fiscale adottato)

Caso 1: fattura per prestazioni miste

In caso di fattura emessa sia per prestazioni sanitarie che per prestazioni diverse, si pensi ad esempio alle spese di confort nelle case di cura, è possibile emettere fattura elettronica?

L’Agenzia delle Entrate di recente ha chiarito che in tali casi opera comunque il divieto di emissione della fattura in formato elettronico precisando che:

  • se dal documento di spesa è possibile distinguere la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria (a titolo esemplificativo, a seguito di un ricovero ospedaliero, la clinica fattura con voci distinte la somma pagata per prestazioni sanitarie rispetto alla somma pagata a titolo di comfort), entrambe le spese vanno comunicate distintamente al Sistema TS (salvo il caso dell’opposizione del paziente), con le seguenti modalità:
  • l’importo che si riferisce alla spesa sanitaria va inviato e classificato secondo le tipologie evidenziate negli allegati ai decreti ministeriali che disciplinano le modalità di trasmissione dei dati al Sistema TS (vedi D.M. 31-07-2015 e seguenti);
  • l’importo riferito alle spese non sanitarie va comunicato con il codice AA “altre spese”.

Qualora, invece, dal documento di spesa non sia possibile distinguere la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria, l’intera spesa va trasmessa al Sistema TS (salvo il caso dell’opposizione del paziente) con la tipologia “altre spese” (codice AA).

Caso 2: divieto F.E. e opposizione da parte dell’assistito

Laddove il contribuente manifesti verbalmente la sua opposizione all’invio dei dati al S.T.S. è necessario emettere la fattura in formato elettronico”?

Circa l’esercizio dell’opposizione all’invio dei dati al S.T.S. citato nel quesito, il cliente, può opporsi anche direttamente all’invio dei dati al S.T.S. da parte del professionista sanitario ossia chiedendo verbalmente al medico o alla struttura sanitaria l’annotazione dell’opposizione sul documento fiscale.

L’art. 3 del DM 31-7-2015 precisa appunto che il cittadino ha diritto di opporsi oralmente, quindi non si deve né si può chiedere di firmare dichiarazioni, comunicazioni o altro. Se il cittadino si oppone, l’erogatore deve annotare sia sulla propria copia, sia sull’originale della fattura da consegnare al cliente la frase “Il paziente si oppone alla trasmissione al Sistema TS ai sensi dell’art. 3 del DM 31-7-2015″(vedi FAQ ufficiali spese sanitarie S.T.S.).

Tuttavia in merito all’emissione della F.E., visto quelle che sono le previsioni contenute nella Legge di Bilancio 2019, i rilievi evidenziati dal Garante della privacy, nonché gli ultimi chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, in nessun caso dovrà essere emessa fattura elettronica, dunque neanche laddove il contribuente si opponga all’invio dei dati al S.T.S. circa la prestazione sanitaria ricevuta.

Caso 3: divieto di emissione della F.E. anche per gli I.P.A.B.

L’obbligo di invio dei dati al S.T.S. riguarda anche gli I.P.A.B (Istituto pubblico di assistenza e beneficenza); il divieto di emissione della fattura elettronica si applica anche a tale istituti?

Le strutture operanti nel settore assistenziale e socio-sanitario (a titolo semplificativo, le residenze assistenziali sanitarie, le case di cura, le residenze per anziani ecc.) in quanto strutture accreditate o autorizzate all’erogazione dei servizi socio sanitari ai sensi dell’art. 8-ter del D.Lgs. n. 502 del 1992, sono tenute a trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria le spese relative alle prestazioni sanitarie detraibili allorquando e nella misura in cui le stesse siano rimaste a carico dell’utente.

Come specificato dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n°7/e 2018, laddove l’utente/paziente abbia richiesto il rilascio dei documenti fiscali o laddove l’ente renda prestazioni esenti ai sensi dell’art. 10, numeri 18) e 19) del D.P.R. n. 633 del 1972 (Decreto Iva), l’IPAB ha l’obbligo di comunicare tali dati al Sistema T.S., mentre tale obbligo non sussiste per le prestazioni per le quali non siano stati emessi documenti fiscali.

Detto ciò, anche per gli IPAB vige il divieto di emissione della fattura in formato elettronico XML alle condizioni finora analizzate.

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