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Contribuenti: le novità della Manovra

da | Feb 22, 2019 | Aggiornamenti

Premessa

La Legge di Bilancio 2019, Legge 145/2018, è intervenuta con una serie di novità per i contribuenti. Si va dalla flat tax per le lezioni private dei docenti di scuola all’imposta sostitutiva per i pensionati esteri che trasferiscono la loro residenza al sud Italia; dalla riapertura dei termini per le rivalutazioni di terreni e partecipazioni all’estensione della cedolare ai locali commerciali. Senza dimenticare alcune novità in tema di tributi locali (IMU e TASI) e l’innalzamento del limite di contanti per stranieri.

PRINCIPALI NOVITA’ DELLA MANOVRA 2019 PER I CONTRIBUENTI

  • Imposta sostitutiva lezioni private;
  • Forfait pensionati dall’estero;
  • Rivalutazione terreni e partecipazioni;
  • Cedolare secca locali commerciali;
  • Acconto cedolare secca;
  • Comodato IMU e TASI;
  • Blocco tributi locali
  • Imposta sul money transfer;
  • Uso del contante per stranieri.

Contribuenti: le novità della manovra

In base a quanto detto finora, numerose sono le novità introdotte dalla Legge 145/2018.

Contribuenti: l’intervento della Legge di Bilancio 2019

Imposta sostitutiva lezioni private

A decorrere dal 1° gennaio 2019, al compenso derivante dall’attività di lezioni private e ripetizioni, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, si applica una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15%, salva opzione per l’applicazione dell’imposta sul reddito nei modi ordinari. Ne hanno diritto i titolari di cattedre” nelle scuole di ogni ordine e grado. Si è in attesa del Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che dovrà definire le modalità attuative della misura. Si dovrà chiarire se la misura spetta anche ai supplenti ed ai docenti delle scuole paritarie. L’imposta sostitutiva sarà versata entro i termini stabiliti per l’IRPEF, alla cui disciplina la manovra rinvia per gli aspetti di liquidazione, accertamento, riscossione, rimborsi, sanzioni, interessi e contenzioso.

Flat tax rientro pensionati esteri

E’ stato introdotto un regime opzionale per le persone fisiche, titolari dei redditi da pensione di ogni genere e assegni ad esse equiparati erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei comuni appartenenti al territorio del Mezzogiorno. Deve trattarsi di comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti.

Tali soggetti possono optare per l’assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, percepiti da fonte estera o prodotti all’estero, ad una imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7% per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell’opzione.

L’opzione può essere esercitata dalle persone fisiche che non siano state fiscalmente residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti a quello in cui l’opzione diviene efficace, e trasferiscono la residenza da paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa.

L’imposta sostitutiva è versata in unica soluzione entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi (IRPEF). Per l’accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l’imposta sui redditi. Gli effetti dell’opzione cessano laddove venga accertata l’insussistenza dei requisiti e in ogni caso di omesso o parziale versamento dell’imposta sostitutiva nei termini previsti. Tali casi precludono l’esercizio di una nuova opzione.

La scelta porta con se l’esenzione dalla dichiarazione da quadro RW del Modello Redditi e l’esenzione da IVIE ed IVAFE.

Rivalutazione terreni e partecipazioni

Si proroga la possibilità di rideterminare i valori delle partecipazioni (qualificate e non qualificate) in società non quotate e dei terreni (sia agricoli sia edificabili) posseduti, alla data del 1° gennaio 2019 al di fuori dell’esercizio dell’impresa, sulla base di una perizia giurata di stima (da acquisire entro il 30/06/2019), a condizione che il valore così rideterminato sia assoggettato a un’imposta sostitutiva.

Le aliquote dell’imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione 2019 sono state modificate e differenziate rispetto al 2018. In particolare l’aliquota è dell’11% con riferimento alla rivalutazione di partecipazioni qualificate e del 10% con riferimento alla rivalutazione di terreni e partecipazioni non qualificate. Per l’edizione 2018 l’aliquota era unica ed era pari all’8%.

Il versamento potrà avvenire in unica soluzione entro il 30 giugno 2019 oppure in tre rate annuali di pari importo ciascuna in scadenza il 30 giugno di ogni anno (la prima scade il 30/06/2019). Se il giorno di scadenza cade in un giorno NON lavorativo si slitta al primo giorno lavorativo successivo.

In caso di pagamento rateale, sulla 2° e 3° rata sono dovuti interessi a decorrere dal 30/06/2019.

Cedolare secca locali commerciali

La Manovra di Bilancio 2019 ha sancito che il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell’anno 2019, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all’articolo 3 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l’aliquota del 21%. Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell’anno 2019, qualora alla data del 15 ottobre 2018 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.

Aumento acconto cedolare secca

Si aumenta dal 95% al 100% la misura dell’acconto dovuto per la cedolare secca. Tuttavia, tale aumento decorrerà dal 2021. Dunque, l’acconto cedolare 2021 sarà pari al 100% della cedolare dovuta per il 2020.

Comodato IMU e TASI

Si estende la possibilità di applicare l’abbattimento del 50% per la base imponibile IMU e TASI prevista per il comodato stipulato tra genitori e figli anche nel caso in cui il comodato continui con il coniuge superstite del comodatario ma a condizione che vi siano figli minori.

Blocco tributi locali

Non è confermato il blocco dei tributi locali che era stato disposto per gli anni dal 2016-2018.

Gli enti locali, nel rispetto della propria autonomia impositiva e dei limiti legislativi, possono, da quest’anno, dunque, deliberare eventuali aumenti della pressione fiscale locale (inclusa l’istituzione di eventuali nuovi tributi).

La stessa Manovra 2019 dispone altresì gli enti locali, con apposita delibera, possono confermare, anche per quest’anno, la stessa maggiorazione della TASI già disposta per gli anni 2016-2018. La proroga, vale per i soli Comuni che avevano già deliberato e confermato la maggiorazione per il periodo 2016-2018.

Money transfer

A decorrere dal 1° gennaio 2019 è istituita un’imposta sui trasferimenti di denaro, ad esclusione delle transazioni commerciali, effettuati verso paesi non appartenenti all’Unione europea da istituti di pagamento che offrono servizio di rimessa di somme di denaro. L’imposta è pari all’1,5% del valore di ogni singola operazione effettuata a partire da un importo minimo di 10 euro. Sarà il Ministero dell’Economia, d’intesa con l’Agenzia delle Entrate e sentita Banca d’Italia, a definire le modalità di riscossione e versamento dell’imposta.

Uso contante per stranieri

Si modificano le vigenti disposizioni in tema di tracciabilità dei pagamenti per specifiche categorie di acquisti di beni e servizi effettuati da parte di stranieri non residenti. In particolare, viene elevato da 10.000 a 15.000 euro l’importo massimo dei pagamenti in contanti effettuabili, e viene estesa la possibilità di effettuare tali operazioni anche ai cittadini dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo.

Le specifiche categorie di esercizi commerciali e prestazioni ai quali si applica il citato limite dei 15.000 euro, sono quelle identificate con riferimento agli articoli 22 e 74-ter del D.P.R. n. 633 del 1972, ossia:

  • commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante;
  • prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica;
  • prestazioni di trasporto di persone nonché di veicoli e bagagli al seguito;
  • prestazioni di servizi rese nell’esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell’abitazione dei clienti;
  • prestazioni di custodia e amministrazione di titoli e per gli altri servizi resi da aziende o istituti di credito e da società finanziarie o fiduciarie;
  • per alcune delle operazioni esentate dall’IVA ai sensi dell’articolo 10 del D.P.R. 633 del 1972, tra cui la prestazione di servizi connessi alla concessione, gestione e negoziazione di crediti, operazioni di assicurazione, relative a valute e a strumenti finanziari;
  • attività di organizzazione di escursioni, visite della città, giri turistici ed eventi similari, effettuata dalle agenzie di viaggi e turismo;
  • prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di tele-radiodiffusione e di servizi elettronici resi a committenti che agiscono al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione.

Indicazioni operative

Caso 1: imposta sostitutiva lezioni private

Un docente di matematica che per ora lavora con incarico di supplenza presso una scuola paritaria. Può fruire della flat tax istituita per le lezioni private?

La norma che istituisce l’imposta sostitutiva sulle lezioni private fa riferimento ai docenti titolari di cattedra pressi scuole di ogni ordine e grado. L’aspetto posto nel quesito andrà quindi chiarito dall’Agenzia delle Entrate in qualche documento di prassi ufficiale. Non si intuisce, infatti, dalla norma se l’agevolazione riguardi anche i docenti supplenti e se riguardi solo i docenti delle scuole “statali”.

Caso 2: forfait pensionati esteri

Con riferimento all’imposta sostitutiva del 7% prevista per i pensionati esteri che trasferiscono la residenza nel sud Italia, si chiede di sapere di quali comuni si tratta.

La Manovra di Bilancio 2019 ha introdotto un regime opzionale per le persone fisiche, titolari dei redditi da pensione di ogni genere e assegni ad esse equiparati erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei Comuni appartenenti al territorio del Mezzogiorno. Deve trattarsi di comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti. A tal proposito si ricorda che i comuni appartenenti al territorio del Mezzogiorno sono quelli situati nelle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia. Tali soggetti possono optare per l’assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, percepiti da fonte estera o prodotti all’estero, ad una imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7% per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell’opzione.

Caso 3: forfait pensionati esteri

Come andrà esercitata l’opzione per l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 7% prevista per i pensionati esteri che rientrano nel sud Italia? Inoltre, quanto dura la scelta?

Va esercitata nella Dichiarazione dei Redditi relativa al periodo di imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ed è efficace a decorrere da tale periodo d’imposta. Quindi, ad esempio un soggetto (pensionato estero) che trasferisce residenza in Campania nel 2019 eserciterà l’opzione nel Modello 730/2020 o Modello Redditi PF/2020 ed avrà efficacia dal 2019. La scelta è valida per i primi cinque periodi di imposta successivi a quello in cui diviene efficace ed è revocabile in qualsiasi momento dal contribuente.

Caso 4: rivalutazione terreni e partecipazioni

Con riferimento alla perizia necessaria per beneficiare della rivalutazione di terreni e partecipazioni prevista anche dalla Legge di Bilancio 2019, chi sono i soggetti cui ci si può rivolgere per la sua redazione?

AI fini della rivalutazione 2019, occorre    far redigere, entro il 30/06/2019, una perizia di stima giurata dei terreni e delle partecipazioni che si intendono rivalutare (il valore fiscale risultante dalla perizia è rilevante ai fini del calcolo della plusvalenza da cessione ex art. 67 comma 1 lett. a e b del TUIR).

Per i terreni la perizia può essere redatta dagli iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili, perito iscritto CCIAA.

Per la partecipazioni il documento può farsi redigere dagli iscritti all’albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché negli iscritti nell’elenco dei revisori legali dei conti, perito iscritto CCIAA.

La perizia deve essere “asseverata” e ciò può avvenire consegnandola presso la cancelleria del tribunale; presso gli uffici del Giudice di pace; presso i notai (Circolare 47/E/2011).

Caso 5: cedolare secca locali commerciali

Con riferimento alla possibilità, da quest’anno, di optare per la cedolare secca anche per i locali C/1, si chiede di sapere quale siano le modalità di scelta?

La Manovra 2019 prevede che anche i contratti di locazione di tipo strumentale stipulati nel 2019 possono essere assoggettati al regime opzionale della cedolare secca. I locali commerciali devono essere classificati nella categoria catastale C/1 e avere una superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze. La scelta può avvenire anche per le pertinenze del C/1 ma solo se locate congiuntamente al C/1 stesso. L’aliquota applicabile è del 21%.

La scelta va fatta con il Modello RLI in sede di registrazione o anche successivamente alla scadenza dell’annualità (in pratica con le stesse modalità previste fino ad oggi per la cedolare applicabile alle locazioni aventi ad oggetto immobili abitativi).

Caso 6: comodato IMU e TASI

Nel 2018 un contribuente ha ceduto in comodato gratuito al figlio (sposato) un immobile di sua proprietà ed aveva tutti i requisiti per fruire dell’agevolazione IMU e TASI (abbattimento del 50% della base imponibile) per gli immobili ceduti in comodato tra parenti in linea retta entro il primo grado (ossia tra genitori e figli). Ha, quindi, liquidato i due tributi per il 2018 con applicazione dell’agevolazione. A gennaio 2019 il figlio è deceduto. Si chiede se il contribuente potrà continuare a beneficiare dell’agevolazione qualora il comodato prosegua con la nuora, la quale continua a vivere in quell’immobile con il figlio di 19 anni.

Occorre premettere che con la Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208/2015), è stato previsto che, a decorre dal 2016, ai fini IMU e TASI spetta un abbattimento, nella misura del 50%, della base imponibile per l’immobile ceduto in comodato. In particolare l’agevolazione, in base alla formulazione introduttiva, spetta purché siano verificate (congiuntamente) le seguenti condizioni:

  1. il comodato deve intervenire tra parenti in linea retta entro il primo grado (ossia tra genitori e figli);
  2. il comodatario deve utilizzare l’immobile ricevuto in comodato come propria abitazione principale (deve risiedervi anagraficamente nonché dimorarvi abitualmente);
  3. il comodante deve possedere un solo immobile “abitativo” sul territorio nazionale (salvo che si tratti della sua abitazione principale non di lusso). Non preclude l’agevolazione il possesso di immobili diversi da quello abitativo (quindi terreni, aree fabbricabili, uffici, ecc.);
  4. il comodante deve risiedere anagraficamente nonché dimorare abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; l’immobile oggetto del comodato deve essere di categoria non di lusso (cat. A2, A3, A4, A5, A6 e A7);
  5. il comodato (scritto o verbale) deve essere registrato presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate.

Dunque, nel caso oggetto del quesito, non verrebbe rispettata la condizione di cui al punto a). Infatti, dopo la morte del figlio (comodatario) il comodato continua con la nuora con la quale non sussiste il rapporto di parentela indicato. La Manovra di Bilancio 2019, interviene proprio in tal senso, prevedendo che l’agevolazione possa applicarsi anche qualora (nel rispetto di tutte le altre anzidette condizioni) il comodato continui con il coniuge superstite del comodatario deceduto purché siano presenti figli minori. Pertanto nel rispetto delle citate condizioni, l’agevolazione potrà continuare ad applicarsi. Nel caso in esame si è in presenza di figli di maggiore età, per cui l’agevolazione NON potrà continuare ad applicarsi.

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