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Saldo e stralcio cartelle. Novità e ultimi chiarimenti

da | Mar 11, 2019 | Aggiornamenti

Premessa

La Legge di Bilancio 2019, ha introdotto il c.d. saldo e stralcio delle cartelle esattoriali. La definizione interessa esclusivamente i contribuenti persone fisiche che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica risultante dall’indicatore della situazione economica ISEE del nucleo familiare.

IMPORTANTE

Saldo e stralcio carichi affidati all’Agente della Riscossione

Periodo 1° gennaio 2000-31 dicembre 2017

Legge n°145/2018

Omessi versamenti dovuti in autoliquidazione in base alle dichiarazioni annuali, e quelli derivanti dai contributi previdenziali dovuti dagli iscritti alle casse professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi Inps con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.

Definizione ammessa per i contribuenti in difficoltà economica comprovata da un ISEE non superiore a 20.0000 €. L’Agente della Riscossione, in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate e con la Guardia di Finanza, procede al controllo sulla veridicità dei dati dichiarati ai fini ISEE, nei soli casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità dei medesimi.
Sono da versare secondo precise percentuali (vedi scheda pratica), le somme a titolo di capitale e interessi per ritardata iscrizione a ruolo mentre non sono dovuti sanzioni e interessi di mora. Da versare le somme a titolo di aggio e spese per procedure esecutive e diritti di notifica.

Il saldo e stralcio riguarda ad esempio IRPEF, IRAP, IVA, risultanti dalle dichiarazioni annuali delle persone fisiche e dalle attività di controllo automatizzato di cui all’articolo 36-bis del D.P.R. 600/1973 e all’articolo 54-bis del Decreto Iva.

Sono esclusi dalla definizione, in attesa di chiarimenti ufficiali, le somme richieste in seguito a controllo formale delle dichiarazioni (art.36-ter D.P.R. 600/73), avvisi di accertamento, avvisi di liquidazione e avvisi di recupero di crediti d’imposta.

Saldo e stralcio cartelle. Ultime novità

Come anticipato in premessa possono essere oggetto di definizione ai sensi del comma 184 della Legge 145/2018, i carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 derivanti dall’omesso versamento:

  • di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività previste dall’articolo 36-bis del D.P.R. 600/1973 e dall’articolo 54-bis del D.P.R. 633/1972, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni;
  • dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.

La definizione dei contributi previdenziali-Ultime novità

Il saldo e stralcio dei contributi previdenziali non è automatico ma passa dalla preventiva “consultazione” tra l’ADER e la Cassa previdenziale di appartenenza ai fini della verifica del fatto che i carichi previdenziali siano stati già oggetto di accertamento. L’accertamento esclude la definizione dei suddetti carichi di natura previdenziale.

L’adesione alla procedura di saldo e stralcio passa dalla presentazione di apposita istanza di adesione, modello SA-ST.

Entro il 30 aprile 2019, la presentazione del modello può avvenire:

  • alla casella PEC della Direzione Regionale di Agenzia delle Entrate-Riscossione di riferimento, inviando il Modello SA-ST, debitamente compilato in ogni sua parte, con particolare attenzione alla sezione relativa all’attestazione della situazione di grave e comprovata difficoltà economica, unitamente alla copia del documento di identità. La domanda deve essere trasmessa tramite posta elettronica certificata (PEC);
  • presso gli Sportelli di Agenzia delle Entrate-Riscossione presenti su tutto il territorio nazionale (esclusa la regione Sicilia) consegnando il Modello SA-ST debitamente compilato e firmato.

L’ADER è tenuto ad inviare al contribuente entro il 31 ottobre 2019 una “Comunicazione” contenente l’ammontare complessivo delle somme dovute per l’estinzione dei debiti, con l’indicazione del giorno e mese di scadenza delle rate e l’importo di ciascuna di esse, unitamente ai bollettini per il pagamento.

Il pagamento delle somme dovute può essere effettuato in unica soluzione entro il 30 novembre 2019 o in un max di 5 rate come sotto individuate.

DATA DA RICORDARE (Saldo e stralcio) – Dilazione Rottamazione-ter post-conversione in legge

30 aprile 2019

Termine presentazione istanza di adesione

31 ottobre 2019

L’Agente della Riscossione comunica l’importo dovuto ai fini della definizione

30 novembre 2019

Unica rata 100% importo dovuto-1° rata/- 35% delle somme dovute

31 marzo 2020

2° rata- 20%

31 luglio 2020

3° rata- 15%

31 marzo 2021

4° rata- 15%

31 luglio 2021

5° rata- 15%

Il pagamento rateale comporta l’applicazione, a decorrere dal 1° dicembre 2019, di interessi al tasso del 2% annuo.

In caso di diniego all’accesso al saldo e stralcio, in via generale, e limitatamente ai carichi potenzialmente rientranti nella c.d. rottamazione-ter (vedi art.3 D.L. 119/2018 e ss.mm.ii.), il contribuente è ammesso automaticamente alla stessa rottamazione con pagamenti scadenzati come da tabella in basso (un max di 17 rate di pari importo eccetto la prima che è pari al 30% delle somme dovute):

LE DATE DA RICORDARE (esclusione saldo e stralcio e automatica ammissione alla rottamazione-ter)

 

Dilazione Rottamazione-ter post-esclusione saldo e stralcio

30 novembre 2019

Unica rata 100% importo dovuto-1° rata/- 30% delle somme dovute

28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre 2020

2°, 3°, 4°, 5° rata

28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre 2021

6°, 7°, 8°, 9° rata

28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre 2022

10°, 11°, 12°, 13° rata

28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre 2023

14°, 15°, 16°, 17° rata eventuale dilazione dei pagamenti.

In caso di pagamento rateale, gli interessi sono dovuti a decorrere dal 1° dicembre 2019 nella misura del 2 per cento annuo.

In caso di diniego all’accesso al saldo e stralcio per i contribuenti che abbiano aderito in precedenza alla rottamazione-bis senza però successivamente pagare entro il 7 dicembre 2018[1], le rate di luglio, settembre e ottobre 2018, opera altresì l’ammissione automatica alla rottamazione-ter (vedi decreto semplificazioni).

In tal caso i pagamenti ai fini della rottamazione-ter devono essere effettuati, salvo pagamento in unica soluzione, secondo le seguenti indicazioni (max 9 rate):

  • il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 30 novembre 2019 (30%) e
  • le restanti 8, ciascuna di pari importo, il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre degli anni 2020 e 2021.

[1] Possono aderire al “Saldo e stralcio”, qualora sussistano i predetti requisiti volti ad attestare la situazione di grave e comprovata difficoltà economica, anche i contribuenti che hanno già aderito alla “rottamazione-bis (Definizione agevolata prevista dal D.L. n. 148/2017) e sono decaduti per non aver versato, entro il 7 dicembre 2018 tempestivamente ed integralmente le rate del piano di Definizione.

Scheda pratica

Vediamo a livello operativo le conseguenze legate sia alle novità del Decreto Semplificazioni (D.L. n. 135/2018, convertito con modificazioni dalla L. n. 12/2019), sopra citato, sia ai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2019.

Ambito saldo e stralcio carichi 2000-2017

Carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 derivanti dall’omesso versamento:

  • di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività previste dall’articolo 36-bis del D.P.R. 600/1973 e dall’articolo 54-bis del D.P.R. 633/1972, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni;
  • dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.

 

La determinazione delle somme dovute

I carichi possono essere definiti in forma agevolata pagando una percentuale ridotta a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo, senza corrispondere sanzioni e interessi di mora.

In particolare, il quantum da versare è così individuato:

  • 16% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo con ISEE fino a 8.500 euro;
  • 20% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo con ISEE da 8.500,01 a 12.500 euro;
  • 35% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo con ISEE da 12.500,01 a 20.000 euro.

A tali importi sono da aggiungere, inoltre, le somme maturate a favore dell’Agente della Riscossione a titolo di aggio e spese per procedure esecutive e diritti di notifica.

Casi pratici

Caso n° 1: eventuale definizione imposte sostitutive

Possono essere oggetto di saldo e stralcio i carichi afferenti imposte quali Irpef, Irap, Iva ecc.; la definizione riguarda altresì le imposte sostitutive quale ad esempio quella pagata dai contribuenti forfettari?

La risposta è affermativa, nel corso di Telefisco 2019, l’Agenzia delle Entrate ha messo in evidenza come “l’istituto agevolativo di cui ai commi 184 e seguenti della Legge n. 145/2018 si applica, pertanto, a tutti i debiti di natura tributaria che scaturiscono dall’attività di liquidazione di cui all’articolo 36-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 54-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, comprese le ipotesi di omesso versamento delle imposte sostitutive risultanti dalle dichiarazioni annuali”.

Caso n° 2: eventuale saldo e stralcio avviso bonario

Può essere oggetto di saldo e stralcio un avviso bonario relativo all’Irpef?

Possono essere oggetto di saldo e stralcio i carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 derivanti dall’omesso versamento:

  • di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività previste dall’articolo 36-bis del D.P.R. 600/1973 e dall’articolo 54-bis del D.P.R. 633/1972, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni;
  • dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.

L’avviso bonario non è considerato un vero e proprio atto di riscossione la cui emissione non è legato all’affidamento di somme da recuperare all’Agente della Riscossione.

La risposta è dunque negativa (vedi anche Telefisco 2019).

Caso n° 3: sovraindebitamento e saldo e stralcio

E’ ammesso il ricorso al saldo e stralcio in esito di procedura di liquidazione di cui alla Legge 3/2012?

Possono altresì aderire al “Saldo e stralcio”, sempre per i debiti rientranti nell’ambito applicativo della norma, anche i contribuenti (solo persone fisiche) per i quali, indipendentemente dal valore ISEE del proprio nucleo familiare, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione alla Definizione, sia stata aperta la procedura di liquidazione di cui all’articolo 14-ter della Legge, n. 3/2012 (cosiddetta Legge del Sovraindebitamento). In presenza dei predetti presupposti soggettivi, l’agevolazione riguarderà, naturalmente, solo ed esclusivamente le tipologie di debito rientranti nell’ambito applicativo della Legge n. 145/2018.

In questo caso, per i soggetti rientranti in tale fattispecie, l’importo da pagare a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione è pari al 10% di quello dovuto.

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