Hai bisogno di una consulenza fiscale? Prenota una consulenza

via Benedetto Croce, 19 Roma

Deducibilità spese di trasferta dei dipendenti

da | Apr 4, 2019 | Aggiornamenti

Premessa

In merito alla deducibilità, dal reddito d’impresa, delle spese di trasferta (vitto, alloggio e viaggio) sostenute per i propri dipendenti, le regole sono diverse a seconda che la trasferta avvenga all’interno del comune in cui il lavoratore ha la propria sede di lavoro, oppure al di fuori del menzionato ambito.

Si ricorda che nel caso di trasferte effettuate fuori dall’ambito comunale, esistono tre sistemi tra loro alternativi di rimborso delle spese sostenute dal dipendente (la scelta è a discrezione del datore di lavoro). In particolare si tratta di:

  • sistema forfettario: che prevede un’indennità giornaliera al dipendente determinata in via forfettaria, esclusa dall’imponibile (del dipendente) fino all’importo di 46,68 euro al giorno per le trasferte in Italia e di 77,47 euro per le trasferte all’estero;
  • sistema analitico: che prevede il rimborso di quanto documentato in maniera idonea. In tal caso non formano reddito imponibile (per il dipendente);
  • sistema misto: esenzione dall’imponibile (del dipendente) per le spese di viaggio e trasporto e indennità di trasferta pari a 1/3 o 2/3 nel caso di rimborso di vitto e/o alloggio.

Spese di vitto e alloggio

Come già anticipato, ai fini della deducibilità in capo al datore di lavoro delle le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte del dipendente (come per le spese di viaggio) occorre distinguere a seconda che la trasferta avvenga o meno nel territorio comunale in cui ha sede l’impresa. In particolare, se trattasi di trasferta all’interno del comune, vale quanto segue:

Regole

Ambito trasferta

Deducibilità in capo all’impresa

Trattamento in capo al dipendente

All’interno del comune

75% del loro ammontare (art. 109, comma 5 TUIR)

Interamente imponibili in capo al dipendente

Qualora, invece, la trasferta avviene al di fuori del comune, il trattamento fiscale in capo all’impresa, dipende dal metodo di rimborso prescelto, ossia se forfettario, analitico o misto (si veda in premessa).

In dettaglio:

Regole

Ambito trasferta

Metodo di rimborso prescelto

Trattamento in capo all’impresa

Oltre il comune

Analitico

I rimborsi possono essere portati in deduzione dal reddito d’impresa nel limite giornaliero di (art. 95 comma 3 TUIR):

  • 180,76 euro, per le trasferte in Italia;
  • 258,23 euro, per le trasferte al di fuori dei confini nazionali.

Forfettario

Deducibilità della spesa al 100%

Misto

  • Il rimborso analitico sconta i limiti di deducibilità di cui all’articolo 95, comma 3, Tuir;
  • l’indennità forfettaria è deducibile al 100%.

Spese di viaggio

Anche per le spese di viaggio sostenute dall’impresa per la trasferta del dipendente occorre distinguere a seconda dell’ambito territoriale della trasferta, quindi se all’interno del comune o oltre il comune in cui il lavoratore ha la propria sede di lavoro. In dettaglio, se la trasferta è all’interno del comune:

Regole

Ambito trasferta

Deducibilità in capo all’impresa

Trattamento in capo al dipendente

All’interno del comune

La spese di trasporto documentate sono deducibili al 100%

Non imponibili

Rimborsi chilometrici deducibili al 100%

Imponibili

Qualora, invece, la trasferta è effettuata al di fuori del comune:

Regole

Ambito trasferta

Tipologia di spesa

Deducibilità in capo all’impresa

Oltre il comune

Le spese per biglietti (treno, aereo, ecc.)

100%

Rimborsi chilometrici

La spesa deducibile è limitata, rispettivamente, al costo di percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore diesel (art- 95 comma 3 Tuir).

Casi pratici

Caso 1

Il dipendente di una società con sede a Napoli va in trasferta a Perugia per assistenza cliente. Il dipendente spende 250 euro + IVA 10% tra vitto e alloggio per un giorno. Inoltre chiede un rimborso chilometrico di 150 euro per 350 km di percorrenza con un’auto di sua proprietà, con motore diesel di 25cv. La società per il rimborso al dipendente utilizza il “metodo analitico”. In tale ipotesi:

Regole

Ambito trasferta

Tipologia di spesa

Deducibilità in capo all’impresa

Oltre il comune

Spese vitto e alloggio

180,76 euro + IVA 10%

Rimborsi chilometrici

Costo ACI (diesel 20 cv)

Caso 2

Il dipendente di una società con sede a Roma va in trasferta a Caserta per assistenza cliente. Il dipendente spende 150 euro + IVA 10% tra vitto e alloggio per un giorno. Inoltre chiede un rimborso chilometrico di 150 euro per 350 km di percorrenza con un’auto di sua proprietà, con motore benzina di 17cv. La società per il rimborso al dipendente utilizza il “metodo analitico”. In tale ipotesi:

Regole

Ambito trasferta

Tipologia di spesa

Deducibilità in capo all’impresa

Oltre il comune

Spese vitto e alloggio

150 euro + IVA 10%

Rimborsi chilometrici

Costo ACI (benzina 17 cv)

Caso 3

Il dipendente di una società con sede a Roma in zona Ottaviano va in trasferta per assistenza cliente presso altra impresa con sede a Roma zona Flaminio. Il dipendente spende 120 euro + IVA 10% tra vitto e alloggio per un giorno. Inoltre chiede un rimborso chilometrico di 30 euro per 40 km di percorrenza con un’auto di sua proprietà, con motore benzina di 17cv. La società per il rimborso al dipendente utilizza il “metodo forfettario” (con diaria di 30 euro). In tale ipotesi:

Regole

Ambito trasferta

Tipologia di spesa

Deducibilità in capo all’impresa

Nel comune

Spese vitto e alloggio

90 euro + IVA 10% (75% di 120 euro)

Diaria

30 euro

Caso 4

Il dipendente di una società con sede a Roma va in trasferta a Berlino per assistenza cliente. Il dipendente spende 400 euro tra vitto e alloggio per un giorno. Inoltre chiede il rimborso del biglietto aereo di euro 120,00. La società per il rimborso al dipendente utilizza il “metodo analitico”. In tal caso:

Regole

Ambito trasferta

Tipologia di spesa

Deducibilità in capo all’impresa

Estero

Spese vitto e alloggio

258,23 euro + IVA

Biglietto aereo

120 euro

0 commenti