Premessa
In merito alla deducibilità, dal reddito d’impresa, delle spese di trasferta (vitto, alloggio e viaggio) sostenute per i propri dipendenti, le regole sono diverse a seconda che la trasferta avvenga all’interno del comune in cui il lavoratore ha la propria sede di lavoro, oppure al di fuori del menzionato ambito.
Si ricorda che nel caso di trasferte effettuate fuori dall’ambito comunale, esistono tre sistemi tra loro alternativi di rimborso delle spese sostenute dal dipendente (la scelta è a discrezione del datore di lavoro). In particolare si tratta di:
- sistema forfettario: che prevede un’indennità giornaliera al dipendente determinata in via forfettaria, esclusa dall’imponibile (del dipendente) fino all’importo di 46,68 euro al giorno per le trasferte in Italia e di 77,47 euro per le trasferte all’estero;
- sistema analitico: che prevede il rimborso di quanto documentato in maniera idonea. In tal caso non formano reddito imponibile (per il dipendente);
- sistema misto: esenzione dall’imponibile (del dipendente) per le spese di viaggio e trasporto e indennità di trasferta pari a 1/3 o 2/3 nel caso di rimborso di vitto e/o alloggio.
Spese di vitto e alloggio
Come già anticipato, ai fini della deducibilità in capo al datore di lavoro delle le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte del dipendente (come per le spese di viaggio) occorre distinguere a seconda che la trasferta avvenga o meno nel territorio comunale in cui ha sede l’impresa. In particolare, se trattasi di trasferta all’interno del comune, vale quanto segue:
Regole |
||
Ambito trasferta |
Deducibilità in capo all’impresa |
Trattamento in capo al dipendente |
All’interno del comune |
75% del loro ammontare (art. 109, comma 5 TUIR) |
Interamente imponibili in capo al dipendente |
Qualora, invece, la trasferta avviene al di fuori del comune, il trattamento fiscale in capo all’impresa, dipende dal metodo di rimborso prescelto, ossia se forfettario, analitico o misto (si veda in premessa).
In dettaglio:
Regole |
||
Ambito trasferta |
Metodo di rimborso prescelto |
Trattamento in capo all’impresa |
Oltre il comune |
Analitico |
I rimborsi possono essere portati in deduzione dal reddito d’impresa nel limite giornaliero di (art. 95 comma 3 TUIR):
|
Forfettario |
Deducibilità della spesa al 100% | |
Misto |
|
Spese di viaggio
Anche per le spese di viaggio sostenute dall’impresa per la trasferta del dipendente occorre distinguere a seconda dell’ambito territoriale della trasferta, quindi se all’interno del comune o oltre il comune in cui il lavoratore ha la propria sede di lavoro. In dettaglio, se la trasferta è all’interno del comune:
Regole |
||
Ambito trasferta |
Deducibilità in capo all’impresa |
Trattamento in capo al dipendente |
All’interno del comune |
La spese di trasporto documentate sono deducibili al 100% |
Non imponibili |
Rimborsi chilometrici deducibili al 100% |
Imponibili |
Qualora, invece, la trasferta è effettuata al di fuori del comune:
Regole |
||
Ambito trasferta |
Tipologia di spesa |
Deducibilità in capo all’impresa |
Oltre il comune |
Le spese per biglietti (treno, aereo, ecc.) |
100% |
Rimborsi chilometrici |
La spesa deducibile è limitata, rispettivamente, al costo di percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore diesel (art- 95 comma 3 Tuir). |
Casi pratici
Caso 1
Il dipendente di una società con sede a Napoli va in trasferta a Perugia per assistenza cliente. Il dipendente spende 250 euro + IVA 10% tra vitto e alloggio per un giorno. Inoltre chiede un rimborso chilometrico di 150 euro per 350 km di percorrenza con un’auto di sua proprietà, con motore diesel di 25cv. La società per il rimborso al dipendente utilizza il “metodo analitico”. In tale ipotesi:
Regole |
||
Ambito trasferta |
Tipologia di spesa |
Deducibilità in capo all’impresa |
Oltre il comune |
Spese vitto e alloggio |
180,76 euro + IVA 10% |
Rimborsi chilometrici |
Costo ACI (diesel 20 cv) |
Caso 2
Il dipendente di una società con sede a Roma va in trasferta a Caserta per assistenza cliente. Il dipendente spende 150 euro + IVA 10% tra vitto e alloggio per un giorno. Inoltre chiede un rimborso chilometrico di 150 euro per 350 km di percorrenza con un’auto di sua proprietà, con motore benzina di 17cv. La società per il rimborso al dipendente utilizza il “metodo analitico”. In tale ipotesi:
Regole |
||
Ambito trasferta |
Tipologia di spesa |
Deducibilità in capo all’impresa |
Oltre il comune |
Spese vitto e alloggio |
150 euro + IVA 10% |
Rimborsi chilometrici |
Costo ACI (benzina 17 cv) |
Caso 3
Il dipendente di una società con sede a Roma in zona Ottaviano va in trasferta per assistenza cliente presso altra impresa con sede a Roma zona Flaminio. Il dipendente spende 120 euro + IVA 10% tra vitto e alloggio per un giorno. Inoltre chiede un rimborso chilometrico di 30 euro per 40 km di percorrenza con un’auto di sua proprietà, con motore benzina di 17cv. La società per il rimborso al dipendente utilizza il “metodo forfettario” (con diaria di 30 euro). In tale ipotesi:
Regole |
||
Ambito trasferta |
Tipologia di spesa |
Deducibilità in capo all’impresa |
Nel comune |
Spese vitto e alloggio |
90 euro + IVA 10% (75% di 120 euro) |
Diaria |
30 euro |
Caso 4
Il dipendente di una società con sede a Roma va in trasferta a Berlino per assistenza cliente. Il dipendente spende 400 euro tra vitto e alloggio per un giorno. Inoltre chiede il rimborso del biglietto aereo di euro 120,00. La società per il rimborso al dipendente utilizza il “metodo analitico”. In tal caso:
Regole |
||
Ambito trasferta |
Tipologia di spesa |
Deducibilità in capo all’impresa |
Estero |
Spese vitto e alloggio |
258,23 euro + IVA |
Biglietto aereo |
120 euro |
0 commenti