Premessa
La Legge n° 205/2017, Legge di Bilancio 2018, ha esteso, a decorrere dal 1° gennaio 2018, la possibilità di cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante per interventi di risparmio energetico anche per i lavori effettuati sulle singole unità immobiliari (detrazione 65% e 50%).
In data 19 aprile è stato adottato il provvedimento dell’Agenzia delle entrate, prot. n. 100372/2019, con il quale sono state fissate le modalità di cessione del credito.
La cessione della detrazione: interventi di risparmio energetico interessati
Prima di passare all’analisi delle indicazioni operative da rispettare (vedi scheda pratica) ai fini del perfezionamento della cessione del credito, è opportuno richiamare gli interventi per i quali è ammessa la stessa cessione.
GLI INTERVENTI CHE AMMETTONO LA CESSIONE DEL CREDITO DAL 2018 |
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Interventi sulle singole unità immobiliari |
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Tipologia di intervento/detrazione |
A chi si può cedere |
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50% |
No tax area |
Altri contribuenti |
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65% |
Sono dunque interessati i lavori finalizzati al risparmio energetico effettuati sulle singole unità abitative per i quali spetta la detrazione cedibile pari al 50% o al 65% della spesa sostenuta.
IL CREDITO CEDIBILE |
Il credito d’imposta cedibile corrisponde alla detrazione spettante per interventi di riqualificazione energetica effettuati su singole unità immobiliari (art.14 D.L. 63/2013). Lo stesso credito è determinato sulla base dell’intera spesa sostenuta dal contribuente nel periodo d’imposta, tenendo conto anche della parte di spesa sostenuta mediante cessione del credito al fornitore. Nell’ipotesi in cui per gli interventi ammessi all’agevolazione sono coinvolti più fornitori, ai soli fini della cessione, il credito cedibile a ciascun fornitore è pari alla detrazione calcolata sulle spese sostenute nel periodo d’imposta nei confronti di ciascuno di essi. |
Se il credito d’imposta è ceduto direttamente al fornitore che ha effettuato gli interventi, la fattura emessa dallo stesso deve comprendere anche l’importo relativo alla detrazione ceduta sotto forma di credito d’imposta
Scheda pratica
Una volta individuati i soggetti in favore dei quali può essere effettuata la cessione della detrazione è opportuno mettere in evidenza la corretta procedura da rispettare.
INDIVIDUAZIONE SOGGETTI CESSIONARI DEL CREDITO | |||
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LA PROCEDURA DA SEGUIRE | |||
I soggetti che intendono cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante per interventi di riqualificazione energetica, sono tenuti a comunicare, entro il 28 febbraio dell’anno successivo al sostenimento della spesa, tutti i dati necessari per la gestione delle successive operazioni di compensazione o ulteriore cessione (tipologia di intervento, importo spesa, detrazione cedibile, dati catastali immobile interessato dai lavori, ecc.).
Il modulo può essere inviato agli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate anche tramite posta elettronica certificata, sottoscritto con firma digitale oppure con firma autografa; in quest’ultimo caso, il modulo deve essere inviato unitamente a un documento d’identità del firmatario.
La mancata comunicazione rende inefficace la cessione del credito.
Per i lavori effettuati sulle parti comuni condominiali è stato attivato un apposito portale che è disponibile accedendo alla propria area riservata dei servizi telematici (fisconline); portale che consente al cessionario di visualizzare, accettare o rifiutare le cessioni dei crediti corrispondenti alle detrazioni fiscali comunicate all’Agenzia dagli amministratori di condominio. Con molta probabilità l’utilizzo della suddetta piattaforma sarà esteso anche per le cessione riguardante i lavori effettuati sulle singole unità abitative. |
Richiamati i soggetti in favore dei quali può essere effettuata la cessione, sia la procedura da seguire, analizziamo alcuni casi pratici.
Caso n° 1: le tempistiche da rispettare
Gli adempimenti legati alla cessione del credito devono essere effettuati secondo le tempistiche sotto riportate.
Cessione per interventi effettuati dal 2019 |
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Tipologia di adempimento |
Soggetto tenuto all’adempimento |
Termine adempimento |
Comunicazione cessione all’Agenzia delle Entrate |
Contribuente al quale spetta la detrazione per interventi di risparmio energetico effettuato sulle singole unità immobiliari. |
Entro il 28 febbraio dell’anno successivo al sostenimento della spesa. |
Eventuale ulteriore cessione totale/parziale del credito ricevuto |
Cessionario che ha ricevuto credito originario (ad esempio fornitore dei beni e dei servizi collegato all’intervento di risparmio energetico). |
Dal 20 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa e comunque, dopo l’accettazione del credito stesso. |
Caso n° 2: l’utilizzo del credito in compensazione
Il credito è utilizzabile dal cessionario in F24 alle medesime condizioni applicabili al cedente ossia in 10 quote annuali di pari importo a decorrere dal 20 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa; la quota del credito che non è fruita nel periodo di spettanza è riportata nei periodi d’imposta successivi e non può essere chiesta a rimborso. Il codice tributo da utilizzare sarà istituito con apposita risoluzione.
Caso n° 3: i controlli dell’Agenzia delle Entrate
Qualora sia accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti oggettivi che danno diritto alla detrazione d’imposta si provvede al recupero del credito corrispondente nei confronti dei soggetti cedenti (i contribuenti titolari di diritto reale sull’immobile sul quale sono effettuati i lavori), maggiorato di interessi e sanzioni.
LE SANZIONI PREVISTE (art. 13 D.Lgs 471/1997 comma 4-5) |
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Credito d’imposta non spettante |
Credito d’imposta inesistente |
30% del credito utilizzato in misura maggiore rispetto a quella spettante. |
Dal 100 al 200% del credito stesso. |
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