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Ecobonus singole unità abitative. La cessione della detrazione

da | Mag 16, 2019 | Aggiornamenti

Premessa

La Legge n° 205/2017, Legge di Bilancio 2018, ha esteso, a decorrere dal 1° gennaio 2018, la possibilità di cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante per interventi di risparmio energetico anche per i lavori effettuati sulle singole unità immobiliari (detrazione 65% e 50%).

In data 19 aprile è stato adottato il provvedimento dell’Agenzia delle entrate, prot. n. 100372/2019, con il quale sono state fissate le modalità di cessione del credito.

La cessione della detrazione: interventi di risparmio energetico interessati

Prima di passare all’analisi delle indicazioni operative da rispettare (vedi scheda pratica) ai fini del perfezionamento della cessione del credito, è opportuno richiamare gli interventi per i quali è ammessa la stessa cessione.

GLI INTERVENTI CHE AMMETTONO LA CESSIONE DEL CREDITO DAL 2018

Interventi sulle singole unità immobiliari

Tipologia di intervento/detrazione

A chi si può cedere

  • serramenti e infissi
  • schermature solari
  • caldaie a biomassa
  • caldaie a condensazione in classe A
  • sistema di termoregolazione evoluto

50%

No tax area

Altri contribuenti

  • fornitori
  • altri soggetti privati, compresi banche e intermediari finanziari

 

 

 

 

  • fornitori che hanno effettuato gli interventi
  • altri soggetti privati (persone fisiche, anche se esercitano attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti)
  • la cessione non può essere effettuata a favore di istituti di credito, intermediari finanziari e amministrazioni pubbliche
  • pompe di calore
  • scaldacqua a pompa di calore
  • coibentazione involucro
  • pannelli solari
  • generatori ibridi
  • sistemi building automation
  • micro-cogeneratori

65%

Sono dunque interessati i lavori finalizzati al risparmio energetico effettuati sulle singole unità abitative per i quali spetta la detrazione cedibile pari al 50% o al 65% della spesa sostenuta.

IL CREDITO CEDIBILE

Il credito d’imposta cedibile corrisponde alla detrazione spettante per interventi di riqualificazione energetica effettuati su singole unità immobiliari (art.14 D.L. 63/2013).

Lo stesso credito è determinato sulla base dell’intera spesa sostenuta dal contribuente nel periodo d’imposta, tenendo conto anche della parte di spesa sostenuta mediante cessione del credito al fornitore. Nell’ipotesi in cui per gli interventi ammessi all’agevolazione sono coinvolti più fornitori, ai soli fini della cessione, il credito cedibile a ciascun fornitore è pari alla detrazione calcolata sulle spese sostenute nel periodo d’imposta nei confronti di ciascuno di essi.

Se il credito d’imposta è ceduto direttamente al fornitore che ha effettuato gli interventi, la fattura emessa dallo stesso deve comprendere anche l’importo relativo alla detrazione ceduta sotto forma di credito d’imposta

Scheda pratica

Una volta individuati i soggetti in favore dei quali può essere effettuata la cessione della detrazione è opportuno mettere in evidenza la corretta procedura da rispettare.

INDIVIDUAZIONE SOGGETTI CESSIONARI DEL CREDITO
  • Fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi agevolabili;
  • Altri soggetti privati, per tali intendendosi, oltre alle persone fisiche, anche i soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo o d’impresa, anche in forma associata (società ed enti);
  • Banche ed intermediari finanziari, nelle sole ipotesi di cessione del credito effettuate dai soggetti che ricadono nella no tax area (articolo 11, comma 2, e all’articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del T.U.I.R.;
  • Energy Service Companies (le cosiddette “Esco”, ovvero società che effettuano interventi per l’efficientamento energetico, accettando un rischio finanziario);
  • Società di Servizi Energetici (Sse) che offrono servizi integrati per la realizzazione e l’eventuale successiva gestione degli interventi di risparmio energetico;
  • Organismi associativi quali consorzi e società consortili, anche se partecipati da soggetti finanziari, ma non in quota maggioritaria e senza detenerne il controllo.
LA PROCEDURA DA SEGUIRE

I soggetti che intendono cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante per interventi di riqualificazione energetica, sono tenuti a comunicare, entro il 28 febbraio dell’anno successivo al sostenimento della spesa, tutti i dati necessari per la gestione delle successive operazioni di compensazione o ulteriore cessione (tipologia di intervento, importo spesa, detrazione cedibile, dati catastali immobile interessato dai lavori, ecc.).

NOTA BENE – La comunicazione è effettuata tramite l’apposito modello allegato al provvedimento in esame.

Il modulo può essere inviato agli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate anche tramite posta elettronica certificata, sottoscritto con firma digitale oppure con firma autografa; in quest’ultimo caso, il modulo deve essere inviato unitamente a un documento d’identità del firmatario.

OSSERVA – Oltre al ricorso al modello citato, la comunicazione può essere effettuata utilizzando le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate (per i contribuenti in possesso delle credenziali Fisconline).

La mancata comunicazione rende inefficace la cessione del credito.

  • Il credito ricevuto è messo in evidenza nel cassetto fiscale del cessionario;
  • può essere effettuata una sola ed ulteriore cessione;
  • il suo utilizzo o l’ulteriore cessione del credito, da comunicare all’Agenzia delle entrate tramite l’accesso a Fisconline, può avvenire a decorrere dal 20 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese e previa accettazione del credito stesso.

Per i lavori effettuati sulle parti comuni condominiali è stato attivato un apposito portale che  è disponibile accedendo alla propria area riservata dei servizi telematici (fisconline); portale che consente al cessionario di visualizzare, accettare o rifiutare le cessioni dei crediti corrispondenti alle detrazioni fiscali comunicate all’Agenzia dagli amministratori di condominio.

Con molta probabilità l’utilizzo della suddetta piattaforma sarà esteso anche per le cessione riguardante i lavori effettuati sulle singole unità abitative.

Richiamati i soggetti in favore dei quali può essere effettuata la cessione, sia la procedura da seguire, analizziamo alcuni casi pratici.

Caso n° 1: le tempistiche da rispettare

Gli adempimenti legati alla cessione del credito devono essere effettuati secondo le tempistiche sotto riportate.

Cessione per interventi effettuati dal 2019

Tipologia di adempimento

Soggetto tenuto all’adempimento

Termine adempimento

Comunicazione cessione all’Agenzia delle Entrate

Contribuente al quale spetta la detrazione per interventi di risparmio energetico effettuato sulle singole unità immobiliari.

Entro il 28 febbraio dell’anno successivo al sostenimento della spesa.

Eventuale ulteriore cessione totale/parziale del credito ricevuto

Cessionario che ha ricevuto credito originario (ad esempio fornitore dei beni e dei servizi collegato all’intervento di risparmio energetico).

Dal 20 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa e comunque, dopo l’accettazione del credito stesso.

Caso n° 2: l’utilizzo del credito in compensazione

Il credito è utilizzabile dal cessionario in F24 alle medesime condizioni applicabili al cedente ossia in 10 quote annuali di pari importo a decorrere dal 20 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa; la quota del credito che non è fruita nel periodo di spettanza è riportata nei periodi d’imposta successivi e non può essere chiesta a rimborso. Il codice tributo da utilizzare sarà istituito con apposita risoluzione.

Caso n° 3: i controlli dell’Agenzia delle Entrate

Qualora sia accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti oggettivi che danno diritto alla detrazione d’imposta si provvede al recupero del credito corrispondente nei confronti dei soggetti cedenti (i contribuenti titolari di diritto reale sull’immobile sul quale sono effettuati i lavori), maggiorato di interessi e sanzioni.

LE SANZIONI PREVISTE (art. 13 D.Lgs 471/1997 comma 4-5)

Credito d’imposta non spettante

Credito d’imposta inesistente

30% del credito utilizzato in misura maggiore rispetto a quella spettante.

Dal 100 al 200% del credito stesso.

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