Hai bisogno di una consulenza fiscale? Prenota una consulenza

via Benedetto Croce, 19 Roma

Ecobonus. L’aggiornamento dei vademecum Enea

da | Giu 15, 2019 | Aggiornamenti

Premessa

L’Enea ha recentemente pubblicato sul proprio sito l’aggiornamento dei vademecum operativi e delle FAQ relativi ai diversi interventi che danno diritto alle detrazioni Irpef/Ires spettanti per interventi di risparmio energetico sugli immobili residenziali e non.

Le indicazioni tecniche ed operative individuate dall’Enea devono essere considerate ai fini dell’effettiva spettanza delle detrazioni citate (http://www.acs.enea.it/vademecum/).

Nello specifico, i vademecum riguardano:

  • Serramenti e infissi;
  • Caldaie a condensazione;
  • Collettori solari;
  • Pompe di calore;
  • Coibentazione strutture;
  • Riqualificazione globale;
  • Caldaie a biomassa;
  • Schermature solari;
  • Building automation;
  • Sistemi ibridi;
  • Microgeneratori.

Aggiornamenti sono stati adottati anche per i lavori sulle parti comuni condominiali (detrazioni dal 70% all’85%).

Gli interventi agevolabili e le detrazioni max richiedibili

Prima di analizzare, nella successiva scheda pratica, le indicazioni operative ai fini della spettanza della detrazione Ecobonus, è opportuno richiamare gli interventi agevolabili e le detrazioni massime spettanti.

TIPOLOGIA DI INTERVENTO

DETRAZIONE MAX SPETTANTE

Riqualificazione energetica edifici esistenti

 

100.000

Involucro di edifici esistenti (per esempio, pareti, finestre, tetti e pavimenti)

60.000

Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda

60.000

Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione ad aria o ad acqua

30.000

Acquisto e posa in opera di schermature solari

60.000

Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili

30.000

Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, di produzione di acqua calda, di climatizzazione delle unità abitative

Nessun limite di detrazione

Acquisto e posa in opera di microgeneratori

100.000

INTERVENTI SU PARTI COMUNI CONDOMINIALI

Detrazione 70% e 75%

Non è previsto un limite massimo di detrazione ma un ammontare complessivo delle spese, che non deve essere superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.

Detrazione 80% e 85%

Non è previsto un limite massimo di detrazione ma un ammontare complessivo delle spese, che non deve essere superiore a 136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.

Si ricorda che con l’intervento della Legge di Bilancio 2018 è passata dal 65% al 50% la detrazione per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2018, per l’acquisto e posa in opera di:

  • di finestre comprensive di infissi;
  • di schermature solari;
  • di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A (vedi regolamento delegato (UE) n. 811/2013); sono esclusi dalla detrazione gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui al periodo precedente;
  • di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.

Previsioni confermate anche dalla Legge 145/2018, Legge di Bilancio 2019.

Scheda pratica e indicazioni operative

Caso 1: errori nella documentazione inviata all’Enea

Le modifiche eventualmente consentite dipendono dall’anno in cui è stata trasmessa ad ENEA la richiesta di detrazione. Nello specifico:

  • per i lavori completati entro il 31/12/2017, per quanto non sia più̀ possibile modificare la richiesta già̀ inviata, la Circolare dell’AdE n. 20/E del 13/5/2011 riconosce il diritto del contribuente a fruire della detrazione anche per quelle spese che erroneamente non siano state riportate nella stessa, purché́ l’importo delle spese sostenute sia stato indicato correttamente nelle relative dichiarazioni dei redditi e tali spese, in sede di controllo formale, risultino opportunamente documentate;

per i lavori completati nel 2018 è possibile rettificare i dati entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, 30 settembre 2019, accedendo al sito d’invio 2018 https://finanziaria2018.enea.it/index.asp (vedi F.A.Q. aggiornate).

Caso 2: installazione di caldaie classe A, dotate di termoregolazione evoluta classe V, VI e VIII in edifici condominiali

Dal punto di vista tecnico l’Enea ritiene che “i sistemi di regolazione evoluti delle classi V, VI VIII sono destinati ad apparecchi di riscaldamento modulanti e agiscono “modulando l’uscita dall’apparecchio di riscaldamento”. Dalle definizioni di questi sistemi di regolazione evoluti è palese che non si può applicare, ad una pluralità di utenze, il sistema di classe V in quanto dotato di un solo “termostato elettronico ambientale”, così come non si può applicare quello di classe VI in quanto dotato di una “centralina di termoregolazione e un sensore ambientale”.
Infine non è possibile applicare il sistema di classe VIII in quanto è un dispositivo dotato di “tre o più sensori ambientali che varia la temperatura del flusso d’acqua, lasciando che l’apparecchio di riscaldamento dipenda dalla deviazione fra la temperatura ambientale misurata aggregata e i punti d’analisi del termostato stesso”.

Per meglio intenderci, i condomini non possono fruire dell’Ecobonus al 65% per l’installazione di caldaie a condensazione in classe A, dotate di sistemi di termoregolazione evoluti di classe V, VI e VIII (vedi F.A.Q. aggiornate).

 Caso 3: eventuale doppia ritenuta sul compenso spettante al direttore dei lavori

I condomìni in qualità di sostituti di imposta devono operare la ritenuta di acconto del 4%, prevista dall’articolo 25-ter del decreto Iva sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti d’appalto di opere o servizi; inoltre in forza delle previsioni contenute nell’art. 25 del D.L. 78/2010 le banche e le Poste Italiane SPA operano una ritenuta dell’8% a titolo di acconto all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti in favore di professionisti/imprese, per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta (si pensi alle spese per gli interventi di risparmio energetico qui in commento).

In tale caso, per evitare a monte un doppio prelievo anticipato, troverà applicazione la sola ritenuta dell’8%.

Nel caso in cui i destinatari del bonifico usufruiscano di regimi fiscali per i quali è prevista la tassazione del reddito mediante imposta sostitutiva dell’IRPEF, la ritenuta operata erroneamente dalla banca o da Poste SPA sulle somme loro accreditate potrà essere scomputata dalla medesima imposta sostitutiva o richiesta a rimborso a condizione che le stesse siano state regolarmente certificate dal sostituto d’imposta (vedi Circolare Agenzia delle entrate, n° 9/2019).

Caso 4: eventuale comunicazione preventiva all’Enea per i lavori condominiali 2019

Non occorre inviare alcuna comunicazione preventiva, ma, entro 90 giorni solari dal termine dei lavori (vedi collaudo) devono essere trasmessi all’ENEA, tramite il portale https://ecobonus2019.enea.it/index.asp, i dati indicati nella scheda descrittiva degli interventi realizzati (allegato E o F al Decreto 19 febbraio 2007 MEF/MISE). Effettuata la trasmissione, in automatico ritorna al mittente una ricevuta informatica con il CPID (Codice Personale Identificativo). Le stampe di queste ricevute e della scheda descrittiva anch’essa con il CPID stampato su ogni pagina, costituiscono prova dell’avvenuto invio. Non sono previsti altri riscontri da parte di ENEA, né in caso di invio corretto, né in caso di invio incompleto, errato o non conforme. Non vanno inviati documenti quali asseverazioni, relazioni tecniche, fatture, copia di bonifici, planimetrie, documentazione varia, ecc., che invece devono essere conservati a cura dell’utente ed esibiti in caso di eventuali controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate o in caso dei controlli a campione ai sensi del DM 11/05/2018. Inoltre, è facoltà̀ dell’Agenzia delle Entrate richiedere l’esibizione dell’originale della scheda descrittiva, debitamente firmata.

Caso 5:termine invio dati all’Enea per i lavori 2019

Per gli interventi la cui data di fine lavori è compresa tra l’1 gennaio 2019 e l’11 marzo 2019, il termine di 90 giorni per la trasmissione dei dati dei lavori effettuati, attraverso i portali ecobonus2019.enea.it e bonuscasa2019.enea.it decorre dall’ 11 marzo 2019, termine di attivazione del portale.

Il termine è dunque rappresentato dalla data del 10 giugno, ferma restando la possibilità di ricorso alla “remissione in bonis”, art. 2 D.L. 16/2012.

Caso 6: errata indicazione dei dati catastali nella comunicazione all’Enea

L’errata indicazione dei dati catastali nella comunicazione trasmessa all’ENEA – a fronte della corretta indicazione, nella stessa comunicazione, dell’ubicazione dell’immobile su cui sono stati realmente effettuati i lavori – non costituisce, di per sé, circostanza sufficiente per disconoscere la detrazione prevista dall’articolo 1, commi da 344 a 347, della Legge Finanziaria 2007. Resta fermo che, in caso di controllo formale delle dichiarazioni – ai sensi dell’articolo 36-ter del DPR n. 600 del 1973 -, il contribuente deve dimostrare, ai fini del riconoscimento della detrazione Ecobonus, che i lavori sono stati effettivamente eseguiti sull’immobile indicato, attraverso l’esibizione dei documenti che attestano il sostenimento dell’onere e la misura in cui tale onere è stato realmente sostenuto (così si è espressa l’Agenzia delle Entrate con la Risposta n°163/2018).

0 commenti