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Fatturazione elettronica. Ultimi chiarimenti

da | Giu 26, 2019 | Aggiornamenti

Premessa

L’obbligo di fatturazione elettronica sia per le operazioni tra soggetti Iva (B2B) sia in quelle in cui il destinatario del bene o del servizio è un consumatore privato (B2C), operativo a partire dal 1° gennaio 2019, riguarda tutti i settori commerciali.

Con la Circolare n° 14/2019, l’Agenzia delle Entrate è tornata sul suddetto obbligo fornendo una serie di importanti chiarimenti.

L’obbligo di fatturazione elettronica non impatta sulle previsioni in cui la stessa fattura riveste solo natura facoltativa, basti pensare ad esempio alla fattispecie di cui all’articolo 22 del decreto IVA (commercio al minuto e attività assimilate) – nelle quali, per i rapporti tra soggetti passivi d’imposta e consumatori (business to consumer [B2C]), salvo richiesta di fattura (elettronica), può procedersi con l’emissione di uno scontrino o di una ricevuta fiscale (cfr. l’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696) ovvero con la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’articolo 2 del D.lgs. n. 127 del 2015 (dal 1°luglio 2019/1°gennaio 2020 la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi diventerà obbligatoria).

Ad ogni modo i principali chiarimenti forniti nella Circolare 14 riguardano in particolare:

  • l’emissione e l’annotazione delle F.E.;
  • la registrazione degli acquisti e la correlata detrazione dell’Iva;
  • le sanzioni connesse a comportamenti tenuti in violazione dell’obbligo in parola.

Si ricorda che ulteriori chiarimenti di prassi, in materia di fatturazione elettronica, erano stati forniti dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n° 8 e n° 13 del 2018.

L’emissione della F.E.

Il D.L. 119/2018 è intervenuto sia sugli elementi informativi che deve contenere la fattura elettronica ordinaria sia sulla tempistica di emissione, in via generale, connessa al momento di effettuazione dell’operazione individuata ai sensi dell’art. 6 del DPR 633/1972; ad esempio, per le prestazioni di servizi l’operazione si considera effettuata ai fini Iva nel momento del pagamento del corrispettivo per il servizio ricevuto. Da qui l’obbligo di emissione della fattura entro le 24H dall’effettuazione dell’operazione.

L’emissione della fattura post D.L. 119

Informazioni da riportare in fattura

Tra le indicazioni che il documento deve recare figura anche la «data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché́ tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura».

Termine di emissione

A partire dal 1° luglio 2019 la fattura la fattura può essere emessa entro dieci giorni (termine che potrebbe essere portato a 12 giorni) dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’articolo 6 del decreto Iva. La facoltà̀ in esame riguarda tutte le fatture, ivi comprese quelle elettroniche veicolate tramite SdI.

La corretta indicazione della data della fattura emessa

Anche se l’operatore decidesse di “emettere” la fattura elettronica via SdI non entro le ore 24 del giorno dell’operazione (caso tipico della fattura immediata) bensì in uno dei successivi 10 giorni previsti dal novellato articolo 21, comma 4, primo periodo, del decreto IVA, la data del documento (“Data” della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica) dovrà̀ sempre essere valorizzata con la data dell’operazione e i 10 giorni citati potranno essere sfruttati per la trasmissione del file della fattura elettronica al Sistema di Interscambio. Data da indicare nel registro delle fatture emesse.

Nel caso di fatture cartacee, o elettroniche per mezzo di canali diversi dallo SdI, emesse nei 10 giorni successivi alla data di effettuazione dell’operazione, il documento deve contenere entrambe le date ossia data di emissione e data di effettuazione dell’operazione.

Restano ferme e valide le ordinarie indicazioni normative, tempistiche, modalità, ecc., in materia di fatturazione differita; pertanto, anche dal 1° luglio 2019, sono pienamente valide le prescrizioni contenute nelle successive lettere, da a) a d), dell’articolo 21, comma 4, del decreto IVA non oggetto di modifica.

OSSERVA – I termini e le modalità per l’emissione delle fatture differite restano inalterati.

ESEMPIO

In seguito a tre cessioni di beni in favore dello stesso cessionario, effettuata in data 2, 10 e 28 giugno 2019, cessioni accompagnate da apposito D.D.T., si procede ad emettere fattura elettronica differita tra il 1° e il 15 luglio; in tal caso, il campo “data fattura” (campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file) andrà valorizzato con la data dell’ultima operazione (28 giugno).

Come da circolare in commento, restano fermi i più̀ ampi termini di emissione della fattura previsti da disposizioni speciali, quali, ad esempio, il Decreto Ministeriale 18 novembre 19766, nel caso di operazioni effettuate da imprese a mezzo di sedi secondarie o altre dipendenze che non provvedono direttamente all’emissione dei documenti, ovvero dall’articolo 35-bis del decreto IVA nel caso di eredi di un professionista.

Annotazione delle fatture emesse

L’Agenzia delle Entrate si è soffermata anche sulla corretta annotazione delle fatture emesse alla luce delle novità introdotte dal D.L. 119, art. 12, che ha modificato i termini di annotazione delle fatture emesse: tutte le fatture emesse devono essere annotate in apposito registro entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni. Per le cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente la fattura deve essere registrata entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione.

ESEMPIO

La fattura emessa il 5 ottobre 2019, per un’operazione del 30 settembre, potrà essere annotata entro il 15 ottobre con riferimento al mese precedente (settembre-effettuazione operazione), concorrendo alla relativa liquidazione dell’IVA (ad esempio, per i contribuenti che procedono su base mensile, entro il 16 ottobre con riferimento a settembre).

Numerazione e registrazione, in obbligo, dovranno sempre consentire di rinvenire con chiarezza il mese di riferimento (ossia di effettuazione dell’operazione) cui la fattura inerisce ed in relazione al quale sarà operata la liquidazione dell’imposta. La necessità è quella di distinguere le fatture emesse e annotate in virtù delle maggiori tempistiche riconosciute dal D.L. 119/2018 da quelle emesse in via “immediata” (si intende entro le 24H dall’operazione) e annotate nello stesso giorno di emissione.

OSSERVA – Resta la piena libertà dei contribuenti su come ottemperare a tale obbligo/esigenza (utilizzando, ad esempio, una specifica codifica che consenta l’imputazione corretta dell’imposta nel periodo di riferimento, i registri sezionali o altro metodo ritenuto idoneo).

Il nuovo termine di annotazione delle fatture emesse ha valenza generale, riguardando anche quelle differite di cui all’articolo 21, comma 4, del decreto IVA, con l’unica eccezione delle c.d. “triangolazioni nazionali” di cui alla lettera b) del medesimo comma (ossia le cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente), le quali, emesse entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni, potranno essere registrate entro il giorno 15 del mese seguente a quello di emissione (e con riferimento al medesimo mese) e, dunque, rimanendo all’esempio sopra riportato, entro il 15 novembre 2019.

La corretta detrazione dell’Iva

L’Agenzia delle Entrate si è soffermata sulla detrazione dell’Iva alla luce delle novità introdotte dal D.L. 119, art. 14 che è intervenuto sulla relativa disciplina, con riferimento alle liquidazioni mensili, prevedendo la possibilità̀ di detrarre l’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (vedi dossier D.L. 119/2018).

OSSERVA – Entro il giorno 16 di ogni mese, può essere esercitato il diritto alla detrazione relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’operazione. Tale disposizione non si applica alle operazioni effettuate nell’anno precedente.

 

I presupposti per la detrazione dell’Iva

Il diritto alla detrazione richiede la compresenza di due presupposti:

  •  il presupposto sostanziale dell’effettuazione dell’operazione;
  • il presupposto formale del possesso di una valida fattura d’acquisto e la sua annotazione.

Si veda a tal proposito la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n° 1/2018.

La corretta detrazione dell’Iva-Esempi

Quando si applicano le nuove regole del D.L. 119?

Operazione del 28 settembre 2019, documentata tramite fattura emessa l’8 ottobre, ricevuta il 10 ed annotata entro il giorno 15 del medesimo mese, il diritto alla detrazione potrà essere esercitato con riferimento al mese di settembre 2019 (liquidazione afferente il mese di settembre).

Quando non si applicano?

Operazione di fine dicembre 2019, documentata con fattura ricevuta ed annotata nel 2020; il diritto alla detrazione sarà esercitato con riferimento al mese dell’anno 2020 e di effettiva ricezione e annotazione.

Il maggior orizzonte temporale ai fini della detrazione dell’imposta riguarda tutte le fatture emesse, siano esse elettroniche tramite SdI o meno, e si applica anche a coloro che liquidano l’imposta con cadenza trimestrale.

ESEMPIO

Operazione del 29 giugno 2019, documentata tramite fattura emessa l’8 luglio, ricevuta il 13 ed annotata entro il giorno 15 del medesimo mese. Il diritto alla detrazione potrà essere esercitato con riferimento al secondo trimestre 2019.

Quadro sanzionatorio fatturazione elettronica

Per il primo semestre del periodo d’imposta 2019, le sanzioni individuate nell’art. 1, comma 6 del D.Lgs. 127/2015, con rinvio all’art. 6 del D.Lgs. 471/1997,

Violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto.

per violazione dell’obbligo di emissione della fattura in formato elettronico:

  1. non trovano applicazione qualora la fattura elettronica sia regolarmente emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’IVA relativa all’operazione documentata;
  2. sono ridotte al 20%, se la fattura elettronica è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA del periodo successivo.

Inoltre, per i soli contribuenti che effettuano la liquidazione periodica dell’imposta con cadenza mensile, le indicazioni di cui alla lettera b) si applicano fino al 30 settembre 2019.

1° gennaio 2019

Obbligo di fatturazione elettronica in formato XML in transito dallo S.d.I.

Fino al 30 giugno 2019

Per i contribuenti Iva trimestrali

Nessuna applicazione delle sanzioni in materia di fatturazione elettronica (comma 6 dell’art. 1 del D.Lgs. 127/2015) qualora la fattura in formato elettronico è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’IVA relativa all’operazione documentata.

Le sanzioni si applicano con riduzione dell’80% a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell’imposta del periodo successivo.

Fino al 30 settembre 2019

Per i contribuenti Iva mensili

Stesse indicazioni di cui al punto precedente. La riduzione al 20% delle sanzioni è estesa fino al 30 settembre 2019 per i soggetti con liquidazione periodica mensile per le operazioni effettuate entro la suddetta data (vedi Circolare 14 in commento)

Esempio riduzione sanzioni al 20%

Contribuenti mensili

 

Entro il 16 novembre 2019 è emessa fattura per documentare un’operazione effettuata in data 30 settembre. La fattura elettronica è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto del periodo successivo.

Contribuenti trimestrali

Entro il 30 giugno è emessa una fattura per documentare un’operazione effettuata a marzo. Anche in questo caso, la fattura elettronica è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto del periodo successivo.

 

Rimangono interamente applicabili, ove permesso, con possibile ricorso al ravvedimento (art. 13 D.Lgs. 472/1997) non essendo interessate della suddetta moratoria delle sanzioni, tra le altre, le sanzioni relative all’omesso versamento dell’IVA da parte del cedente o all’utilizzo di crediti non spettanti, nonché́ le sanzioni dettate dall’articolo 9 del medesimo D.Lgs. n. 471 in tema di corretta tenuta e conservazione di scritture contabili, documenti e registri previsti dalla legge.

Scheda pratica

Oltre ai chiarimenti finora trattati, è opportuno richiamare ulteriore punti di interesse messi in evidenza dall’Agenzia delle Entrate sempre con riferimento alla Circolare n° 14.

 Ulteriori chiarimenti Circolare 14/E

  •  Esterometro. Indicazioni per minimi e forfettari
  • Imposta di bollo. L’individuazione del quantum da versare
  • Imposta di bollo. Regolarizzazione fatture
  • Integrazione fatture reverse charge interno
  • Compilazione file fattura per il reverse charge
  • Deposito Iva. Operazioni post estrazione del bene
  • Non corrispondenza tra valore del bene ceduto e valore del bene estratto dal deposito
  • Autofatture ed esterometro
  • Spese per prestazioni sanitarie

 

INDICAZIONI OPERATIVE

Caso n° 1

Esterometro – Esclusi minimi e forfettari

Sono tenuti all’invio in esame (c.d. “esterometro”) tutti i soggetti passivi «residenti o stabiliti nel territorio dello Stato» obbligati, per le operazioni tra gli stessi effettuate, alla fatturazione elettronica tramite SdI (cfr. il richiamo all’articolo 1, comma 3, del medesimo D.Lgs. n. 127), risultandone quindi esonerati, ad esempio, coloro che rientrano nel “regime di vantaggio” e quelli che applicano il regime forfettario.

 

Caso n° 2

Imposta di bollo. L’individuazione del quantum da versare

Concorrono al calcolo dell’imposta di bollo da versare trimestralmente ossia nel giorno 20 del primo mese successivo per le fatture elettroniche in transito sullo S.d.I., emesse in ciascun trimestre solare (per l’anno in corso, nel 20 aprile, 20 luglio e 20 ottobre 2019, nonché́ nel 20 gennaio 2020), le fatture correttamente elaborate e non scartate dallo SdI, cioè̀ quelle per le quali il Sistema ha consegnato o messo a disposizione il file della fattura nel trimestre di riferimento.

 

Caso n° 3

Imposta di bollo. Regolarizzazione fatture

IL DPR 642/72 prevede che «Sono obbligati in solido per il pagamento dell’imposta e delle eventuali sanzioni amministrative:

1) tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano atti, documenti o registri non in regola con le disposizioni del presente decreto ovvero li enunciano o li allegano ad altri atti o documenti;

2) tutti coloro che fanno uso, ai sensi dell’art. 2, di un atto, documento o registro non soggetto al bollo fin dall’origine senza prima farlo munire del bollo prescritto.

La parte a cui viene rimesso un atto, un documento o un registro, non in regola con le disposizioni del presente decreto, alla formazione del quale non abbia partecipato, è esente da qualsiasi responsabilità derivante dalle violazioni commesse ove, entro quindici giorni dalla data del ricevimento, lo presenti all’Ufficio del registro e provveda alla sua regolarizzazione col pagamento della sola imposta. In tal caso la violazione è accertata soltanto nei confronti del trasgressore» (così l’articolo 22).

Nella Circolare 14/E, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, fermo restando il versamento dell’imposta (tramite modello F24) entro il quindicesimo giorno successivo alla ricezione, non è necessario presentare la fattura all’Ufficio in quanto l’Amministrazione Finanziaria ne è già in possesso (visto che è già transitata dallo S.d.I.).

 

Caso n° 4

Integrazione fattura reverse charge interno

Nell’ipotesi di reverse charge interno (cessioni di rottami, bancami in legno, oro da investimento) e comunque in tutte quelle in cui vi è una fattura elettronica veicolata tramite SdI, a fronte dell’immodificabilità della stessa, il cessionario/committente può – senza procedere alla sua materializzazione analogica e dopo aver predisposto un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della fattura stessa – inviare tale documento allo SdI, così da ridurre gli oneri di consultazione e conservazione. Nei casi di reverse charge esterno (acquisti da soggetti passivi stabiliti in altri paesi UE) precedente, resta comunque fermo l’obbligo comunicativo di cui all’articolo 1, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 127 del 2015, salvo il caso in cui il fornitore comunitario abbia emesso la fattura elettronica via SdI e quindi con le regole italiane.

 

Caso n° 5

Codice TD01 per il reverse charge

In riferimento alle specifiche tecniche di cui alla F.E., in materia di reverse charge, il campo “tipo documento” ossia la «tipologia del documento oggetto della trasmissione (fattura, acconto/anticipo su fattura, acconto/anticipo su parcella , nota di credito, nota di debito, parcella, autofattura)» deve essere valorizzato con il codice “TD01”, indicazioni valide non solo per gli acquisti in reverse charge interno ma anche per tutte le tipologie di autofatture, ovvero altro documento contenente i dati necessari per l’integrazione, diverse da quelle relative alla regolarizzazione di cui all’articolo 6, comma 8, del D.Lgs. n. 471 del 1997 ossia le c.d. fatture autodenuncia, emesse per regolarizzare la violazione del fornitore; in tale ultimo caso, come previsto dal provvedimento del 30 aprile 2018, occorrerà utilizzare il “TipoDocumento” “TD20”.

 

Caso n° 6

Deposito Iva. Operazioni post estrazione del bene

A monte, è da precisare che, come da indicazioni della Circolare n°14/E, il bene estratto dal deposito IVA è stato in genere introdotto per effetto di una importazione e, quindi, l’operazione originaria è stata documentata mediante una bolletta doganale, non soggetta, per espressa previsione dell’articolo 1, comma 3-bis, del d.lgs. n. 127 del 2015, all’obbligo di fatturazione elettronica né alla comunicazione dei dati relativi alle operazioni effettuate e ricevute (esterometro). In particolare, «il soggetto che procede all’estrazione annota nel registro di cui all’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, una fattura emessa ai sensi dell’articolo 17, secondo comma, del medesimo decreto» (cfr. il comma 6, quinto periodo). Trattasi di un’ipotesi di reverse charge (cfr. la Circolare n. 12/E del 24 marzo 2015, nonché́, più̀ recentemente, le Risoluzioni n. 55/E del 3 maggio 2017 e n. 5/E del 16 gennaio 2018), che può dar luogo, a seconda delle varie situazioni, all’emissione di una autofattura o all’integrazione di quella ricevuta dal cedente, in cui il documento, integrato con i dati della sua registrazione, deve essere consegnato in dogana al fine di ottenere lo svincolo della garanzia prestata per l’introduzione dei beni nel deposito IVA importati in libera pratica (cfr. la Nota dell’Agenzia delle Dogane n. 113881 del 5 ottobre 2011).  Siamo di fronte ad una mera integrazione del documento originario al fine di assolvere al debito d’imposta. Si ritengono applicabili, in linea generale, i chiarimenti già̀ resi nel caso n°4 (con eventuale invio del documento integrato allo SdI e, qualora l’operatore usufruisca del servizio gratuito di conservazione offerto dall’Agenzia delle Entrate, conservazione tramite lo stesso).

Detto ciò, le successive cessioni del bene avvenute all’interno del deposito – seppur non imponibili ai fini IVA, per effetto di quanto disposto dall’articolo 50-bis, del  D.L. n. 331 del 1993 – devono essere documentate con fattura (si veda la Circolare n. 12/E del 2015, punto 5.2.1, su quando ciò possa non avvenire), la quale sarà elettronica via SdI, qualora entrambe le parti siano soggetti passivi residenti o stabiliti in Italia (ferme le eventuali eccezioni viste nel paragrafo 1), analogica o elettronica extra SdI, ove uno degli operatori non lo sia (ipotesi in cui troverà̀ applicazione l’“esterometro”).

 

Caso n° 7  

Non corrispondenza tra valore del bene ceduto e valore del bene estratto

Potrebbe non esserci  corrispondenza tra valore del bene ceduto all’interno del deposito e valore del bene estratto, in quanto quest’ultimo deve essere incrementato delle spese ivi sostenute e ad esso riferibili (ai fini del calcolo della base imponibile IVA al momento dell’estrazione che, ex articolo 50-bis, comma 6, del D.L. n. 331, il corrispettivo o valore della merce al momento dell’introduzione deve essere aumentato del costo delle prestazioni di servizi, territorialmente rilevanti in Italia, eventualmente rese nel deposito IVA aventi ad oggetto i beni stessi, fermo restando che, se tali prestazioni sono state assoggettate ad imposta, il relativo corrispettivo ne è escluso (cfr. la Circolare n. 8/E del 13 marzo 2009, punto 6.9). In tale evenienza il documento emesso al momento dell’estrazione assume una funzione ulteriore perché́ è strumentale ad individuare il valore del bene estratto e la corretta base imponibile.

In tale eventualità, l’autofattura deve essere elettronica e transitare via SdI.

 

Caso n° 8

Autofatture in transito dallo S.d.I.

Laddove vi sia obbligo di emissione dell’autofattura (la quale deve contenere tutti gli elementi di cui all’art. 21 del decreto Iva), si pensi ad esempio agli acquisti da produttori agricoli in esenzione ex articolo 34, comma 6, del decreto IVA, la stessa dovrà necessariamente essere elettronica via SdI (con l’unica eccezione delle operazioni soggette ad esterometro). Resta ferma, laddove la controparte sia un soggetto escluso dagli obblighi di fatturazione elettronica e non intenda avvalersi della stessa, la necessità di consegnarle copia analogica (o informatica) del documento, come peraltro prescritto anche da specifiche disposizioni di settore (cfr. l’articolo 34, comma 6, secondo periodo, del decreto IVA, ovvero l’articolo 3, comma 3, del D.M. 30 luglio 2009).

 

Caso n° 9

Autofatture elettroniche o esterometro

In caso di autofattura per acquisti da soggetti non residenti o non stabiliti nel territorio dello Stato (ad esempio, acquisti di servizi extra UE, acquisti di beni all’interno di un deposito IVA dopo un passaggio al suo interno tra soggetti extra UE…), in luogo della “compilazione dell’esterometro”, è possibile procedere all’emissione di un’autofattura elettronica compilando il campo della sezione “Dati del cedente/prestatore” con l’identificativo Paese estero e l’identificativo del soggetto non residente/stabilito; nei “Dati del cessionario/committente” vanno inseriti quelli relativi al soggetto italiano che emette e trasmette via SdI il documento e compila la sezione “Soggetto Emittente” con valorizzazione del codice “CC” (cessionario/committente).

 

Caso n° 9

Fattura unica di prestazioni sanitarie e prestazioni di altra natura

Nel caso di fatture contenenti sia spese sanitarie sia voci di spesa non sanitarie, occorre distinguere due ipotesi:

1)   se non è possibile distinguere la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria, l’intera spesa va trasmessa al Sistema TS con la tipologia “altre spese” (codice AA);

2)   se, invece, dal documento di spesa è possibile distinguere la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria, entrambe le spese vanno comunicate distintamente al Sistema TS.

Sia nel caso 1) che nel caso 2) l’unica fattura deve essere emessa in formato cartaceo, ovvero in formato elettronico ma con trasmissione attraverso canali diversi dallo SdI, ossia in un qualunque formato elettronico secondo le indicazioni contenute nell’articolo 21 del decreto IVA (si veda, al riguardo, la Circolare n. 18/E del 24 giugno 2014).

 

Caso n° 10

Fatture separate di prestazioni sanitarie e prestazioni di altra natura

Nel caso in cui una struttura o un operatore sanitario fatturi separatamente le prestazioni sanitarie rispetto a quelle non sanitarie, queste ultime devono essere fatturate elettronicamente solo se non contengono alcun elemento da cui sia possibile desumere informazioni relative allo stato di salute del paziente. A titolo esemplificativo, una fattura relativa alla degenza in una struttura sanitaria, anche se non reca l’indicazione della prestazione eseguita o del motivo del ricovero, deve essere emessa con modalità cartacea (ovvero elettronica al di fuori dello SdI).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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