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Antiriciclaggio: limite contanti

da | Set 20, 2019 | Aggiornamenti

Premessa

Dal 1° settembre 2019 sono stati intrapresi i nuovi controlli, da parte della Guardia di Finanza e dall’Agenzia delle Entrate, attesi dalla normativa antiriciclaggio e dal piano di lotta all’evasione fiscale. Le verifiche da parte del Fisco si avvieranno per ogni movimentazione di denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro eseguita nel corso del mese solare, anche se realizzata attraverso più operazioni singolarmente pari o superiori a 1.000 euro.

NOTA BENE – Le banche, Poste Italiane spa, gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di credito dovranno inviare, con cadenza mensile, una comunicazione all’UIF in caso di superamento del predetto limite mensile di 10.000, anche se riguardanti singole operazioni di importo pari o superiore a 1.000 euro.

Al fine di evitare intenti elusivi e quindi il “frazionamento” dei singoli movimenti, l’articolo 3 del provvedimento dell’UIF del 28 marzo 2019 prevede l’obbligo di prendere in considerazione anche le movimentazioni di denaro contante di importo pari o superiore a 1.000 euro, a condizione che nello stesso mese sia raggiunta o superata la soglia complessiva di 10.000 euro. Il predetto limite è completamente scollegato ed è fondato su presupposti diversi da quello che fa scattare l’infrazione nelle ipotesi di trasferimento di denaro contante, in favore di soggetti terzi, ed indipendentemente dalla causa, di importi pari o superiori a 3.000 euro.

Saranno sottoposti a controlli e verifiche non solo i clienti ritenuti sospetti, ma anche tutti quei soggetti che effettueranno operazioni occasionali, difficilmente riconducibili a rapporti continuativi in essere, nonché le operazioni eseguite dallo stesso soggetto in qualità di cliente o di esecutore (in quanto le operazioni effettuate dall’esecutore sono imputate al cliente in nome e per conto del soggetto per il quale ha operato).

La segnalazione riguarda i singoli movimenti mensili di importo pari o superiore a 10.000 euro.

ATTENZIONE! – Non si tratta dei soli prelievi, ma la comunicazione riguarda qualsiasi movimento in contanti, e quindi anche i versamenti.

OSSERVA – Il fine ultimo dei controlli sul contante non è solo quello di recepire la normativa antiriciclaggio, ma, soprattutto, quello di prevenire l’evasione fiscale, intensificando così i controlli della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Entrate.

Soggetti non interessati dall’obbligo di comunicazione

I professionisti, già tenuti ad ulteriori adempimenti ai fini della disposizioni antiriciclaggio di cui al D.Lgs. n° 231/2007, non sono tenuti al nuovo obbligo.

Per professionisti si intendono:

  1. i soggetti iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell’albo dei consulenti del lavoro;
  2. ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati;
  3. i notai e gli avvocati quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:
    • il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche;
    • la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
    • l’apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
    • l’organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all’amministrazione di società;
    • la costituzione, la gestione o l’amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi;
  4. i prestatori di servizi relativi a società e trust ad esclusione dei soggetti indicati dalle lettere 1), 2) e 3).

 

Scheda pratica

Prelievi bancari > € 1.000

Caso

Nel corso del mese sono stati effettuati 4 prelievi bancari:

·       3 di importo pari ad € 2.500

·       1 pari ad € 3.000.

Soluzione

Tutte le singole operazioni hanno superato la soglia di 1.000 euro ed avendo effettuato prelievi frazionati nel mese in modo da superare la soglia complessiva di 10.000 euro, scatterà l’obbligo di segnalazione.

 

Prelievi bancari < € 1.000

Caso

Nel corso del mese sono stati effettuati 4 prelievi bancari:

·       3 di importo pari ad € 800

·       1 pari ad € 9.000.

Soluzione

In tale ipotesi il comportamento descritto non sarà segnalato all’UIF. Ciò in quanto i primi tre prelievi non hanno raggiunto, né superato la soglia di 1.000 euro e quindi non devono essere considerati del computo del valore complessivo.

 

Calcolo degli importi con decimali

Caso

Un cliente effettua nello stesso mese due operazioni di versamento in contanti di importo pari ad:

·       € 7.000,80

·       € 2.999,80

Soluzione

Gli importi devono essere recisi all’unità di euro prima di effettuare il calcolo dell’importo complessivo. Pertanto andranno sommati i due importi troncati, cioè € 7.000 ed € 2.999, il cui ammontare risulta essere sotto la soglia che fa scattare la comunicazione.

 

Conti correnti diversi intestati allo stesso soggetto

Caso

Un cliente è intestatario di due rapporti presso lo stesso istituto bancario e, nel corso dello stesso mese solare, effettua:

·       un prelievo di contanti pari ad € 7.500 dal 1° conto

·       un versamento in contanti di € 7.500 sul 2° conto.

Soluzione

Le movimentazioni complessive ammontano ad € 15.000 e, conseguentemente, dovranno essere segnalate entrambe le operazioni.

 

Diverse operazioni con ruoli differenti

Caso

Un soggetto effettua le seguenti operazioni:

·       7.000 Euro come Cliente;

·       3.000 Euro come Esecutore per conto della Società Alfa;

Soluzione

Entrambe le operazioni dovranno essere comunicate in quanto la somma complessiva supera la soglia di 10.000 Euro.

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