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Compensazioni dei crediti per i contribuenti soggetti agli ISA

da | Set 27, 2019 | Aggiornamenti

Gli Indici sintetici di affidabilità fiscale

I nuovi “Indici sintetici di affidabilità fiscale”, attraverso una sintesi delle informazioni contabili ed extracontabili fornite dal contribuente, esprimono su una scala da 1 a 10 il grado di affidabilità fiscale riconosciuto al medesimo, anche al fine di consentire a quest’ultimo l’accesso ad una serie graduale di benefici premiali.

I contribuenti che abbiano conseguito un punteggio almeno pari a 8, potranno tuttavia giovarsi di soglie più ampie:

  • compensazione con modello F24, in assenza di visto di conformità, per i crediti IVA fino a 50mila euro all’anno. Il riferimento è all’Iva maturata sulla dichiarazione annuale relativamente al periodo di imposta 2019;
  • compensazione con modello F24, in assenza di visto di conformità, per i crediti IVA infrannuali fino a 50mila euro all’anno. Il riferimento è ai crediti maturati nei primi tre trimestri del periodo di imposta 2020, come emergenti dai modelli TR;
  • compensazione con modello F24, in assenza di visto di conformità, per crediti fino a 20.000 euro maturati sulle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi ed IRAP per il periodo di imposta 2018.

 

Beneficio premiale: aspetti imposte redditi, IRAP e IRES

Per i contribuenti che abbiano ottenuto un punteggio ISA pari o superiore ad 8 è previsto l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti di importo non superiore a “20.000 euro annui relativi alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive, maturati nel periodo d’imposta 2018”.

OSSERVA Il limite di 20.000 euro può essere determinato con riferimento a ciascun codice tributo, cioè alle singole tipologie di credito emergenti dalla dichiarazione, così come in assenza di ISA o in presenza di un indice inferiore ad 8, vale la norma ordinaria che consente la compensazione in assenza di visto fino a 5.000 euro, intesi per tributo, e non come sommatoria di crediti di diversa natura.

Pertanto, se dalla dichiarazione dei redditi emergono due diversi crediti d’imposta rispettivamente di ammontare inferiore al limite, ma nel complesso di importo superiore alla soglia dei 20.000 euro, questi potranno essere utilizzati in compensazione senza l’apposizione del visto di conformità.

NOTA BENE – I crediti scaturenti da Redditi (ovvero quelli relativi ad imposte dirette ed IRAP) possono essere utilizzati in compensazione già a partire dal giorno successivo a quello della chiusura del periodo di imposta nel quale sono maturati, senza necessità di presentare preventivamente il modello ISA.

Si tratta di una precisazione importante, posto che il modello Redditi 2019, con accluso il modello ISA 2019 relativo all’anno 2018, potrà essere inviato entro il 30 novembre 2019, mentre la determinazione delle imposte viene effettuata prima e l’eventuale compensazione potrebbe già essere utilizzata in sede di saldo 2018 / I acconto 2019, in scadenza il 30 settembre.

ESEMPIO

  • Punteggio ISA ≥ 8
  • Dal Modello Redditi 2019 emerge un credito IRES pari a € 10.000

SOLUZIONE

  • È possibile utilizzare tale credito in compensazione orizzontale con modello F24 per il versamento dell’IRAP a debito, senza l’apposizione del visto di conformità.

 

Benefici premiali: aspetti IVA

Altro beneficio premiale consiste nella possibilità di effettuare la compensazione “orizzontale” dei crediti Iva senza l’apposizione del visto di conformità entro l’importo massimo di 50.00 euro.

Tale possibilità riguarda sia il credito Iva annuale, sia i crediti Iva infrannuali maturati nei primi tre trimestri dell’anno.

Se il contribuente raggiunge un livello di affidabilità relativo ai dati dichiarati, con riferimento al periodo d’imposta 2018, almeno pari ad 8, potrà utilizzare liberamente:

  • il credito Iva annuale senza visto a condizione che sia maturato nel periodo d’imposta 2019;
  • i crediti Iva TR senza visto a condizione che siano maturati nei primi tre trimestri dell’anno 2020.

Pertanto, mente il credito Iva annuale potrà iniziare ad essere utilizzato dal 1° gennaio 2020, i crediti trimestrali richiederanno la preventiva presentazione dell’apposito modello TR. Conseguentemente la prima compensazione potrà essere effettuata con decorrenza dal 1° aprile 2020.

NOTA BENE – La soglia di 50.000 euro è da considerarsi con riferimento alla somma di tutti i crediti IVA che possono godere del beneficio, ovvero il credito emergente dalla dichiarazione IVA 2019 (in scadenza ad aprile 2020), più i crediti Iva infrannuali relativi ai primi tre trimestri del 2020, emergenti da Modello TR. Pertanto, l’importo complessivo dell’esonero si riferisce alle richieste di compensazione che saranno effettuate nel corso dell’anno 2020.

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