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Bonus pubblicità 2019

da | Ott 4, 2019 | Aggiornamenti

Bonus pubblicità 2019

Obiettivi

Dal 2018 è stato istituito un credito d’imposta per le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali in relazione agli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali (articolo 57-bis del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96 e successive modificazioni).

Il credito d’imposta intende agevolare esclusivamente gli investimenti pubblicitari incrementali effettuati su mezzi di “informazione” cioè:

  • su emittenti radiofoniche e televisive locali, analogiche o digitali, iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione, ovvero su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, in edizione cartacea o digitale, iscritti presso il competente Tribunale, ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione e dotati in ogni caso della figura del direttore responsabile.

Per “analoghi investimenti” sugli “stessi mezzi di informazione”, si intendono gli investimenti sullo stesso “canale informativo”, cioè sulle radio e televisioni locali analogiche o digitali, da una parte, oppure sulla stampa cartacea ed online, dall’altra, e non sulla singola emittente o sul singolo giornale.

Soggetti beneficiari

Sono ammessi all’agevolazione:

  • le imprese;
  • i lavoratori autonomi;
  • gli enti non commerciali che effettuano investimenti pubblicitari.

Soggetti esclusi

Sono esclusi dalla concessione del credito di imposta, oltre che i soggetti che nell’anno precedente a quello per il quale si richiede il beneficio non abbiano effettuato investimenti pubblicitari ammissibili, anche quelli che abbiano iniziato l’attività nel corso dell’anno per il quale si richiede il beneficio.

Riconoscimento dell’agevolazione

Il credito d’imposta è fissato nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati nel 2019 rispetto agli investimenti del 2018, per tutte le categorie di soggetti ammessi.

Bonus pubblicità 2019

Le modifiche del DL 59/2019, nonché il nuovo comma 1-bis dell’art. 57-bis del DL 50/2017 prevede che a decorrere dell’anno 2019 il credito d’imposta sia concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti previsti per il 2018.

La novità apportata è riconosciuta nell’unica misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati.

Spese ammissibili

Sono ammissibili al credito d’imposta gli investimenti sostenuti dal 01 Gennaio 2019 al 31 Dicembre 2019:

  • giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, anche on-line purché iscritti presso il competente Tribunale e dotati della figura del Direttore Responsabile;
  • emittenti televisive e radiofoniche locali, purché iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione.

Spese non ammissibili

Non sono ammissibili altre forme di pubblicità, come ad esempio, a titolo esemplificativo e non esaustivo: grafica pubblicitaria su cartelloni fisici, volantini cartacei periodici, pubblicità su cartellonistica, pubblicità su vetture o apparecchiature, pubblicità mediante affissioni e display, pubblicità su schermi di sale cinematografiche, pubblicità tramite social o piattaforme online, banner pubblicitari su portali online.

Verifica e rispetto del c.d. Regime “de minimis”

Il bonus pubblicità (in seguito alla modifica apportata dalla Legge di Bilancio 2019) si specifica che è elargito secondo il rispetto del regime “de minimis” e impone alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali ammessi alla fruizione del credito d’imposta di determinare il massimale eventualmente ancora disponibile.

Rispettare il regime “de minimis” significa che:

  • le imprese non potranno beneficiare di contributi per un ammontare superiore a € 200.000 nell’arco di un triennio. 

In particolare, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013, applicabile alla generalità delle imprese, l’importo complessivo di aiuti pubblici “de minimis” che possono essere concessi nell’arco di 3 esercizi finanziari ad una medesima impresa è pari a € 200.000:

  • € 100.000 se l’impresa opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi;
  • ai sensi del Regolamento (UE) n. 1408/2013, applicabile al settore agricolo, invece, il plafond “de minimis” massimo è pari a € 15.000 euro;
  • mentre, ai sensi del Regolamento (UE) n. 717/2014, applicabile al settore della pesca e dell’acquacoltura, il massimale è pari a € 30.000.

Verifica e calcolo dell’incremento

L’agevolazione è riconosciuta per gli investimenti pubblicitari il cui valore superi almeno dell’1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente.

 

Esempio 1

Canale Spesa

Anno 2018

Anno 2019

Radio- Tv

€ 200

€ 400

Stampa € 0

€ 150

OSSERVA – Ai fini dell’incremento percentuale si può fare riferimento al “complesso degli investimenti”, cioè agli investimenti incrementali effettuati su entrambi i canali di informazione rispetto all’anno precedente, a condizione che su entrambi i canali la spesa per gli investimenti pubblicitari effettuata nell’anno precedente non sia pari a zero.

Nell’esempio sopra riportato, pertanto, l’agevolazione fiscale è ammissibile unicamente per le spese incrementali pubblicitarie effettuate sulle emittenti radiotelevisive, ed il valore incrementale su cui calcolare il credito di imposta è pari ad € 200.

Esempio 2

Canale spesa

Costi 2018 Costi 2019

(Periodo agevolabile)

Costo

Incrementale

Stampa

0 30 +30

TV locali

75 0

-75

Nell’esempio sopra riportato non si può accedere al credito di imposta. L’investimento effettuato sulla stampa, infatti, non è ammissibile, in quanto nell’anno precedente l’investimento è stato pari a zero, mentre non risulta un incremento delle spese pubblicitarie sulle emittenti radiofoniche e televisive.

Limiti e condizioni di ammissibilità

Le spese per gli investimenti si considerano sostenute secondo il criterio di competenza.

L’effettività del sostenimento delle spese deve poi risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti.

Bonus pubblicità 2019

Il credito d’imposta non è cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa nazionale, regionale o comunitaria, ed è concesso secondo il regime “de minimis”.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite il modello F24, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

 

Modalità di utilizzo del credito – Provvedimento dell’11.04.2019

L’art. 3 del Provvedimento dell’11.04.2019 stabilisce che:

  • Il credito d’imposta può essere fruito esclusivamente mediante compensazione ai sensi dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 attraverso il Modello F24 che:
  • può essere presentato a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del presente provvedimento e del relativo elenco allegato sul sito internet del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri;
  • deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando il codice tributo “6900” istituito dalla stessa con Risoluzione n. 41/E dell’8 aprile 2019.

Per i soggetti ammessi alla fruizione di un credito superiore ad Euro 150.000,00 il credito d’imposta può essere fruito con le stesse modalità su esposte:

  • a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla comunicazione individuale di abilitazione che sarà trasmessa a cura del Dipartimento per l’informazione e l’editoria, in esito alla procedura di consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia, e quindi dopo il rilascio dell’informazione antimafia liberatoria ovvero decorso il termine per il rilascio della stessa, sotto condizione risolutiva, ai sensi dell’art. 92 del sopracitato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

 

Termini e modalità di presentazione della domanda – Investimenti 2019

Per gli investimenti relativi al 2019, le domande di accesso all’agevolazione devono essere presentate dal 1° al 31 ottobre 2019. Per gli anni successivi, il periodo di presentazione delle domande è fissato nella finestra temporale che va dal 1° al 31 marzo di ciascun anno, sul presupposto dell’esistenza della disponibilità delle necessarie risorse entro tale data.

 

TERMINE

Le domande di accesso all’agevolazione devono essere presentate dal 1° al 31 ottobre 2019.

Stanziamento

L’ammontare dei fondi stanziati per il 2019 dovrà essere definito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il credito d’imposta liquidato potrà essere inferiore a quello richiesto nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti richiesti con le domande superi l’ammontare delle risorse stanziate; in tal caso, si provvederà ad una ripartizione percentuale delle risorse tra tutti i richiedenti aventi diritto. In presenza di investimenti su entrambi i media (stampa ed emittenti radio-televisive), il soggetto richiedente può vedersi riconosciuti 2 diversi crediti d’imposta, in percentuali differenziate a seconda delle condizioni della ripartizione su ognuna delle due platee di beneficiari.

Nel 2018, a seguito di riparto, sono state applicate le percentuali seguenti:

  • per investimenti incrementali sulle radio e televisioni locali: 23%;
  • per investimenti incrementali sui giornali quotidiani e periodici, cartacei e online: 26%;
  • per investimenti incrementali effettuati su entrambi i canali: dal 23% al 26%.

 

Invio della comunicazione telematica

Per l’invio della “comunicazione per l’accesso al credito d’imposta” relativa al 2018 e della “dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” per il 2017 è disponibile una apposita funzionalità nell’area autenticata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, accessibile con le credenziali Entratel e Fisconline, SPID o CNS. La procedura è accessibile nella sezione dell’area autenticata: “Servizi per” alla voce “comunicare”.

Concessione del bonus in caso di insufficienza delle risorse disponibili

Per l’invio della “comunicazione per l’accesso al credito d’imposta” relativa al 2018 e della “dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” per il 2017 è disponibile una apposita funzionalità nell’area autenticata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, accessibile con le credenziali Entratel e Fisconline, SPID o CNS. La procedura è accessibile nella sezione dell’area autenticata: “Servizi per” alla voce “comunicare”.

Concessione del bonus in caso di insufficienza delle risorse disponibili

L’ordine cronologico di presentazione delle domande non è rilevante ai fini della concessione dell’agevolazione.

 

OSSERVA – Nell’ipotesi di insufficienza delle risorse disponibili, infatti, si procederà alla ripartizione percentuale tra tutti i soggetti che, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità, hanno presentato nei termini la comunicazione telematica.

 

Attestazione sull’effettuazione delle spese – Soggetti legittimati al rilascio dell’attestazione

L’articolo 4, comma 2, del DPCM 16 maggio 2018 prevede che l’effettuazione delle spese deve risultare da una apposita attestazione rilasciata dai soggetti di cui all’articolo 35, commi 1, lettera a) e 3, del Decreto Legislativo 241 del 1997, legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell’articolo 2409-bis del codice civile.

Il commercialista dell’impresa richiedente, se iscritto nell’apposito registro dei revisori legali, pertanto, può rilasciare l’attestazione richiesta dal sopracitato DPCM per attestare l’effettività della spesa sostenuta.

La “dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, resa dal beneficiario in sede di comunicazione telematica, pertanto, non sostituisce l’attestazione sulle spese sostenute, richiesta dal sopracitato DPCM.

 

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