Fatturazione elettronica
Obbligo di fatturazione elettronica
L’articolo 21 del DPR n°633/1972 ha introdotto l’obbligo di fatturazione elettronica. Tale articolo è stato nel corso del tempo modificato, dall’articolo 11 del DL n°119/2018 e, in ultimo, dall’articolo 12-ter del c.d. DL Crescita (n°34/2019).
Dall’analisi dell’attuale normativa emerge che: |
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La fattura immediata
Considerato che per una fattura elettronica veicolata attraverso il SdI, quest’ultimo ne attesta inequivocabilmente e trasversalmente (all’emittente, al ricevente e all’Amministrazione finanziaria) la data (e l’orario) di avvenuta “trasmissione”, è possibile assumere che la data riportata nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica sia sempre e comunque la data di effettuazione dell’operazione.
Pertanto, la fattura immediata può essere: |
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Qualora la fattura sia emessa in formato cartaceo o sia inviata in formato elettronico ma attraverso canali differenti dal SdI, e nel caso in cui la data di effettuazione dell’operazione sia diversa dalla data in cui il documento viene emesso, la fattura deve necessariamente riportare entrambe le date. Fermo restando che tale fattura possa essere trasmessa entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione.
La fattura differita nelle cessioni di beni
Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione, ed avente le caratteristiche determinate con DPR n°472/96, nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime.
Pertanto, a fronte di più cessioni effettuate nello stesso mese solare, accompagnate dai relativi DDT, nel campo “data documento”, a seconda dei casi, può essere indicato:
- un giorno qualsiasi tra la data dell’ultima operazione effettuata e il 15 del mese successivo all’effettuazione dell’operazione, qualora la data di predisposizione sia contestuale a quella di invio al SdI (“data emissione”);
- la data di almeno una delle operazioni e preferibilmente «la data dell’ultima operazione»;
- è possibile indicare convenzionalmente la data di fine mese, “rappresentativa del momento di esigibilità dell’imposta”.
La fattura differita nelle prestazioni di servizi
Per le prestazioni di servizi effettuate nello stesso mese solare nei confronti dello stesso cliente è possibile emettere un’unica fattura differita e riepilogativa per documentare le prestazioni rese, esclusivamente per quelle prestazioni per cui si è verificata l’esigibilità dell’imposta.
OSSERVA – Infatti, nelle prestazioni di servizi l’esigibilità dell’Iva si realizza nel momento in cui il corrispettivo viene pagato. Di conseguenza, se entro il mese in cui sono state effettuate le operazioni non è stato pagato il relativo corrispettivo la fattura emessa non si può considerare come differita.
Esempi di fatturazione immediata
ESEMPIO |
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Esempi di fatturazione differita
ESEMPIO 1 | |||||||||
· DDT datati 20.09.2019 e 28.09.2019 | |||||||||
1° ipotesi |
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2° ipotesi |
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3° ipotesi |
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ESEMPIO 2 | ||||||||||||||||
L’azienda Beta ha effettuato tre cessioni di beni nell’arco dello stesso mese solare nei confronti dello stesso cliente, accompagnate dai relativi DDT.
Le cessioni sono state rispettivamente effettuate il:
La data della fattura differita potrà essere: a) un giorno qualsiasi tra la data dell’ultima operazione effettuata e il 15 del mese successivo all’effettuazione dell’operazione, qualora la data di predisposizione sia contestuale a quella di invio allo SdI (“data emissione”); b) la data di almeno una delle operazioni e, come chiarito nella Circolare n. 14/E del 17 giugno 2019, preferibilmente «la data dell’ultima operazione»; c) è possibile indicare convenzionalmente la data di fine mese, “rappresentativa del momento di esigibilità dell’imposta, fermo restando che la fattura potrà essere inviata allo SdI entro il 15 del mese successivo a quello in cui si è effettuata l’operazione”. Pertanto:
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ESEMPIO 3 | ||||||||||||||||
L’azienda Gamma ha effettuato due cessioni di beni con i seguenti DDT datati:
La data della fattura differita potrà essere:
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Riepilogo indicazione data in fattura | ||
Tipologia fattura |
Data fattura |
Invio fattura |
Immediata |
Data operazione |
Stesso giorno dell’operazione |
Entro i 12 giorni successivi |
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In uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra l’operazione e il termine ultimo di emissione |
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Differita |
Un giorno qualsiasi tra la data dell’ultima operazione effettuata e il 15 del mese successivo all’effettuazione dell’operazione, qualora la data di predisposizione sia contestuale a quella di invio allo SdI (“data emissione”). | |
Ultima operazione |
Entro il 15 del mese successivo all’effettuazione dell’operazione |
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Data fine mese (novità interpello 389/2019) |
Entro il 15 del mese successivo all’effettuazione dell’operazione |
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