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Fattura elettronica: la corretta indicazione della data

da | Ott 11, 2019 | Aggiornamenti

Fatturazione elettronica

Obbligo di fatturazione elettronica

L’articolo 21 del DPR n°633/1972 ha introdotto l’obbligo di fatturazione elettronica. Tale articolo è stato nel corso del tempo modificato, dall’articolo 11 del DL n°119/2018 e, in ultimo, dall’articolo 12-ter del c.d. DL Crescita (n°34/2019).

Dall’analisi dell’attuale normativa emerge che:

  • la fattura immediata può essere emessa entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione;
  • nel caso in cui la data inerente l’operazione effettuata non corrisponda alla data di emissione della fattura, questa deve riportare entrambe le date.

La fattura immediata

Considerato che per una fattura elettronica veicolata attraverso il SdI, quest’ultimo ne attesta inequivocabilmente e trasversalmente (all’emittente, al ricevente e all’Amministrazione finanziaria) la data (e l’orario) di avvenuta “trasmissione”, è possibile assumere che la data riportata nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica sia sempre e comunque la data di effettuazione dell’operazione.

Pertanto, la fattura immediata può essere:
  • emessa (ossia generata e inviata al SdI) il medesimo giorno così che “data dell’operazione” e “data di emissione” coincidano ed il campo “Data” della sezione “Dati Generali” sia compilato con lo stesso valore;
  • generata il giorno dell’operazione e trasmessa al SdI entro i 12 giorni successivi valorizzando la data della fattura con la data dell’operazione;
  • generata e inviata al SdI in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra l’operazione e il termine ultimo di emissione valorizzando la data della fattura sempre con la data dell’operazione.

Qualora la fattura sia emessa in formato cartaceo o sia inviata in formato elettronico ma attraverso canali differenti dal SdI, e nel caso in cui la data di effettuazione dell’operazione sia diversa dalla data in cui il documento viene emesso, la fattura deve necessariamente riportare entrambe le date. Fermo restando che tale fattura possa essere trasmessa entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione.

La fattura differita nelle cessioni di beni

Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione, ed avente le caratteristiche determinate con DPR n°472/96, nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime.

Pertanto, a fronte di più cessioni effettuate nello stesso mese solare, accompagnate dai relativi DDT, nel campo “data documento”, a seconda dei casi, può essere indicato:

  • un giorno qualsiasi tra la data dell’ultima operazione effettuata e il 15 del mese successivo all’effettuazione dell’operazione, qualora la data di predisposizione sia contestuale a quella di invio al SdI (“data emissione”);
  • la data di almeno una delle operazioni e preferibilmente «la data dell’ultima operazione»;
  • è possibile indicare convenzionalmente la data di fine mese, “rappresentativa del momento di esigibilità dell’imposta”.

 

La fattura differita nelle prestazioni di servizi

Per le prestazioni di servizi effettuate nello stesso mese solare nei confronti dello stesso cliente è possibile emettere un’unica fattura differita e riepilogativa per documentare le prestazioni rese, esclusivamente per quelle prestazioni per cui si è verificata l’esigibilità dell’imposta.

OSSERVA – Infatti, nelle prestazioni di servizi l’esigibilità dell’Iva si realizza nel momento in cui il corrispettivo viene pagato. Di conseguenza, se entro il mese in cui sono state effettuate le operazioni non è stato pagato il relativo corrispettivo la fattura emessa non si può considerare come differita.

Esempi di fatturazione immediata

ESEMPIO

  • Cessione effettuata in data 28.09.2019
La fattura “immediata” che la documenta potrà essere:

Data fattura

Invio

IVA

Emessa (ossia generata e inviata allo SdI) il medesimo giorno, così che “data dell’operazione” e “data di emissione” coincidano ed il campo “Data” della sezione “Dati Generali” sia compilato con lo stesso valore.

28.09.2019

28.09.2019

settembre

Generata il giorno dell’operazione e trasmessa allo SdI entro i 12 giorni successivi, valorizzando la data della fattura (campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file) sempre con la data dell’operazione.  

28.09.2019

Entro il

10.10.2019

settembre

Generata e inviata allo SdI in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra l’operazione (28 settembre 2019) e il termine ultimo di emissione (10 ottobre 2019), valorizzando la data della fattura (campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file) sempre con la data dell’operazione.  

28.09.2019

 

Dal 28.09 al 10.10

settembre

Esempi di fatturazione differita

ESEMPIO 1
·       DDT datati 20.09.2019 e 28.09.2019
1° ipotesi
Predisposizione

5.10.2019

Data fattura

5.10.2019 (stessa data della predisposizione)

Termine di trasmissione (emissione)

5.10.2019 (stessa data della predisposizione)

Termine di annotazione

15.10.2019

2° ipotesi

Predisposizione

28.09.2019

Data fattura

28.09.2019 (stessa data della predisposizione)

Termine di trasmissione (emissione)

28.09.2019 (stessa data della predisposizione)

Termine di annotazione

15.10.2019

3° ipotesi
Predisposizione

30.09.2019

Data fattura

30.09.2019 (stessa data della predisposizione)

Termine di trasmissione (emissione)

30.09.2019 (stessa data della predisposizione)

Termine di annotazione

15.10.2019

 

ESEMPIO 2
L’azienda Beta ha effettuato tre cessioni di beni nell’arco dello stesso mese solare nei confronti dello stesso cliente, accompagnate dai relativi DDT.

Le cessioni sono state rispettivamente effettuate il:

  • 12.09.2019
  • 22.09.2019
  • 25.09.2019

La data della fattura differita potrà essere:

a)    un giorno qualsiasi tra la data dell’ultima operazione effettuata e il 15 del mese successivo all’effettuazione dell’operazione, qualora la data di predisposizione sia contestuale a quella di invio allo SdI (“data emissione”);

b)    la data di almeno una delle operazioni e, come chiarito nella Circolare n. 14/E del 17 giugno 2019, preferibilmente «la data dell’ultima operazione»;

c)    è possibile indicare convenzionalmente la data di fine mese, “rappresentativa del momento di esigibilità dell’imposta, fermo restando che la fattura potrà essere inviata allo SdI entro il 15 del mese successivo a quello in cui si è effettuata l’operazione”.

Pertanto:

Soluzione

Data fattura Invio Iva

a)

01.10.2019 01.10.2019

settembre

b)

25.09.2019 25.09.2019

settembre

c) 30.09.2019 Entro il 15.10

settembre

 

 

 

ESEMPIO 3
L’azienda Gamma ha effettuato due cessioni di beni con i seguenti DDT datati:

  • 20/9/2019
  • 28/9/2019.

La data della fattura differita potrà essere:

Soluzione

Data fattura Invio

Iva

a)

01.10.2019 01.10.2019

settembre

b)

28.09.2019 28.09.2019

settembre

c)

30.09.2019 30.09.2019

settembre

 

 

 

Riepilogo indicazione data in fattura

Tipologia fattura

Data fattura

Invio fattura

Immediata

Data operazione

Stesso giorno dell’operazione

Entro i 12 giorni successivi

In uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra l’operazione e il termine ultimo di emissione

Differita

Un giorno qualsiasi tra la data dell’ultima operazione effettuata e il 15 del mese successivo all’effettuazione dell’operazione, qualora la data di predisposizione sia contestuale a quella di invio allo SdI (“data emissione”).

Ultima operazione

Entro il 15 del mese successivo all’effettuazione dell’operazione

Data fine mese (novità interpello 389/2019)

Entro il 15 del mese successivo all’effettuazione dell’operazione

 

 

 

 

 

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