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Divieto di FE per operatori sanitari

da | Nov 22, 2019 | Aggiornamenti

Obbligo di fatturazione elettronica

L’obbligo di fatturazione elettronica sia per le operazioni tra soggetti Iva (B2B) sia in quelle in cui il destinatario del bene o del servizio è un consumatore privato (B2C), a partire dal 1° gennaio 2019, riguarda tutti i settori commerciali.

OSSERVA Non tutti gli operatori commerciali sono però obbligati all’emissione della fattura in formato elettronico, basti pensare a coloro che rientrano nel cosiddetto “regime dei minimi” e a quelli operanti nel cosiddetto “regime forfettario”.

Fatturazione elettronica e operatori sanitari

Il D.L. 119/2018 ha disposto, all’art.10-bis, solo per il periodo d’imposta 2019, l’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria ai fini dell’elaborazione della Dichiarazione dei Redditi precompilata da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Soggetti obbligati all’invio dei dati al sistema TS:

  • le aziende sanitarie locali;
  • le aziende ospedaliere;
  • gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
  • i policlinici universitari;
  • le farmacie pubbliche e private;
  • i presidi di specialistica ambulatoriale;
  • le strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa;
  • gli altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari;
  • gli iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;
  • gli iscritti agli albi professionali dei veterinari.

Il Garante della Privacy, con il Provvedimento n°511 del 20.12.2018 ha messo in evidenza, considerando la natura dei dati trattati e archiviati nel processo di fatturazione elettronica, come “sia necessario dare nuove istruzioni agli operatori sanitari affinché in nessun caso sia emessa una fattura elettronica attraverso lo SDI concernente l’erogazione di una prestazione sanitaria, a prescindere dall’invio dei dati attraverso il sistema TS, in modo da evitare trattamenti di dati in violazione del Regolamento e del Codice da parte dell’Agenzia stessa e di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nel processo di fatturazione elettronica.”

La Legge di Bilancio 2019, Legge n° 145/2018 ha precisato che i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria non possono emettere fatture elettroniche con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema Tessera Sanitaria, e che i dati trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria possono essere utilizzati solo dalle Pubbliche Amministrazioni per due finalità esclusive:

  • garantire l’applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale;
  • in forma aggregata, per il monitoraggio della spesa pubblica e privata complessiva.

L’Art. 9-bis DL n°135/2018 amplia l’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica – per il periodo d’imposta 2019 – estendendolo, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche, anche ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata (sono esclusi da tale obbligo, a titolo esemplificativo, podologi, fisioterapisti, logopedisti).

Il D.L. 119 prevedeva un esonero per i professionisti sanitari mentre la Legge di Bilancio 2019 introduce un vero e proprio divieto.

La Circolare n°14/E/2019 invece chiarisce che:

  • I soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS devono continuare a certificare le prestazioni sanitarie rese nei confronti delle persone fisiche/consumatori finali mediante fatture in formato cartaceo – ovvero in formato elettronico senza utilizzare lo SdI come canale di invio – e a trasmettere i relativi dati al sistema TS secondo le tipologie evidenziate negli allegati ai decreti ministeriali che disciplinano le modalità di trasmissione dei dati al suddetto sistema.
  • Anche i soggetti che erogano prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema TS ai fini dell’elaborazione della dichiarazione precompilata devono continuare ad emettere le fatture per prestazioni sanitarie nei confronti dei consumatori finali in formato cartaceo ovvero in formato elettronico con trasmissione attraverso canali diversi dallo SdI.
  • In caso di fatture miste contenenti sia spese sanitarie sia voci di spesa non sanitarie, occorre distinguere due ipotesi:
  1. i dati relativi alla spesa sanitaria vanno inviati e classificati secondo le tipologie evidenziate negli allegati ai decreti ministeriali che disciplinano le modalità di trasmissione dei dati al Sistema TS;
  2. i dati relativi alle spese non sanitarie vanno comunicati con il codice AA “altre spese”.

Si stabilisce inoltre che, a decorrere dal 1° luglio 2020, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS adempiono all’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi esclusivamente mediante memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema TS.

Art. 15, DL n°124/2019

Comma

Descrizione

1

estende al 2020 la disciplina transitoria che esonera dall’obbligo di fatturazione elettronica i soggetti che inviano i dati al Sistema TS (ai fini dell’elaborazione della dichiarazione precompilata) nonché i soggetti che pur non tenuti all’invio dei dati al Sistema TS emettono fatture comunque relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.

2

aggiunge una disposizione al comma 6-quater, articolo 2, del D.Lgs. n. 127 del 2015, già modificato dal comma 54, articolo 1, della citata legge di bilancio per il 2019.

A decorrere dal 1° luglio 2020, viene tramutato in obbligo in via esclusiva l’attuale facoltà data ai soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS di poter assolvere all’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri ai fini IVA (obblighi di registrazione di cui all’articolo 24, primo comma, del DPR n. 633 del 1972) mediante l’invio dei corrispettivi giornalieri al Sistema TS.

La norma specifica inoltre che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati sono effettuate mediante strumenti tecnologici che garantiscono l’inalterabilità e la sicurezza dei dati.

 

Divieto FE operatori sanitari

Riferimento temporale

Periodo d’imposta 2020
 

Operatori sanitari interessati

·      i soggetti che inviano i dati al Sistema TS (ai fini dell’elaborazione della dichiarazione precompilata)

·      i soggetti che pur non tenuti all’invio dei dati al Sistema TS emettono fatture comunque relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.

Ambito oggettivo esonero

Fatture i cui dati di spesa sono da trasmettere al S.T.S

 

Scheda pratica

Tipologia operazione

Divieto emissione FE

Fattura emessa da “operatore sanitario” tenuto all’invio dei dati al S.T.S. per prestazioni sanitarie da comunicare ed effettuate in favore di privati

SI

Fattura emessa da “operatore sanitario” non tenuto all’invio dei dati al S.T.S. per prestazioni sanitarie in favore di privati (fisiorerapista, podologo ecc)

SI

Cessione di un bene strumentale da parte dell’operatore sanitario nei confronti di un privato o titolare di P.IVA

NO

Opposizione all’invio dei dati di spesa sanitaria da parte dell’assistito

SI

Collaborazioni professionali

NO

Visite aziendali

NO

Partecipazione a convegni, incontri ecc. in qualità di relatore

NO

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