Premessa
Tra le diverse disposizioni contenute nel D.L. n. 124/2019, pubblicato in GU Serie Generale n.252 del 26-10-2019, rilevante importanza è ricoperta dalle disposizioni relative alle limitazioni sull’utilizzo del denaro contante e l’incentivo verso i pagamenti elettronici. In merito, le novità introdotte dal Decreto Fiscale collegato alla manovra di Bilancio 2020 sono:
- Art. 18 Modifiche al regime dell’utilizzo del contante;
- Art. 22 Credito d’imposta su commissioni pagamenti elettronici;
- Art. 23 Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di credito o debito.
Modifiche al regime dell’utilizzo del contante
La normativa antiriciclaggio prevede:
L’Art.49, D.Lgs. 231/2007 dice che: È vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro.
Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati.
NOTA BENE – I trasferimenti che eccedano il limite dei 3.000 euro possono tuttavia essere eseguiti per il tramite di banche, Poste Italiane S.p.A., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento.
NOVITA’ – L’articolo 18 del D.L. n.124/2019 detta disposizioni volte modificare il regime di utilizzo del contante, stabilendo che il valore soglia, pari a 3.000 euro nella legislazione previgente, oltre il quale si applica il divieto al trasferimento del contante fra soggetti diversi, venga ridotto a 2.000 euro a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, per ridursi ulteriormente a 1.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2022.
Tale articolo ridefinisce:
- la soglia oltre la quale si applica il divieto al trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche;
- la soglia per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, svolta dai soggetti, iscritti in una specifica sezione, i quali esercitano professionalmente nei confronti del pubblico dell’attività di cambiavalute.
Regime sanzionatorio
Prima dell’approvazione del DL n.124/2019, il regime sanzionatorio applicabile in caso di inosservanza delle predette soglie limite all’utilizzo del contante era quello previsto dall’articolo 63 del D.Lgs. 231/2007:
- “Fatta salva l’efficacia degli atti, alle violazioni delle disposizioni di cui all’articolo 49, commi 1, 2, 3, 5, 6 e 7, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 50.000 euro.”
L’articolo 18 del DL n.124/2019 ha inserito nel DLgs. n.231/2007:
Comma 1-ter, art.63: Per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1, è fissato a 2.000 euro.
Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1, è fissato a 1.000 euro.
Regime sanzionatorio
L’articolo 22 introduce un credito d’imposta pari al 30 per cento delle commissioni addebitate per transazioni effettuate con carte di pagamento a decorrere dal 1° luglio 2020.
Esso è riconosciuto a esercenti i cui ricavi e compensi riferiti all’anno d’imposta precedente non eccedano l’importo di 400.000 euro. L’agevolazione si applica nel rispetto della normativa europea sugli aiuti de minimis.
Soggetti beneficiari |
È riconosciuto agli esercenti attività di impresa, arte o professioni i cui ricavi e compensi riferiti all’anno d’imposta precedente non eccedano l’importo di 400.000 euro. |
Misura credito |
30 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate |
Modalità utilizzo credito |
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Il credito |
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Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti elettronici
L’articolo 15, comma 4, DL n.179/2012 ha introdotto dal 1° luglio 2014 l’obbligo, gravante sui soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi anche professionali, di accettare pagamenti effettuati con carte di debito (c.d. obbligo di POS). Successivamente, la legge n. 204 del 2015 (legge di stabilità per il 2016) ha esteso l’obbligo per i commercianti e i professionisti di accettare pagamenti anche mediante carte di credito, oltre che di debito, tranne nei casi di oggettiva impossibilità tecnica.
Art. 23, Dl 124/2019 disciplina le sanzioni amministrative per la violazione dell’obbligo, da parte di commercianti e professionisti, di accettare pagamenti con carte di debito o di credito.
L’importo della sanzione è fissato in 30 euro, aumentato del 4 per cento del valore della transazione. Non trova applicazione il pagamento in misura ridotta, previsto dalle disposizioni vigenti in materia di sanzioni amministrative.
Pertanto, l’esercente ha l’obbligo di accettare le carte di pagamento e che tale obbligo è assolto con l’accettazione di almeno una tipologia di carta di debito e di una tipologia di carta di credito.
Soggetti obbligati a POS |
Soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali. |
Violazione |
Mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento. |
Sanzione |
Sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento. |
Decorrenza |
A partire del 1° luglio 2020. |
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