Acquisto intracomunitario auto e motoveicoli. Novità decreto fiscale
La norma introdotta dal Decreto Fiscale, nuovo comma 9-bis dell’art.1 del D.L. 262/2006, dispone che la sussistenza delle condizioni di esclusione dal versamento IVA mediante modello F24-elementi identificativi (c.d. ELIDE) deve essere verificata dall’Agenzia delle Entrate. È stabilito pertanto l’obbligo di una preventiva verifica dell’Agenzia delle Entrate in tutti i casi in cui non è previsto il versamento dell’IVA, equiparando conseguentemente ai fini di tale controllo tutte le operazioni effettuate da soggetti titolari di partita IVA a quelle effettuate da soggetti consumatori finali.
L’attuale quadro operativo post decreto fiscale
Le misure di contrasto alle frodi nell’acquisto intracomunitario di autoveicoli e motoveicoli sono state introdotte nel tempo con la previsione di specifici adempimenti fiscali.
Previsione normativa |
Adempimento operativo |
Note |
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Art.1, comma 378 Legge 311/2004 |
Obbligo di trasmissione dei dati identificativi della transazione e del veicolo acquistato in Paesi dell’Unione europea. Sono obbligati i soggetti esercenti imprese, arti e professioni che devono provvedere alla comunicazione al Dipartimento per i trasporti prima dell’immatricolazione del veicolo.
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Si veda a tal proposito il decreto del 26 marzo 2018 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ha esteso l’obbligo di comunicazione al Dipartimento per i trasporti dei dati riepilogativi dell’operazione di acquisto, a qualsiasi titolo effettuata (soggetto Iva o privato), di autoveicoli, di motoveicoli e di rimorchi, nuovi o usati, provenienti da altri Paesi dell’Unione Europea; inoltre lo stesso decreto ha specificato l’obbligo di versamento dell’IVA mediante F24 ELIDE per i veicoli fiscalmente nuovi. |
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Art. 1, comma 9, del D.L. 262/2006
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Per gli operatori commerciali del settore auto, ai fini dell’immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso dai c.d mercati paralleli (rispetto a quelli ufficiali) la relativa richiesta deve essere corredata di copia del modello F24 recante per ciascun mezzo di trasporto, il numero di telaio e l’ammontare dell’IVA assolta in occasione della prima cessione interna. |
La disposizione in parola condiziona l’immatricolazione o la voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, nuovi ed usati, oggetto di acquisto intracomunitario di cui all’articolo 38 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, alla contestuale presentazione di copia del Modello F24 (ora F 24 elide, prima “F24 IVA immatricolazione auto UE”) |
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Con il Decreto Fiscale, come già anticipato in premessa, la sussistenza delle condizioni di esclusione dal versamento IVA mediante modello F24-elementi identificativi (c.d. ELIDE) deve essere verificata dall’Agenzia delle entrate.
Viene disposto l’obbligo di una preventiva verifica dell’Agenzia delle Entrate in tutti i casi in cui non è previsto il versamento dell’IVA, equiparando conseguentemente ai fini di tale controllo tutte le operazioni effettuate da soggetti titolari di partita IVA a quelle effettuate da soggetti consumatori finali.
In riferimento ai soggetti Iva, con le Circolari 14/e 2008 e 52/e 2008, l’Agenzia delle Entrate aveva già previsto specifiche attività preventive di verifica per le operazioni:
- in regime del margine (articoli 36-40 del D.L. 41/1995);
- aventi ad oggetto l’acquisto di veicoli strumentali.
L’ATTIVITA’ DI VERIFICA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE |
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Operazioni in regime del margine |
Circolare 14/e 2008 |
Operazioni per veicoli strumentali |
Circolare 52/e 2008 |
Con provvedimento ad hoc del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalità della predetta verifica disposta dal decreto fiscale.
RICORDA – Successivamente gli esiti del controllo sono trasmessi al Dipartimento per i trasporti che, in base all’articolo 4, comma 1 (lettere b) e c)) del decreto 26 marzo 2018, può immatricolare autoveicoli, motoveicoli e rimorchi provenienti da Stati dell’Unione europea solo se risultino trasmesse in via telematica dall’Agenzia delle entrate le informazioni disponibili relative all’assolvimento degli obblighi IVA da parte dei soggetti istanti nei confronti dei quali tali obblighi sussistano e se non risultino, al momento dell’istanza di immatricolazione, eventuali cause ostative derivanti da istruttoria su fenomeni di frode IVA connesse all’introduzione sul territorio nazionale dell’autoveicolo.
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