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Acquisto intracomunitario auto e motoveicoli. Novità decreto fiscale

da | Gen 10, 2020 | Aggiornamenti

Acquisto intracomunitario auto e motoveicoli. Novità decreto fiscale

La norma introdotta dal Decreto Fiscale, nuovo comma 9-bis dell’art.1 del D.L. 262/2006, dispone che la sussistenza delle condizioni di esclusione dal versamento IVA mediante modello F24-elementi identificativi (c.d. ELIDE) deve essere verificata dall’Agenzia delle Entrate. È stabilito pertanto l’obbligo di una preventiva verifica dell’Agenzia delle Entrate in tutti i casi in cui non è previsto il versamento dell’IVA, equiparando conseguentemente ai fini di tale controllo tutte le operazioni effettuate da soggetti titolari di partita IVA a quelle effettuate da soggetti consumatori finali.

L’attuale quadro operativo post decreto fiscale

Le misure di contrasto alle frodi nell’acquisto intracomunitario di autoveicoli e motoveicoli sono state introdotte nel tempo con la previsione di specifici adempimenti fiscali.

Previsione normativa

Adempimento operativo

Note

Art.1, comma 378 Legge 311/2004

Obbligo di trasmissione dei dati identificativi della transazione e del veicolo acquistato in Paesi dell’Unione europea. Sono obbligati i soggetti esercenti imprese, arti e professioni che devono provvedere alla comunicazione al Dipartimento per i trasporti prima dell’immatricolazione del veicolo.

 

Si veda a tal proposito il decreto del 26 marzo 2018 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ha esteso l’obbligo di comunicazione al Dipartimento per i trasporti dei dati riepilogativi dell’operazione di acquisto, a qualsiasi titolo effettuata (soggetto Iva o privato), di autoveicoli, di motoveicoli e di rimorchi, nuovi o usati, provenienti da altri Paesi dell’Unione Europea; inoltre lo stesso decreto ha specificato l’obbligo di versamento dell’IVA mediante F24 ELIDE per i veicoli fiscalmente nuovi.

Art. 1, comma 9, del D.L. 262/2006

 

Per gli operatori commerciali del settore auto, ai fini dell’immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso dai c.d mercati paralleli (rispetto a quelli ufficiali) la relativa richiesta deve essere corredata di copia del modello F24 recante per ciascun mezzo di trasporto, il numero di telaio e l’ammontare dell’IVA assolta in occasione della prima cessione interna.

La disposizione in parola condiziona l’immatricolazione o la voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, nuovi ed usati, oggetto di acquisto intracomunitario di cui all’articolo 38 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, alla contestuale presentazione di copia del Modello F24 (ora F 24 elide, prima “F24 IVA immatricolazione auto UE”)

VERSAMENTO ANTICIPATO IVA TRAMITE F24 ELIDE

SOGGETTI INTERESSATI

Operatori commerciali del settore auto (rivenditori abituali)

MERCATI DI AZIONE

Mercati paralleli a quelli ufficiali

DECORRENZA

Per i veicoli la cui comunicazione telematica di acquisto intracomunitario agli Uffici del Dipartimento dei Trasporti terrestri – prevista dall’articolo 1, comma 378, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è effettuata a decorrere dal 3 dicembre 2007.

TERMINE DI VERSAMENTO

Nel rispetto dei termini ordinari previsti per la liquidazione periodica del tributo e comunque entro il nono giorno lavorativo antecedente alla richiesta di immatricolazione del veicolo.

MODALITÀ DI VERSAMENTO

Tramite l’F24 ELIDE

Documenti di prassi

  • Provvedimenti, Agenzia delle entrate, n° prot. 166242 e n° prot. 166781 del 25 ottobre 2007; N° 2018/84332  del 19 aprile 2018;
  • Circolari 14/2008; 52/e 2008.

Con il Decreto Fiscale, come già anticipato in premessa, la sussistenza delle condizioni di esclusione dal versamento IVA mediante modello F24-elementi identificativi (c.d. ELIDE) deve essere verificata dall’Agenzia delle entrate.

Viene disposto l’obbligo di una preventiva verifica dell’Agenzia delle Entrate in tutti i casi in cui non è previsto il versamento dell’IVA, equiparando conseguentemente ai fini di tale controllo tutte le operazioni effettuate da soggetti titolari di partita IVA a quelle effettuate da soggetti consumatori finali.

In riferimento ai soggetti Iva, con le Circolari 14/e 2008 e 52/e 2008, l’Agenzia delle Entrate aveva già previsto specifiche attività preventive di verifica per le operazioni:

  • in regime del margine (articoli 36-40 del D.L. 41/1995);
  • aventi ad oggetto l’acquisto di veicoli strumentali.

L’ATTIVITA’ DI VERIFICA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Operazioni in regime del margine

Circolare 14/e 2008

Operazioni per veicoli strumentali

Circolare 52/e 2008

Con provvedimento ad hoc del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalità della predetta verifica disposta dal decreto fiscale.

RICORDA – Successivamente gli esiti del controllo sono trasmessi al Dipartimento per i trasporti che, in base all’articolo 4, comma 1 (lettere b) e c)) del decreto 26 marzo 2018, può immatricolare autoveicoli, motoveicoli e rimorchi provenienti da Stati dell’Unione europea solo se risultino trasmesse in via telematica dall’Agenzia delle entrate le informazioni disponibili relative all’assolvimento degli obblighi IVA da parte dei soggetti istanti nei confronti dei quali tali obblighi sussistano e se non risultino, al momento dell’istanza di immatricolazione, eventuali cause ostative derivanti da istruttoria su fenomeni di frode IVA connesse all’introduzione sul territorio nazionale dell’autoveicolo.

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