Hai bisogno di una consulenza fiscale? Prenota una consulenza

via Benedetto Croce, 19 Roma

Novità fiscali. Parte II

da | Feb 10, 2020 | Aggiornamenti

Premessa

Tra le diverse disposizioni contenute nella legge di bilancio 2020  rilevante importanza è stata data al nuovo credito d’imposta per la ricerca e sviluppo.

Art. 1, commi 198-209 della legge di bilancio 2020

L’art. 1, comma 209 della legge di bilancio 2020 ha modificato l’art. 3 del d.l. n. 145/2013 sostituendo le parole “fino a quello in corso al 31 dicembre 2020” con le seguenti “fino a quello in corso al 31 dicembre 2019”. In questo modo viene anticipata la cessazione dell’agevolazione contenuta nel citato art. 3 del d.l. n. 145/2013.

Contestualmente l’art. 1, commi da 198 a 208, introduce a decorrere dal periodo d’imposta 2020 un “nuovo” credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative.

Possono accedere al “nuovo” credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito d’impresa, che effettuano investimenti in una delle attività ammissibili. Sono escluse, invece, le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale ed altra procedura concorsuale o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

Le attività di ricerca e sviluppo ammissibili sono quelle di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come definite, rispettivamente, alle lettere m), q) e j) del paragrafo 1.3 del punto 15 della Comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, concernente ”Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione”.

In particolare, si tratta di:

  • lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni commerciali dirette;
  • ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità, da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o apportare un notevole migliora mento dei prodotti, processi o servizi esistenti;
  • l’acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l’utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati.

Sarà comunque un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da pubblicare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, a dettare i criteri per la corretta applicazione delle definizioni delle attività di ricerca ammesse al beneficio.

Sono ammissibili al beneficio fiscale:

  1. le spese per ricercatori e tecnici e in caso di giovani fino ai 35 anni, al primo impiego, in possesso di un dottorato o dottorandi, assunti a tempo indeterminato e impiegati in Italia, le spese concorrono per un importo pari al 150%;
  2. le quote di ammortamento, i canoni di locazione e altre spese relative ai beni materiali e ai software utilizzati per l’importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d’impresa relativo al periodo d’imposta di utilizzo e nel limite massimo complessivo pari al 30% delle spese di personale. Nel caso in cui i beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività dell’impresa, si considera solo la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle attività di ricerca e sviluppo;
  3. le spese per contratti di ricerca stipulati con soggetti esterni. Nel caso si tratti di università e istituti di ricerca residenti nel territorio dello Stato, le spese concorrono per un importo pari al 150%;
  4. le quote di ammortamento relative all’acquisto di privative industriali relative ad industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, nel limite massimo complessivo di 1.000.000,00 di euro e a condizione che siano utilizzate esclusivamente per lo svolgimento delle attività inerenti ai progetti;
  5. le spese per servizi di consulenza nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese di personale o di ricerca esterna, senza tenere conto delle maggiorazioni;
  6. le spese per materiali, forniture e altri prodotti anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30% delle spese di personale o di ricerca esterna.

Il credito è riconosciuto nelle seguenti misure:

  • Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione e subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti.
  • Non si applicano i limiti generali (i.e. 700.000,00 euro previsto dall’art. 1, comma 53 della legge n. 244/2007) ed i limiti speciali di utilizzo (i.e. 250.000,00 euro previsto dall’art. 34 della legge n. 338/2000); tuttavia, il credito non può essere ceduto o trasferito, neanche all’interno del consolidato fiscale.

In merito agli obblighi documentali, i soggetti che intendono usufruire di tale credito d’imposta sono tenuti:

  • ad ottenere la certificazione dell’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
  • a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti in corso di realizzazione. Tale relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa; inoltre, per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività;
  • ad effettuare un’apposita comunicazione al Ministero dello sviluppo economico le cui modalità, contenuti e termini verranno stabiliti con apposito decreto del Ministero stesso.

 

0 commenti