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Novità fiscali. Parte IV

da | Mar 17, 2020 | Aggiornamenti

Premessa

Tra le diverse disposizioni contenute nella legge di bilancio 2020  rilevante sono stati i cambiamenti relativi alle compensazioni dei crediti.

Accollo del debito d’imposta altrui e divieto di compensazione (art. 1 del decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020)

L’art. 1 del decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020 stabilisce che, in caso di accollo del debito d’imposta altrui, il soggetto accollante non potrà liquidare il debito utilizzando in compensazione i propri crediti.

In tal caso, infatti, il versamento si considera non eseguito e gli atti di recupero dell’importo potranno essere notificati entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentata la delega di pagamento.

In particolare, il soggetto accollante verrà sanzionato, ai sensi dell’art. 13, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 471/1997, nella misura del 30% del credito utilizzato ovvero dal 100% al 200% qualora il credito utilizzato sia considerato inesistente. Inoltre, per il soggetto accollato è stabilita una sanzione dal 30% al 100% dell’importo non versato, con responsabilità solidale dell’accollante.

Cessazione Partita Iva e inibizione delle compensazioni (art. 3 del decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020)

L’art. 2 del decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020 introduce il divieto di utilizzare in compensazione i crediti da parte dei contribuenti ai quali sia stato notificato da parte dell’Agenzia delle entrate il:

  • provvedimento di cessazione della partita IVA (in tal caso il divieto di compensazione si applica ai crediti di qualsiasi natura ed importo);
  • provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca dati VIES (in tal caso il divieto di compensazione si applica ai soli crediti IVA).

Tali crediti potranno essere esclusivamente oggetto di richiesta di rimborso.

Compensazioni dei crediti relativi a imposte dirette e irap (art. 3 del decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020)

Per effetto dell’art. 3 del decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020 viene:

  1. esteso ai crediti utilizzati in compensazione tramite modello F24 per importi superiori a 5.000 euro annui, relativi alle imposte sui redditi e all’IRAP (comprese le addizionali e le imposte sostitutive), l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito. Si ricorda, infatti, che in precedenza tale obbligo era previsto solo per l’utilizzo in compensazione dei crediti Iva;
  2. introdotto l’obbligo, anche per i soggetti non titolari di partita Iva, di presentare i modelli F24 che contengono compensazioni dei crediti tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate.

Con riferimento al punto sub i), le nuove disposizioni si applicano ai crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, ossia ai crediti sorti nelle dichiarazioni IRAP 2020 e redditi SC 2020 (relative al periodo d’imposta 2019), che potranno essere utilizzati in compensazione solamente a decorrere dal decimo giorno successivo alla presentazione dei rispettivi modelli.

Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del Reverse Charge (art. 4 del decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020)

L’art. 4, comma 1 del decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020 introduce l’art. 17-bis nel d.lgs. n. 241/1997, intitolato “ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell’illecita somministrazione di manodopera”.

Tale norma prevede che spetta alle imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici l’obbligo di versare le ritenute sui redditi da lavoro dipendente e assimilati per i lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’opera, senza poterle compensare con i propri crediti, qualora l’importo complessivo (annuo) dell’opera superi i 200.000,00 euro e sia caratterizzata dal prevalente utilizzo di manodopera.

Il soggetto committente, invece, ha l’obbligo di verificare che il suddetto adempimento venga rispettato e, in caso di mancato versamento delle ritenute da parte delle imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici, deve sospendere il pagamento dei corrispettivi e darne comunicazione all’Agenzia delle entrate.

Al fine di consentire la verifica degli adempimenti da parte del committente, le imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici devono trasmettere, tramite posta elettronica certificata ed entro cinque giorni dalla data del pagamento, (a) un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere e servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato, l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione ed il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di detto lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente ed (b) i modelli F24 utilizzati per il pagamento delle ritenute.

Le norme introdotte con il nuovo art. 17-bis, si applicano a partire dal 1° gennaio 2020 (cfr. art. 4, comma 2 del decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020).

*Il successivo comma 3 dell’art. 4 del decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020 (tramite l’introduzione della lettera a-quinquies) all’art. 17 del d.p.r. n. 633/1972) estende il regime del reverse charge anche alle prestazioni di servizi rese tramite contratti di appalto, subappalto e affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, qualora vi sia un prevalente utilizzo di manodopera.

Tuttavia, l’efficacia di tale disposizione è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell’Unione europea, dell’autorizzazione di una specifica misura di deroga alla direttiva 2006/112/CE.

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