Hai bisogno di una consulenza fiscale? Prenota una consulenza

via Benedetto Croce, 19 Roma

DL Cura Italia: gli aiuti alle imprese

da | Mar 24, 2020 | Aggiornamenti

Premessa

Il Governo ha attuato un nuovo decreto legge, il “Cura Italia”, contenente misure economiche destinate a famiglie, imprese e lavoratori per fronteggiare l’emergenza che sta interessando il territorio nazionale a causa del Covid-19. Analizziamo nel dettaglio le disposizioni del DL n.18/2020 riservate alle imprese.

Fondo centrale di garanzia PMI

Fino al 18 dicembre 2020 (9 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto) si applicano le seguenti misure:

  • la garanzia è concessa a titolo gratuito;
  • l’importo massimo garantito per singola impresa è elevato a 5 milioni di euro;
  • per gli interventi di garanzia diretta, la percentuale di copertura è pari all’80 per cento dell’ammontare di ciascuna operazione di finanziamento per un importo massimo garantito per singola impresa di 500.000 euro. Per gli interventi di riassicurazione la percentuale di copertura è pari al 90 per cento dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell’80 per cento e per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro;
  • sono ammissibili alla garanzia del Fondo anche operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, a condizione che il soggetto finanziatore conceda nuova finanza per almeno 10% del debito residuo;
  • le Amministrazioni e i soggetti titolari di Sezioni speciali del Fondo o di programmi UE che ne integrano le risorse o l’operatività possono assicurare il loro apporto ai fini dell’innalzamento della percentuale massima garantita dal Fondo sino al massimo dell’80 percento in garanzia diretta e del 90 percento in riassicurazione;
  • allungamento automatico della garanzia nell’ipotesi di moratoria o sospensione del finanziamento, prevista per norma o su base volontaria, correlata all’emergenza coronavirus;
  • la valutazione per l’accesso al Fondo è effettuata esclusivamente sul modulo economico finanziario, con esclusione del modulo “andamentale” consentendo così di ammettere al Fondo anche imprese che registrano tensioni col sistema finanziario in ragione della crisi connessa all’epidemia;
  • Non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento per tutte le operazioni al di sotto di una soglia fisiologica di operazioni deliberate e non perfezionate;
  • la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti  per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico – alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a € 500.000;
  • per le garanzie su specifici portafogli di finanziamenti dedicati a imprese danneggiate dall’emergenza Covid-19, o appartenenti, per almeno il 60 per cento, a specifici settori/filiere colpiti dall’epidemia, la quota della tranche junior coperta dal Fondo può essere elevata del 50 per cento, ulteriormente incrementabile del 20 per cento in caso di intervento di ulteriori garanti;
  • sono ammissibili alla garanzia del fondo nuovi finanziamenti a 18 mesi meno un giorno di importo non superiore a 3 mila euro a favore di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni assoggettati la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata. In favore di tali soggetti beneficiari l’intervento del Fondo è concesso gratuitamente e senza valutazione;
  • sono prorogati per 3 mesi tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo;
  • Sono estese anche al settore dell’agricoltura e della pesca le disposizioni in materia di Fondo centrale di garanzia per le PMI, attraverso le specifiche garanzie rilasciate da ISMEA.

OSSERVA – la facoltà di contribuire ad incrementare la dotazione del Fondo PMI viene esteso anche a soggetti privati.

Misure di sostegno finanziario alle imprese

Per le società che effettuano entro il 31 dicembre 2020 cessioni di crediti vantati nei confronti di debitori inadempienti, viene introdotta la possibilità di trasformare in credito d’imposta una quota di DTA riferite a perdite riportabili non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell’articolo 84 del TUIR, e importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto legge 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che alla data della cessione dei crediti non siano stati ancora computati in diminuzione, usufruiti o dedotti dal reddito imponibile.

La quota massima di DTA trasformabili in credito d’imposta è determinata in funzione dell’ammontare massimo di componenti cui esse si riferiscono. A tal fine, viene posto un limite ai componenti che possono generare DTA trasformabili, pari al 20% del valore nominale dei crediti ceduti.

Allo stesso tempo è posto un limite di 2 miliardi di euro di valore nominale ai crediti complessivamente ceduti entro il 31 dicembre 2020 che rilevano ai fini della trasformazione; per i soggetti appartenenti a gruppi, il limite si intende calcolato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate da soggetti appartenenti allo stesso gruppo.

OSSERVA – la trasformazione in credito d’imposta può avere luogo anche se le DTA non sono state iscritte in bilancio e avviene alla data della cessione dei crediti.

Dalla data di efficacia della cessione dei crediti il cedente non potrà più portare in compensazione dei redditi le perdite, né dedurre o usufruire tramite credito d’imposta l’eccedenza del rendimento nozionale, corrispondenti alla quota di DTA trasformabili in credito d’imposta ai sensi della disposizione in esame.

I crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione non sono produttivi di interessi e possono essere:

  • utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione;
  • ceduti;
  • chiesti a rimborso.

I crediti d’imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell’IRAP.

Le società che vogliono procedere alla trasformazione di DTA in credito d’imposta ai sensi della disposizione in esame, devono esercitare l’opzione di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119. L’opzione, se non già esercitata, deve essere esercitata entro la chiusura dell’esercizio in corso alla data in cui ha effetto la cessione dei crediti; l’opzione ha efficacia a partire dall’esercizio successivo a quello in cui ha effetto la cessione.

La conversione delle DTA non risulta applicabile alle società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto, ovvero lo stato di insolvenza.

La trasformazione non è applicabile alle cessioni di crediti effettuate tra società che sono tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile oppure alle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.

Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19

La misura consiste in una moratoria straordinaria volta ad aiutare le microimprese e le piccole e medie imprese a superare la fase più critica della caduta produttiva connessa con l’epidemia Covid-19, riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell’economia.

In relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, le imprese possono avvalersi dietro presentazione di apposita comunicazione delle seguenti misure di sostegno finanziario:

  • per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, al 17 marzo 2020, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;
  • per i prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati alle medesime condizioni;
  • il pagamento delle rate di prestiti con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 è sospeso fino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, secondo modalità che assicurino la continuità degli elementi accessori dei crediti oggetto della misura e non prevedano, dal punto di vista attuariale, nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti.

Le imprese sono tenute ad autocertificare una riduzione parziale o totale dell’attività quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia.

NOTA BENE Possono beneficiare di tali misure le Imprese che al 17 marzo 2020 non siano non siano segnalate dall’intermediario in una delle situazioni che qualificano il credito come “deteriorato”.

La moratoria può essere richiesta dalle microimprese e dalle imprese di piccola e media dimensione aventi sede in Italia. 

Le operazioni oggetto delle misure di sostegno sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia di un’apposita sezione speciale del Fondo Centrale di Garanzia per le piccole e medie imprese (“il Fondo”). Per avvalersi di tale garanzia, il soggetto finanziatore inoltra una semplice richiesta telematica con indicazione dell’importo massimo garantito.

Supporto alla liquidità delle imprese colpite dall’emergenza epidemiologica mediante meccanismi di garanzia

La disposizione è finalizzata a supportare la liquidità delle imprese nel contesto dell’emergenza epidemiologica da “Covid-19”.

La disposizione consente:

  • alle banche, con il supporto di Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP), di erogare più agevolmente finanziamenti alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata emergenza;
  • a CDP, di supportare le banche che erogano i predetti finanziamenti tramite specifici strumenti quali plafond di provvista e/o garanzie di portafoglio, anche di prima perdita, rispetto alle esposizioni assunte dalle banche stesse;
  • allo Stato, di concedere “controgaranzie” fino ad un massimo dell’80% delle esposizioni assunte da CDP e a condizioni di mercato, con un evidente effetto moltiplicativo delle risorse a disposizione del sistema.

Misure in favore del settore agricolo e della pesca

Viene istituito un Fondo per la copertura totale degli interessi passivi su finanziamenti bancari destinati al capitale circolante e alla ristrutturazione dei debiti, per la copertura dei costi sostenuti per interessi maturati negli ultimi due anni su mutui contratti dalle medesime imprese, nonché per l’arresto temporaneo dell’attività di pesca.

Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali saranno definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo, nel rispetto delle disposizioni relative agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo.

La stessa norma prevede, inoltre, la possibilità di aumentare dal 50 per cento al 70 per cento la percentuale degli anticipi spettanti alle imprese che hanno diritto di accedere ai contributi PAC.

Credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro

Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, viene introdotto un credito d’imposta a favore di tutti gli esercenti attività d’impresa, arte o professione.

L’agevolazione spetta, per il periodo d’imposta 2020, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un importo massimo di 20.000 euro.

Entro il 17 aprile 2020 con apposito decreto del MISE verranno stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta.

Credito d’imposta per botteghe e negozi

Ai soggetti esercenti attività d’impresa è concesso un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione di marzo 2020 di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (e cioè negozi e botteghe).

La misura non si applica alle attività che sono state identificate come essenziali, tra cui farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari di prima necessità, elencate negli allegati 1 e 2 del DPCM dell’11 marzo 2020.

L’Amministrazione Finanziaria, con la Risoluzione n.13 del 20.03.2020, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta del canone di locazione del mese di marzo, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, ha istituito il seguente codice tributo:

  • “6914” denominato “Credito d’imposta canoni di locazione botteghe e negozi – articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18”.

Il codice tributo “6914” è utilizzabile a decorrere dal 25 marzo 2020.

Incentivi fiscali per erogazioni liberali per il sostegno dell’emergenza da Covid-19

Le erogazioni liberali in denaro e natura, a sostegno delle misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-19, effettuate da soggetti titolari di reddito d’impresa, a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro sono integralmente deducibili dal reddito d’impresa e non si considerano destinate a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.

Ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, le erogazioni liberali sono deducibili nell’esercizio in cui avviene il versamento.

Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario

I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 e per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.

I datori di lavoro hanno l’obbligo di informazione, consultazione ed esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.

La domanda deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

Il comma 5 dell’art. 19 del Decreto armonizza i trattamenti del Fondo di integrazione salariale previsti per i lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti che occupano meno di 15 dipendenti. Il disposto normativo in esame istituisce l’Assegno ordinario anche per le imprese con più di 5 dipendenti, verso le quali il Fondo di integrazione salariale era tenuto a garantire il solo Assegno di solidarietà. L’ampliamento dei destinatari dell’Assegno ordinario erogato dal Fondo di integrazione 27 salariale, però, non viene prescritto in via definitiva, ma resta collegato alle richieste di trattamento riconducibile all’emergenza epidemiologica da COVID-19, nell’arco temporale che va dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, per la durata massima di nove settimane. Su istanza del datore di lavoro il predetto trattamento può essere concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS.

Misure straordinarie urgenti a sostegno della filiera della stampa

Per contrastare la crisi degli investimenti pubblicitari è disposto che solo per il 2020 il credito d’imposta c.d. Bonus pubblicità è concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti già contemplati, nella misura unica del 30 per cento del valore degli investimenti effettuati (e non già entro il limite del 75 per cento dei soli investimenti incrementali).

Ai fini della concessione del credito d’imposta si applicano le norme del DPCM 90/2018; l’agevolazione è riconosciuta in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell’Unione europea ed entro il limite massimo di 60 milioni di euro in ragione d’anno, che costituisce tetto di spesa.

NOTA BENE – per consentire alle imprese di poter accedere al nuovo regime fin dall’anno in corso, solo per il 2020 la comunicazione telematica deve essere presentata dal 1° al 30 settembre del medesimo anno, con un differimento di sei mesi rispetto alla procedura vigente in via ordinaria, secondo le modalità già previste. Restano comunque valide le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2020.

Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria

Le aziende che alla data di entrata in vigore del DL 23 febbraio 2020, n. 6, hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale per un periodo non superiore a 9 settimane. La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinario già in corso. La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie a totale copertura dell’orario di lavoro.

La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale è subordinata alla sospensione degli effetti della concessione della cassa integrazione straordinaria precedentemente autorizzata, non essendo necessaria l’interruzione 28 della stessa. L’integrazione salariale straordinaria, dunque, potrà essere riattivata al termine del periodo utile di CIGO COVID-19.

Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso

I datori di lavoro, iscritti al Fondo di integrazione salariale, che alla data di entrata in vigore del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 hanno in corso un assegno di solidarietà, possono presentare domanda di concessione dell’assegno ordinario per un periodo non superiore a nove settimane.

OSSERVA – la concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce l’assegno di solidarietà già in corso. La concessione dell’assegno ordinario può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell’assegno di solidarietà a totale copertura dell’orario di lavoro.

Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga

I datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti possono ricorrere, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane. Ai lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.

NOTA BENE – L’accordo sindacale non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti. Sono esclusi i datori di lavoro domestico.

Smart working

Le aziende, laddove compatibile con lo svolgimento della prestazione lavorativa, sono tenute ad attuare misure di contenimento dell’emergenza economica, adottando lo strumento dello Smart Working, in deroga alle disposizioni previste dall’articolo 19 della legge n. 81/2017.

Nello specifico è stata chiarita la possibilità di utilizzare lo strumento, su tutto il territorio nazionale, in maniera automatica e in assenza di preventiva sottoscrizione di accordo scritto tra le parti, in via provvisoria e fino al 3 aprile 2020.

Con questa previsione normativa, viene data la possibilità, sia per la pubblica amministrazione sia per i soggetti privati, di convertire il normale svolgimento della prestazione lavorativa, in lavoro agile, in deroga all’obbligo di sottoscrivere un accordo “one to one” tra impresa e lavoratore coinvolto, fermi restando gli obblighi di informazione e formazione.

  • Il datore di lavoro interessato, dovrà in ogni caso comunicare l’inizio della prestazione in modalità agile sul sito del Ministero, ma avrà la possibilità accedere alla procedura semplificata, disponibile a questo link:

https://servizi.lavoro.gov.it/ModalitaSemplificataComunicazioneSmartWorking/

  • In pochissimi passaggi si avrà la possibilità di rendere la comunicazione, scaricando direttamente dalla procedura il file in excel per caricare l’elenco dei lavoratori interessati.

NOTA BENE – Oltre alla comunicazione, dovrà essere consegnata al dipendente anche l’informativa sull’APPLICAZIONE DEL LAVORO AGILE EX ART, 2 co. 1 lett. r) – DPCM 08/03/2020.

Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società

In deroga agli artt. 2364 e 2478-bis c.c. o alle diverse disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria delle società potrà essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

Con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, e le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le assemblee si potranno svolgere, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano:

  • l’identificazione dei partecipanti,
  • la loro partecipazione
  • e l’esercizio del diritto di voto,

senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

Le S.r.l. possono consentire, anche in deroga al codice civile o alle disposizioni statutarie, che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

Le S.p.A. quotate possono designare il rappresentante previsto dall’articolo 135-undecies del TUF, per le assemblee ordinarie o straordinarie, anche se lo statuto disponga diversamente.

NOTA BENE – le stesse società potranno inoltre prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato al quale possono essere conferite anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell’articolo 135-novies del TUF. Tale disposizione si applica anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante.

Il termine per il conferimento della delega è fissato al secondo giorno precedente la data di prima convocazione dell’assemblea.

Le disposizioni del presente articolo si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 oppure entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativa all’ epidemia da COVID-19. 

 

0 commenti