Premessa
Il Governo ha attuato un nuovo decreto legge, il “Cura Italia”, contenente misure economiche destinate a famiglie, imprese e lavoratori per fronteggiare l’emergenza che sta interessando il territorio nazionale a causa del Covid-19. Analizziamo nel dettaglio le disposizioni del DL n.18/2020 riservate a famiglie e lavoratori.
Attuazione del Fondo solidarietà mutui “prima casa”, c.d. “Fondo Gasparrini”
Tale Fondo di solidarietà consente ai titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate, fino a 18 mesi, al verificarsi di specifiche situazioni di temporanea difficoltà.
Fino al 18 dicembre 2020 (9 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto) possono accedere al Fondo anche i lavoratori autonomi e i liberi professionisti. Tali soggetti dovranno autocertificare di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus.
NOTA BENE – Per l’accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’ISEE.
Nel caso di mutui concessi da intermediari bancari o finanziari, il Fondo istituito per i mutui prima casa, su richiesta del mutuatario che intende avvalersi della facoltà di sospendere il pagamento delle rate, presentata per il tramite dell’intermediario medesimo, provvede al pagamento degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione.
Incentivi fiscali per erogazioni liberali per il sostegno dell’emergenza da Covid-19
Le erogazioni liberali in denaro e natura, a sostegno delle misure di contrasto all’emergenza
epidemiologica da COVID-19, effettuate da effettuate dalle persone fisiche, a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro spetta una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%. La detrazione non può essere di importo superiore a 30.000 euro.
Proroga dei termini di presentazione delle domande di disoccupazione agricola nel 2020
Per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e per le figure equiparate di cui all’art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334, ovunque residenti o domiciliati sul territorio nazionale, il termine per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola (che, secondo la normativa vigente deve essere presentata entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione, pena la decadenza dal diritto) è prorogato, solo per le domande in competenza 2019, al 1° giugno 2020.
Proroga dei termini in materia di disoccupazione NASpI e DIS-COLL
Sono allungati da 68 a 128 giorni i termini di decadenza per la presentazione delle domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL per gli eventi di cessazione involontaria dall’attività lavorativa verificatisi nell’anno 2020.
OSSERVA – per le domande presentate oltre il termine ordinario viene fatta salva la decorrenza della prestazione dal 68° giorno successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro. Sono ampliati altresì di 30 giorni i termini previsti per la presentazione della domanda di incentivo all’autoimprenditorialità nonché i termini per l’assolvimento degli obblighi informativi posti a carico del lavoratore.
Multe, Rc auto e contributi lavoratori domestici
Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica COVID-19 e il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia con il costante incremento dei casi su tutto il territorio nazionale, al fine di consentire il rispetto delle norme igienico-sanitarie previste dalla vigente normativa volte a contenere il diffondersi della pandemia, in via del tutto eccezionale e transitoria, il pagamento delle multe stradali, dal 17 marzo e fino al 31 maggio 2020, è ridotta del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione.
Fino al 31 luglio 2020 il termine entro cui l’impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il contratto assicurativo fino all’effetto della nuova polizza, è prorogato di ulteriori 15 giorni. Pertanto, le polizze saranno valide un mese oltre la scadenza.
Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria già versati. I versamenti sospesi andranno effettuati entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Revisione auto e documenti d’identità
In considerazione dello stato di emergenza nazionale è autorizzata fino al 31 ottobre 2020 la circolazione dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di visita e prova ovvero alle attività di revisione. La validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità, rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente 17 marzo 2020 è prorogata al 31 agosto 2020. La validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.
Premio ai lavoratori dipendenti
Ai lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati, che possiedono un reddito complessivo non superiore a 40.000 euro nell’anno precedente, i quali, durante il periodo di emergenza sanitaria COVID-19, continuino a prestare servizio nella propria sede di lavoro nel mese di marzo 2020, spetta un premio che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.
L’incentivo è riconosciuto in via automatica a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.
I sostituti d’imposta recuperano il premio erogato mediante l’istituto della compensazione.
Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata e i lavoratori autonomi, per emergenza COVID -19
Per fronteggiare l’emergenza sanitaria e in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, il Governo ha istituito speciali congedi validi per:
- i lavoratori dipendenti del settore privato,
- i lavoratori iscritti alla Gestione separata
- i lavoratori autonomi.
Limitatamente all’anno 2020, a decorrere dal 5 marzo e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a 15 giorni, viene concesso:
- nei confronti dei genitori lavoratori dipendenti del settore privato, per i figli di età non superiore ai 12 anni, uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa. Gli eventuali periodi di congedo parentale non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale;
- nei confronti dei genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, per i figli di età non superiore ai 12 anni, uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità.
OSSERVA – la medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.
La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di 15 giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
NOTA BENE – Il limite di età di cui dei 12 anni non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale
I genitori, lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa. Il datore di lavoro è tenuto ad osservare il divieto di licenziamento e il diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Le disposizioni descritte trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari.
In alternativa ai congedi, a decorrere da 17 marzo 2020, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia. Il bonus è riconosciuto anche nei confronti dei lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.
Le modalità operative per accedere al congedo, ovvero, al bonus saranno stabilite dall’INPS previa apposita circolare operativa.
Estensione durata permessi retribuiti Legge 104
Viene incrementato il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di ulteriori complessive 12 giornate condizionandone, però, la fruizione nei mesi di marzo e aprile 2020.
Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato
Le misure già previste dall’art. 23, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7, per i genitori lavoratori del settore privato vengono estesi anche a quelli del settore pubblico. L’erogazione dell’indennità, nonché l’indicazione delle modalità di fruizione del congedo sono a cura dell’amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro.
Per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, nonché dipendenti dalla Polizia di Stato, il bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per l’assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età, in alternativa ai congedi parentali straordinari retribuiti, è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 1.000,00 euro.
Indennità
È riconosciuta un’indennità una tantum di ammontare pari a 600 euro in favore delle seguenti categorie di lavoratori:
- liberi professionisti titolari di partita iva (attiva alla data del 23 febbraio 2020) e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (attivi alla medesima data), iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della n. 335/1995, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- co.co.co. che svolgono attività in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche;
- lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla medesima data;
- operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo;
- lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione Le indennità non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), non sono tra esse cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.
Le indennità sono erogate dall’INPS previa presentazione di apposita domanda.
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