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DL Liquidità: finanziamenti ad imprese con garanzia dello Stato

da | Apr 17, 2020 | Aggiornamenti

Premessa

Il DL Liquidità n.23/2020, vista la straordinaria urgenza, ha introdotto importanti misure a sostegno della liquidità delle imprese danneggiate dall’emergenza del COVID-19. In particolare, è stata approvata una misura straordinaria per rilasciare un plafond di garanzie dello Stato che consentirà di far fronte all’emergenza legata alla diffusione del Covid-19 e dei suoi impatti sull’operatività delle imprese.

Le misure volte ad erogare la liquidità necessarie per le imprese colpite dalla crisi sono:

  • da un lato, il potenziamento del Fondo centrale di garanzia PMI, ora applicabile alle imprese fino a 499 dipendenti e ai professionisti, e che, appunto, verrà utilizzato per l’erogazione di finanziamenti alle aziende di piccole e medie dimensioni;
  • dall’altro, l’intervento da parte di SACE S.p.a. (gruppo Cassa Depositi e Prestiti) per la concessione di garanzie fino al 31 dicembre 2020 a favore delle banche e degli istituti di credito che erogheranno finanziamenti anche a favore di imprese di più grandi dimensioni.

È inoltre previsto un forte snellimento delle procedure burocratiche per accedere alle garanzie concesse dal Fondo, che agirà su tre direttrici principali:

  • per importi fino a 25.000 euro (importo non superiore al 25% dei ricavi):
    1. il prestito sarà erogato senza alcuna valutazione del merito di credito;
    2. l’importo sarà coperto al 100% da garanzia pubblica.
  • per importi fino a 800.000 euro (importo non superiore al 25% dei ricavi):
    1. previa valutazione del merito di credito;
    2. con una garanzia a copertura fino al 100%, di cui però il 90% da parte dello Stato e il 10% da parte di Confidi.
  • per importi fino a 5.000.000 di euro:
    1. previa valutazione del solo modulo economico-finanziario pre-crisi, ma senza valutazione andamentale;
    2. con garanzia al 90% dell’importo erogato. 

Fondo PMI: procedura semplificata per finanziamenti fino a 25.000 euro

Il Decreto Liquidità ha apportato delle modifiche anche al Fondo centrale di garanzia PMI, rispetto a quanto già disposto con il DL Cura Italia, tra cui:

  • gratuità della garanzia;
  • garanzia concessa senza valutazione del soggetto beneficiario;
  • innalzamento percentuali di copertura della garanzia (vedi tabella seguente)*;
  • l’estensione dell’operatività alle imprese con numero di dipendenti non superiore a 499;
  • l’innalzamento della percentuale di copertura della garanzia diretta al 90 per cento dell’ammontare di ciascuna operazione finanziaria, previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell’articolo 108 del TFUE;
  • la garanzia è concessa anche alle imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale, hanno stipulato accordi di ristrutturazione, purché, alla data del 9 aprile 2020 le loro esposizioni non siano più in una situazione che ne determinerebbe la classificazione come esposizioni deteriorate.
Limite ricavi beneficiario durata fin. periodo preammortamento importo max fin. importo garanzia diretta importo garanzia in riassicurazione Valutazione beneficiario
no limite fino a 72 mesi 24 mesi 25% dei ricavi fino a un Max € 25.000 100 % 100 %  

nessuna valutazione

€ 3.200.000     25% dei ricavi fino a un Max € 800.000 100% di cui: 90% garanzia statale + 10% garanzia confidi o di altro fondo  
no limite fino a 72 mesi   Uno tra i seguenti importi:

· doppio spesa salariale 2019;

· 25% ultimo fatturato;

· fabbisogno per capitale esercizio e investimento a 18 mesi

90% 100%

Una delle modifiche più rilevanti risiede nell’erogazione di finanziamenti fino a 25.000 euro per PMI, artigiani, autonomi e professionisti, i quali potranno beneficiare di una garanzia dello Stato a copertura pari al 100% dell’importo erogato nonché della semplificazione delle procedure.

Infatti, previa autorizzazione della Commissione europea, sono ammissibili alla garanzia del Fondo, con copertura al 100 percento sia in garanzia diretta sia in riassicurazione, i nuovi finanziamenti in favore di PMI e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata, purché tali finanziamenti prevedano:

  • l’inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall’erogazione e una durata fino a 72 mesi;
  • un importo non superiore al 25 percento dell’ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, come autocertificazione (comunque, non superiore a 25.000,00 euro).

Per accedere al finanziamento, occorre compilare un apposito modulo di richiesta, da trasmettere anche mediante indirizzo di posta elettronica non certificata, unitamente ad una copia del documento di identità del sottoscrittore.

Quindi, il soggetto richiedente dovrà autocertificare il possesso dei seguenti requisiti:

  • rispetto dei parametri dimensionali: deve trattarsi di imprese fino a 500 dipendenti, artigiani, lavoratori autonomi e professionisti;
  • danneggiamento dell’attività d’impresa del soggetto beneficiario dovuto all’emergenza COVID-19 (sul punto, non viene specificato come debba essere poi dimostrato il danno subìto);
  • ammontare dei ricavi risultanti dall’ultimo bilancio approvato o dichiarazione presentata, ai fini del calcolo dell’importo massimo erogabile coperto da garanzia (pari al 25%).

Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese

Per le imprese di grandi dimensioni e le PMI, inclusi lavoratori autonomi e liberi professionisti, che abbiano esaurito la propria capacità di accesso al Fondo centrale di Garanzia, si prevede la concessione fino al 31 dicembre 2020 di una garanzia di SACE (s.p.a. del gruppo italiano Cassa Depositi e Prestiti, specializzata nel settore assicurativo-finanziario) sui finanziamenti bancari accordati alle seguenti condizioni:

  • durata non superiore a 6 anni, con possibilità di avere fino a 24 mesi di pre-ammortamento;
  • impresa beneficiaria non inclusa nella categoria delle imprese in difficoltà e non avente esposizioni deteriorate, salvo quelle maturate da febbraio 2020;
  • importo garantito non superiore al maggiore tra il 25% del fatturato annuo dell’impresa del 2019, e il doppio dei costi del personale dell’impresa relativi al 2019;
  • impegno dell’impresa beneficiaria a non approvare la distribuzione di dividendi nei dodici mesi successivi all’erogazione del finanziamento e di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.

Possono beneficiare delle garanzie della SACE le imprese di qualsiasi dimensione e settore di attività (inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA), con i seguenti requisiti:

  • imprese aventi sede in Italia con destinazione dei finanziamenti richiesti verso stabilimenti italiani
  • imprese che alla data del 31 dicembre 2019, non sono classificate nella categoria delle imprese in difficoltà;
  • imprese che alla data del 29 febbraio 2020, non hanno nei confronti del settore bancario esposizioni deteriorate;
  • imprese che hanno già utilizzato il Fondo di Garanzia fino a completa capienza.

L’impresa che beneficia della garanzia, inoltre, deve assumere l’impegno:

  • per sé e per ogni altra impresa che faccia parte del medesimo gruppo a cui essa appartiene, di non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel 2020;
  • di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.

Il finanziamento verrà erogato dalle banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e dagli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, garantito da SACE e controgarantito dallo Stato, e avrà come limite di importo:

  • 25% del fatturato 2019, come risultante dal bilancio approvato ovvero dalla dichiarazione fiscale (Ai fini della verifica del suddetto limite, qualora la medesima impresa sia beneficiaria di più finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui al presente articolo ovvero di altra garanzia pubblica, gli importi di detti finanziamenti si cumulano. Qualora la medesima impresa, ovvero il medesimo gruppo quando la prima è parte di un gruppo, siano beneficiari di più finanziamenti assistiti dalla garanzia, gli importi di detti finanziamenti si cumulano.);
  • il doppio dei costi del personale dell’impresa relativi al 2019 (Qualora l’impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018, si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di attività, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell’impresa.), come risultanti dal bilancio ovvero dai dati certificati se l’impresa non ha ancora approvato il bilancio.

NOTA BENE potranno essere richiesti anche più finanziamenti dalla stessa impresa, ma il cumulo deve comunque rispettare i predetti limiti.

Il costo complessivo per il richiedente sarà costituito dal costo di finanziamento specifico e dal costo della garanzia.

RICORDA – il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia.

Procedura di accesso alla garanzia

È prevista una procedura “semplificata” per il rilascio della garanzia in favore di imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e con un ammontare del fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro, che è la seguente:

  1. L’impresa richiede alla banca (o altro soggetto abilitato all’esercizio del credito) di sua fiducia un finanziamento con garanzia dello Stato
  2. Il soggetto finanziatore verifica i criteri di eleggibilità, effettua istruttoria creditizia e, in caso di esito positivo del processo di delibera, inserisce la richiesta di garanzia nel portale online di SACE
  3. SACE processa la richiesta e, riscontrato l’esito positivo del processo di delibera, le assegna un Codice Unico Identificativo (CUI) ed emette la garanzia, controgarantita dallo Stato
  4. Il soggetto finanziatore eroga al richiedente il finanziamento richiesto con la garanzia di SACE controgarantita dallo Stato

Per le imprese con fatturato e dipendenti superiori alle predette soglie, l’emissione della garanzia da parte di SACE potrà essere effettuata solamente a seguito di un processo istruttorio interno e alla conseguente approvazione tramite Decreto del MEF, tenendo in considerazione il ruolo che l’impresa svolge rispetto ai seguenti profili in Italia:

  • contributo allo sviluppo tecnologico;
  • appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti;
  • incidenza su infrastrutture critiche e strategiche;
  • impatto su livelli occupazionali e mercato del lavoro;
  • peso specifico nell’ambito di una filiera produttiva strategica.

 

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