Hai bisogno di una consulenza fiscale? Prenota una consulenza

via Benedetto Croce, 19 Roma

Covid-19: novità per gli automobilisti

da | Apr 28, 2020 | Aggiornamenti

Premessa

L’evolversi della situazione epidemiologica da COVID-19 ha indotto il Governo ad emanare, nell’ultimo mese, una serie di misure restrittive, la cui violazione ha comportato l’applicazione di sanzioni, per lo più di natura penale, con contestuale deferimento dei trasgressori alla competente Autorità giudiziaria.

In un’ottica di razionalizzazione del sistema sanzionatorio previsto per le violazioni commesse nel periodo di emergenza, nonché di evidente “alleggerimento” dei carichi assunti dal sistema giudiziario nel periodo in argomento il D.L. 25 marzo 2020, n. 19, pubblicato in G.U. in pari data ed in vigore dal 26 marzo, ha riformulato all’art. 4 l’intero regime sanzionatorio ora in vigore per gli inadempimenti alle prescrizioni introdotte dal Governo, nonché dalle Regioni, al fine di arginare la diffusione dell’epidemia da COVID-19.

Le nuove sanzioni amministrative

Il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000.

OSSERVA – attesa la clausola di salvaguardia inserita nell’incipit della disposizione in commento, la nuova sanzione amministrativa, si applica “salvo che il fatto costituisca reato”; inoltre, per espressa previsione normativa, in caso di accertamento di taluna delle violazioni, non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, in ambito regionale.

In altri termini, a far data dal 26 marzo 2020, le violazioni di che trattasi risultano depenalizzate; il conseguente iter sanzionatorio è passato dalla competenza delle Procure della Repubblica a quella dei Prefetti.

Le aggravanti speciali: l’utilizzo di un veicolo

L’ultimo periodo del primo comma dell’art. 4 del DL n. 19/2020 contiene un’aggravante speciale, applicabile quando il mancato rispetto delle misure restrittive avviene mediante l’utilizzo di un veicolo.

In questi casi, per espressa previsione normativa, le sanzioni sono aumentate fino a un terzo, potendosi quindi applicare nella misura da 533 euro a 4.000 euro.

NOTA BENE in caso di reiterata violazione della medesima disposizione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

In altri termini, all’accertamento della seconda violazione alla medesima disposizione normativa, al trasgressore sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da 800 euro a 6.000 euro, nonché (in caso di violazioni commesse in relazione alle restrizioni sull’apertura di attività ed esercizi) la sanzione della chiusura della stessa attività o esercizio per un periodo di 30 giorni.

Disposizioni procedurali

Trattandosi di regime sanzionatorio che opera in ambito amministrativo, il terzo comma dell’art. 4 in commento richiama l’applicazione delle disposizioni procedurali contenute nella legge n. 689/1981, integrate da alcune norme speciali. Infatti, il medesimo terzo comma richiama, per le violazioni in commento, l’applicabilità dei commi 1, 2 e 2.1 dell’articolo 202 del Codice della Strada (D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285), in materia di pagamento in misura ridotta. In particolare, ferma restando l’applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore è ammesso a pagare, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo edittale fissato dalla norma sanzionatoria. Inoltre, la medesima somma (pari al minimo edittale), è ridotta del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notifica.

OSSERVA – la previsione da ultimo citata va di fatto a sostituire la cd “definizione in via breve” prevista dall’art. 16 della Legge n. 689/1981, che prevede la possibilità di estinguere la violazione amministrativa mediante il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione: è evidente, infatti, come la disposizione introdotta ex novo dal terzo comma dell’art. 4 del D.L. n. 19/2020 sia di gran lunga più favorevole al trasgressore rispetto alla disposizione generale di cui al citato art. 16.

Pagamento delle sanzioni previste dal Codice della Strada

Il Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ha pubblicato in data 24/03/2020 la Circolare prot. 300/A/2309/20/115/28, contenente le prime indicazioni operative per l’uniforme applicazione delle norme riguardanti la circolazione stradale.

Il par. 4 della Circolare in commento richiama l’art. 108, comma 2 del citato D.L. n. 18/2020, ai sensi del quale, nel periodo di emergenza epidemiologica, in via del tutto eccezionale e transitoria, il pagamento della sanzione per violazione al codice della strada, con la riduzione del 30% sul minimo edittale, può essere effettuata entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notifica della violazione, in luogo dei 5 giorni previsti dall’art. 202, co. 1 del codice della strada (D.Lgs n. 285/1992). 

La circolare del Dipartimento di Pubblica Sicurezza ricomprende espressamente nel perimetro dell’agevolazione le violazioni contestate o notificate a far data dal 16 febbraio 2020.

OSSERVA – la disposizione in commento va, in ogni caso, letta in coordinamento con quella che prevede la sospensione dei termini di esecuzione per il pagamento in misura ridotta prevista dall’art. 10, commi 4 e 18, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9; riprendendo quanto in precedenza chiarito nella circolare n. 300/A/2090/20/117/2 del 13 marzo 2020, la sospensione speciale è efficace dal 10 marzo al 3 aprile (fatta salva eventuale ulteriore proroga) sull’intero territorio nazionale.

Di conseguenza, per effetto delle richiamate previsioni normative, il termine di 30 giorni per avvalersi della facoltà del pagamento in forma scontata del 30% è da intendersi sospeso dal 10 marzo e decorre nuovamente, salvo ulteriori proroghe, dal 4 aprile 2020 (trattasi di una sospensione di 25 giorni).

Così ad esempio, se un verbale è stato contestato o notificato il 20 febbraio 2020, la facoltà di pagare la sanzione con la riduzione del 30% (calcolato sul minimo edittale) sarebbe esercitabile entro il 21 marzo; tuttavia, per effetto della sospensione speciale, la facoltà potrà essere esercitata entro il 15 aprile 2020.

NOTA BENE La circolare rammenta che la riduzione del 30% per pagamenti entro 30 giorni non si rende applicabile qualora siano previste le sanzioni accessorie della confisca del veicolo ovvero della sospensione della patente di guida (in quanto, in tali casi la riduzione del 30% è del tutto inibita).

Patente di guida scaduta

La circolare dell’Interno richiama il disposto dell’art. 104 del D.L.  n. 18/2020, che ha prorogato la scadenza di validità ad ogni effetto, sino al 31 agosto 2020, dei documenti di riconoscimento e di identità già scaduti alla data di entrata in vigore del DL ovvero in scadenza fino al 31 agosto 2020.

ATTENZIONE! – tale previsione, precisa il Ministero, produce i propri effetti anche sulla validità della patente di guida. La norma trova applicazione per le patenti di guida italiane e per quelle rilasciate da uno Stato dell’Unione Europea il cui titolare ha acquisito la residenza in Italia.

Pertanto, fino al 31 agosto 2020, fatte salve ulteriori successive proroghe, è data facoltà di condurre i veicoli che la patente abilita a guidare anche se il documento è scaduto di validità, a condizione però che sia scaduto dopo il 31 gennaio 2020.

Revisione delle autovetture

In tema di revisione, è prevista la possibilità di circolare sino al 31 ottobre 2020 per tutti i veicoli che devono essere sottoposti a visita e prova, ovvero a revisione entro il 31 luglio 2020.

Più in dettaglio, per i veicoli da sottoporre a visita e prova ai sensi degli artt. 75 e 78 Codice della Strada, è ammessa la circolazione sino al 31 ottobre 2020 solo se la visita a cui devono essere sottoposti è programmata presso la Motorizzazione entro 31 luglio 2020.

NOTA BENE – la previsione si applica solo ai veicoli già immatricolati che devono essere sottoposti a visita e prova per aggiornamento delle caratteristiche costruttive o funzionali, mentre non può trovare applicazione per quelli che devono essere immatricolati a seguito di visita e prova che, fino all’effettuazione del predetto adempimento, non potevano comunque circolare.

Assicurazione obbligatoria RCA

Premesso che non viene prevista alcuna sospensione del pagamento dei premi per le assicurazioni RC per veicoli a motore fino alla data del 31 luglio 2020 è portato a 30 giorni (dai 15 previsti in via ordinaria) il periodo entro cui l’impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il contratto assicurativo in assenza di rinnovo o di stipula di una nuova polizza.

OSSERVA – la previsione trova applicazione anche nel caso di polizza assicurativa annuale in cui il pagamento del premio assicurativo sia rateizzato in rate semestrali o periodiche.

Per effetto di tali disposizioni, su tutto il territorio nazionale, fino al 31 luglio 2020, è consentita la circolazione di un veicolo con la polizza assicurativa scaduta al massimo per 30 giorni successivi alla scadenza.

0 commenti