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Erogazioni liberali in denaro: la documentazione da conservare

da | Mag 6, 2020 | Aggiornamenti

Premessa

Col diffondersi dell’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Covid-19, sono tantissime le erogazioni liberali effettuate da persone fisiche e giuridiche a favore degli enti da ultimo incaricati per l’impiego delle risorse raccolte a sostegno di ospedali, famiglie ed operatori maggiormente coinvolti dalla crisi. Il Governo, per incentivare ulteriormente le donazioni da parte dei contribuenti ha esteso l’applicazione di taluni regimi di detrazione e deduzione anche alle erogazioni effettuate nell’ambito delle misure di contrasto all’espandersi del Coronavirus. Inoltre, benché il soggetto in primo luogo incaricato di gestire le risorse ricevute sia il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha appositamente aperto due conti correnti per la ricezione delle somme, sono sempre più numerosi gli intermediari collettori e di gestori di piattaforme di crowdfunding che svolgono l’importante compito di far confluire le risorse finanziare dalla vasta platea di donanti al Dipartimento.

Nel meccanismo appena descritto, risulterà fondamentale capire, caso per caso, quale documentazione sarà necessario conservare da parte del contribuente al fine di poter fruire delle agevolazioni suddette.

Detrazioni e deduzioni per le erogazioni effettuate da persone fisiche e giuridiche

Il Decreto Cura Italia n. 18 del 17 marzo 2020, testo coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 (G.U. Serie Generale n. 110 del 29.04.2020, n. 110), all’art. 66 disciplina le agevolazioni fiscali volte a promuovere le erogazioni liberali destinate a fronteggiare l’evolversi della situazione epidemiologica in Italia causata da COVID-19.

In particolare il comma 1 dell’articolo 66 prevede che per le erogazioni liberali in denaro, effettuate dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro,  compresi  gli  enti  religiosi civilmente riconosciuti, spetta una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30 per cento di importo non superiore a 30.000 euro.

Il comma 2 – perseguendo le medesime finalità – estende le disposizioni di cui all’articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133, previste per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari per il tramite di fondazioni, associazioni comitati ed enti, inclusi quelli religiosi civilmente riconosciuti, anche a quelle effettuate dalle imprese in questo particolare momento di crisi.

ATTENZIONE! – se, quindi, per le persone fisiche viene confermata la disciplina fiscale vigente per le donazioni effettuate a qualsiasi scopo, per le persone giuridiche viene riconosciuta la piena deducibilità delle erogazioni liberali effettuate come sostegno delle misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da Covid-19.  Di conseguenza, per i soggetti titolari di reddito d’impresa, le predette erogazioni sono deducibili dal reddito d’impresa e non si considerano destinate a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.

Infine, l’ultimo periodo del comma 3 prevede che ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, le erogazioni liberali sono deducibili nell’esercizio in cui avviene il versamento.

Inoltre, al fine di poter gestire al meglio le somme donate, l’art. 99 del Cura Italia ha autorizzato il Dipartimento della protezione civile ad aprire uno o più conti correnti bancari da utilizzare per la raccolta e, successivamente, per l’utilizzo delle donazioni liberali in denaro ricevute per far fronte all’emergenza epidemiologica del virus COVID-19. In attuazione della predetta norma, quindi, il Dipartimento ha provveduto ad accendere due diversi conti correnti:

–    il primo, relativo al finanziamento per l’acquisto di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), ventilatori, respiratori, attrezzature ed apparecchiature per sale di rianimazione, ecc, individuato dal codice IBAN IT84Z0306905020100000066387;

–    il secondo, il cui obiettivo è la costituzione di un fondo da destinare alle famiglie degli operatori sanitari deceduti nello svolgimento delle proprie attività a causa del Covid-19, individuato dal codice IBAN IT66J0306905020100000066432.

I predetti conti correnti potranno essere utilizzati da chiunque intenda donare somme di denaro mediante bonifico direttamente a favore del dipartimento.

Le erogazioni effettuate per il tramite di altri soggetti

Come sopra detto, sono molti gli intermediari collettori ed i gestori di piattaforme crowdfunding che si sono attivati per raccogliere le somme da destinare alle misure di contrasto alla diffusione del coronavirus. In tal caso, il contribuente non effettuerà un bonifico diretto ma donerà le proprie somme ai predetti soggetti che, una volta raccolte le risorse, potrà scegliere di riversare direttamente sui predetti conti correnti del Dipartimento, soggetto da ultimo incaricato per la gestione delle risorse. Questa rappresenta solo una delle alternative possibili, potendo tali soggetti scegliere se far confluire le somme anche, ad esempio, direttamente agli IBAN intestati agli ospedali oppure ad enti del Terzo settore.

Le modalità di pagamento

Seppur in un contesto di crisi come quello attuale, al fine di evitare il verificarsi di comportamenti illeciti e/o abusivi, anche per l’applicazione dell’art. 66 sarà necessario che le erogazioni liberali siano effettuate tramite versamento bancario o postale, nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del Decreto Legislativo n. 241 del 1997 (carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari).

OSSERVA – la detrazione invece non spetta per le erogazioni effettuate in contanti.

La documentazione da conservare

Con Risoluzione 21/E del 28.04.2020, l’Agenzia delle Entrate, chiarisce per ciascuna diversa modalità sopra descritta, quale sia la documentazione da conservare da parte del contribuente in caso di un eventuale controllo volto a verificare l’effettiva spettanza della deduzione/detrazione introdotto dal Cura Italia.

In particolare, la regola generale prevede che il contribuente debba essere in possesso di un’apposita ricevuta dalla quale risulti:

  • il soggetto beneficiario;
  • il carattere di liberalità dell’erogazione liberale;
  • il perseguimento dello scopo di contenimento dell’emergenza Covid-19.

Bonifici effettuati sui conti correnti IBAN del Dipartimento

Come è facilmente possibile immaginare, in considerazione del copioso numero di erogazioni liberali ricevute, per il Dipartimento sarà pressoché impossibile rilasciare i rispettivi documenti a ciascun donante.

In tal caso, l’Ufficio chiarisce che sarà sufficiente conservare la quietanza di versamento dalla quale risulti che le somme siano state direttamente accreditate sui due conti correnti del Dipartimento dedicati alla gestione dell’emergenza Covid-19. La deduzione/detrazione sarà ammessa anche in assenza di un’apposita ricevuta da parte del Dipartimento.

Somme raccolte per il tramite di intermediari, piattaforme ed enti autorizzati e “rigirate” sui conti correnti dedicati

Nel caso in cui la raccolta sia stata rigirata su conti correnti differenti rispetto a quelli sopra indicati ovvero dalla ricevuta rilasciata dai soggetti “interposti” non sia possibile verificare le informazioni necessarie, al fine di evitare possibili comportamenti abusivi, spetterà al Dipartimento rilasciare un’apposita dichiarazione con la quale attesti di aver ricevuto l’erogazione liberale e che la stessa verrà impiegata per sostenere le misure di contenimento della diffusione del coronavirus.

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