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Bonus pubblicità 2020: novità dal Decreto Rilancio

da | Giu 8, 2020 | Aggiornamenti

Le novità 2020

L’art 98, comma 1, del Decreto legge 17.03.2020, n. 18 (di seguito, “Cura Italia”) ha introdotto un regime straordinario per il credito di imposta per gli investimenti pubblicitari di cui all’art. 57-bis del Dl 24.4.2017 n. 50 (S.O. n. 20 G.U. 24.4.2017 n. 95), mediante l’inserimento del nuovo comma 1-ter che recita:

  • “Limitatamente all’anno 2020, il credito d’imposta di cui al comma 1 è concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura unica del 30 per cento del valore degli investimenti effettuati, nel limite massimo di spesa stabilito ai sensi del comma 3 e in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell’Unione europea richiamati al comma 1. Ai fini della concessione del credito d’imposta si applicano, per i profili non derogati dalla presente disposizione, per quanto compatibili, le norme recate dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90. Per l’anno 2020, la comunicazione telematica di cui all’articolo 5, comma 1, del predetto decreto è presentata nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 settembre del medesimo anno, con le modalità stabilite nello stesso articolo 5. Le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2020 restano comunque valide”.

Il Decreto Rilancio ha modificato la predetta disposizione, innalzando dal 30% al 50% la misura del credito spettante.

Rimangono ferme invece le altre novità previste dal Dl Cura Italia. In particolare, diversamente da quanto previsto per gli anni precedenti, sono state apportate le seguenti modifiche.

Investimenti effettuati, anche non incrementali

È stato eliminato il requisito dell’approccio incrementale: negli anni precedenti, infatti, il beneficio era riconosciuto solo se il valore degli investimenti in campagne pubblicitarie, effettuati in ciascun periodo di imposta per ognuno dei due media (stampa ed emittenti radio-televisive), fosse stato superiore di almeno l’1% del valore dei medesimi investimenti effettuati nell’anno precedente sugli stessi mezzi di informazione. Per l’anno 2020 non è più necessario effettuare tale verifica, essendo sufficiente aver sostenuto spese ammissibili in qualsiasi misura rispetto all’anno precedente (inferiori, uguali o superiori all’anno precedente, anche sotto la soglia dell’1%).

Misura del credito

Per effetto del Decreto Rilancio e del Decreto Cura Italia, il credito di imposta è stato fissato in misura pari al 50% del valore degli investimenti effettuati.

OSSERVA – sul punto si fa presente che già a partire dall’anno 2019 era stata eliminata la maggiore misura del 90% a favore delle piccole, medio e micro imprese e start-up innovative.

L’importo rappresenta tuttavia l’ammontare massimo del beneficio “teorico” spettante, in quanto il credito è soggetto al limite massimo di spesa di cui al comma 3 dell’art. 57-bis e determinato annualmente con apposito DPCM (come previsto dal Regolamento di cui al D.P.C.M. 16.05.2018, n. 90). Per l’anno 2020, il tetto di spesa è stato fissato dal Decreto Rilancio, come meglio specificato nel successivo paragrafo.

Periodo di presentazione delle comunicazioni

All’ultimo periodo del comma 1-ter viene disposto che la comunicazione ex art. 5, comma 1, del DPCM 16 maggio 2018, n. 90 (di seguito, il “Regolamento”) per l’accesso per il 2020 deve essere presentata telematicamente dall’1 settembre al 30 settembre 2020.

Poiché la finestra temporale a regime andava dall’1 marzo al 31 marzo di ciascun anno e le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 17 marzo 2020, è stato chiarito che saranno considerate valide le domande presentate nel mese di marzo, ferma restando la possibilità per il contribuente di apportare eventuali modifiche ai dati già comunicati mediante la trasmissione di una nuova comunicazione da effettuare nel mese di settembre.

La dotazione finanziaria 2020 e limiti di utilizzo

L’art. 186 del Decreto Rilancio fissa il limite di risorse disponibili per la misura in commento in 60 milioni di euro, così ripartiti:

  • euro 40 milioni per agevolare gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online,
  • euro 20 milioni saranno impiegati per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

In sostanza, in caso di insufficienza di risorse, come già accaduto negli anni precedenti, il credito richiesto da ciascun soggetto non viene riconosciuto per l’importo pari a quello indicato nella domanda, ma, in considerazione dell’art. 4 del Regolamento, che ne fissa il limite nel numero di risorse di bilancio disponibili, l’importo sarà ridotto in misura percentuale tale da garantire un beneficio minimo a tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta.

Più nel dettaglio, si consideri che in passato gli importi richiesti sono stati riparametrati nella misura variabile, dal 40% al 45% per il 2018 e dal 42% al 62% per il 2019, tra tutti i soggetti che, avendone i requisiti, avevano presentato la comunicazione telematica (per l’elenco dei soggetti ammessi vedasi il Provvedimento del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria del 18 marzo 2020).

La domanda costituisce dunque una sorta di prenotazione delle risorse, sulla base dei dati degli investimenti già effettuati e/o da effettuare nell’anno agevolato.

Esempio:

Se nel 2018 un soggetto aveva sostenuto spese incrementali pari a 1.000, avendone i requisiti, ha presentato domanda per la prenotazione di un importo di credito pari al 75%, quindi per Euro 750 euro; tuttavia il limite ai fondi disponibili per quell’anno può aver determinato un credito effettivamente fruibile nella misura variabile da Euro 300 (40%) ad Euro 337,5% (45%).

Da ultimo, si ricorda che il credito in commento è stato qualificato come aiuto “de minimis”. Pertanto, una volta stabilita la misura del credito spettante, prima dell’utilizzo, ciascun soggetto dovrà verificare che l’importo riconosciuto rispetti il plafond “de minimis” eventualmente disponibile (ottenuto come differenza tra il massimale e gli eventuali ulteriori aiuti ottenuti nei 2 esercizi precedenti e nell’esercizio in corso).

L’ambito soggettivo

Ai sensi dell’art. 2 del Regolamento, tra i soggetti beneficiari dell’agevolazione in esame sono inclusi:

  • le società, indipendentemente dalla natura giuridica, dalle dimensioni e dal regime contabile;
  • i lavoratori autonomi, inclusi i professionisti;
  • gli enti non commerciali.

RICORDA – in vigenza della precedente disciplina, si era espresso il Consiglio di Stato con parere del 10 maggio 2018 n. 368, col quale, in considerazione del requisito incrementale di spesa, aveva escluso dall’agevolazione tutti quei soggetti che avessero iniziato l’attività nel periodo di imposta per cui si richiedeva l’agevolazione ovvero i soggetti che nell’anno precedente non avessero effettuato alcun investimento in pubblicità.

Come conseguenza dell’eliminazione del requisito incrementale, tale posizione dovrebbe ritenersi superata, dovendo quindi estendere l’ambito soggettivo anche a tali categorie di soggetti.

L’ambito oggettivo: la tipologia di spese ammissibili

Ai fini del calcolo del credito spettante, si considerano ammesse le spese per investimenti in campagne pubblicitarie effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

Le emittenti e le testate su cui è stato effettuato l’investimento devono essere iscritte nei rispettivi registri. Trattasi quindi di:

  • emittenti radiofoniche e televisive locali iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione di cui all’articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249,
  • giornali iscritti presso il competente Tribunale, ai sensi dell’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero presso il menzionato Registro degli operatori di comunicazione e dotati in ogni caso della figura del direttore responsabile.

Sono inoltre ammesse le spese sostenute:

  • tramite società concessionarie della raccolta pubblicitaria
  • per pubblicità su siti web di un’agenzia di stampa purché:
    • come sopra specificato, la relativa testata giornalistica sia registrata presso il competente Tribunale civile ovvero presso il Registro degli operatori della comunicazione;
    • la testata sia dotata della figura del direttore responsabile.

NOTA BENE – nel calcolo delle spese, non si deve tener conto delle spese accessorie, dei costi di consulenza e di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, benché ad esso funzionale o connesso.

In ogni caso, devono ritenersi escluse le spese sostenute per:

  • l’acquisto di spazi nell’ambito della programmazione o dei palinsesti editoriali per pubblicizzare o promuovere televendite di beni e servizi di qualunque tipologia;
  • la trasmissione o l’acquisto di spot radio e televisivi di inserzioni o spazi promozionali relativi a servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovraprezzo;
  • grafica pubblicitaria su cartelloni fisici, volantini cartacei periodici, pubblicità su cartellonistica, pubblicità su vetture o apparecchiature, pubblicità mediante affissioni e display, pubblicità su schermi di sale cinematografiche, pubblicità tramite social o piattaforme on line, banner pubblicitari su portali on line.

Riguardo all’ambito temporale, sono ammessi gli investimenti effettuati nel periodo dall’01.01.2020 al 31.12.2020.

Trova inoltre applicazione l’art. 109 del TUIR, in base al quale i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni stesse sono ultimate, non avendo alcuna rilevanza, quindi, gli aspetti connessi alla fatturazione e al pagamento (che può avvenire, tra l’altro, con qualsiasi mezzo).

La procedura e le modalità di utilizzo

Per accedere al bonus pubblicità occorrerà inviare telematicamente l’apposita “comunicazione per l’accesso” al Dipartimento per l’Informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri tramite i servizi telematici resi disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate, attraverso la procedura presente nella sezione dell’area riservata “Servizi per” alla voce “comunicare”.

ATTENZIONE! – La sezione è accessibile solo se registrati con le credenziali SPID, Entratel e Fisconline, o Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

È possibile altresì effettuare l’invio delle comunicazioni per il tramite di soggetti intermediari abilitati o tramite una società del Gruppo come previsto dall’articolo 3 del D.P.R. n. 322/1998.

Come sopra detto, per il 2020 la domanda deve essere presentata nel periodo dall’1 al 30 settembre 2020, e contiene, in via presuntiva, “i dati degli investimenti effettuati o da effettuare entro il 31.12.2020. Ai fini dell’accesso, non ha alcuna rilevanza l’ordine “cronologico di presentazione delle domande. Successivamente, quindi, dall’1 al 31 gennaio 2021, i soggetti che hanno inviato la domanda per l’accesso devono inviare la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, affinché i medesimi soggetti attestino l’effettivo sostenimento delle spese indicate nella comunicazione.

Entro il 30 aprile di ciascun anno, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri pubblica un elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di accesso al credito di imposta con l’indicazione dell’eventuale percentuale provvisoria di riparto in caso di insufficienza delle risorse e l’importo teoricamente fruibile da ciascun soggetto dopo la realizzazione dell’investimento incrementale. Trattasi di una stima previsionale che verrà poi confermata con apposito provvedimento del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso.

NOTA BENE – il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione “orizzontale” mediante delega F24 ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, da trasmettere esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate a partire da quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco definitivo dei soggetti ammessi e del credito fruibile. Occorre quindi compilare la sezione “Erario”, indicando il codice tributo “6900” (Ris. 8 aprile 2019, n. 41/E), e l’anno di riferimento “2020” nelle rispettive colonne.

ATTENZIONE! – per i soggetti ammessi alla fruizione di un credito superiore ad Euro 150.000,00, la compensazione può essere effettuata a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla comunicazione individuale di abilitazione che sarà trasmessa a cura del Dipartimento per l’informazione e l’editoria, in esito alla procedura di consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia, e quindi dopo il rilascio dell’informazione antimafia liberatoria ovvero decorso il termine per il rilascio della stessa, sotto condizione risolutiva, ai sensi dell’art. 92 del sopracitato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

In breve

Bonus pubblicità: le novità 2020

L’art. 186, del DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, ha modificato la disciplina relativa al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari di cui all’art. 57-bis del D.l. 24 aprile 2017, n. 50.

Per l’anno 2020:

  • il credito spetta nella misura del 50% (anziché il 75%);
  • non è necessario che vi sia un incremento delle spese sostenute nell’anno in corso rispetto a quello precedente;
  • la comunicazione per l’accesso deve essere presentata telematicamente nel periodo che va dall’1 settembre al 30 settembre 2020.

Gli investimenti agevolabili

Sono ammessi al credito di imposta gli investimenti pubblicitari effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line (iscritti presso il competente Tribunale, ai sensi dell’art. 5 della L. 8 febbraio 1948, n. 47), e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, (iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione di cui all’art. 1, comma 6, lettera a), numero 5), della L. 31 luglio 1997, n. 249), incluse le spese sostenute tramite società concessionarie della raccolta pubblicitaria e per pubblicità su siti web di un’agenzia di stampa.

I soggetti ammessi

Sono ammessi all’agevolazione

  • le società, indipendentemente dalla natura giuridica, dalle dimensioni e dal regime contabile;
  • i lavoratori autonomi, inclusi i professionisti;
  • gli enti non commerciali.

Poiché non è più richiesto il requisito incrementale, devono altresì ritenersi inclusi i soggetti i quali non abbiano effettuato alcun investimento pubblicitario nell’anno 2019 nonché i soggetti neocostituiti.

La dotazione finanziaria 2020 e limiti di utilizzo

La domanda presentata costituisce una sorta di prenotazione delle risorse, sulla base dei dati degli investimenti già effettuati e/o da effettuare nell’anno agevolato.

In sostanza, a fronte del totale delle domande presentate, verranno applicati i limiti di utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione di cui all’art. 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, che costituisce il tetto di spesa, fissato in misura pari a 60 milioni di euro.

I fondi disponibili verranno quindi suddivisi per ciascuno dei soggetti ammessi, il cui importo di credito verrà conseguentemente riparametrato in misura percentuale.

Presentazione della domanda e utilizzo del credito

Per accedere al bonus pubblicità sarà necessario

  • inviare telematicamente tra l’1 e il 30 settembre 2020 l’apposita “comunicazione per l’accesso” al Dipartimento per l’Informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri tramite i servizi telematici resi disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate, i servizi telematici Entratel/Fisconline o tramite intermediario abilitato o soggetto incaricato;
  • trasmettere dall’1 al 31 gennaio 2021, la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per attestare l’effettivo sostenimento delle spese indicate nella suddetta comunicazione.

Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione “orizzontale” mediante delega F24, utilizzando la sezione Erario con indicazione del codice tributo “6900” e anno di riferimento “2020”. La compensazione può essere effettuata a decorrere dal quinto giorno successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi.

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