Premessa
Il Decreto Rilancio ha introdotto un credito di imposta per le famiglie con ISEE in corso di validità fino a 40.000 euro. In particolare, il credito spettante sarà pari a:
- 150 euro, per i nuclei familiari composti da 1 sola persona;
- 300 euro, per i nuclei familiari composti da 2 persone;
- 500 euro, per i nuclei familiari composti da più di due persone.
per le spese sostenute dal 01.07.2020 al 31.12.2020 per il pagamento di servizi offerti sul territorio italiano dalle imprese turistico-ricettive, nonché dagli agriturismo e bed and breakfast.
Per poter accedere al credito di imposta in commento, è necessario che:
- le spese siano sostenute in un’unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva, da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast;
- il totale del corrispettivo sia documentato da fattura elettronica o documento commerciale, in cui è indicato il codice fiscale dell’utilizzatore;
- il pagamento del servizio sia corrisposto senza l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator. Non sarà possibile quindi effettuare pagamenti tramite Booking, Air B&B, Tripadvisor, etc….
Vediamo quindi quali sono le procedure da seguire e gli strumenti necessari di cui dovranno dotarsi i nuclei familiari, nonché le strutture ricettive per poter ottenere beneficiare del credito di imposta.
Nuclei familiari: modalità di utilizzo
Dal lato dell’utilizzatore dei servizi, il credito è riconosciuto secondo due diverse modalità, che seguono tempistiche differenti.
In particolare, il soggetto beneficerà:
- di uno sconto sul corrispettivo dovuto pari all’80% del credito spettante;
- di una detrazione d’imposta pari al 20% del credito spettante, da utilizzare in sede di dichiarazione dei redditi.
Per quanto riguarda lo sconto, il Provvedimento chiarisce un aspetto rilevante per i flussi finanziari delle strutture ricettive, alle quali viene garantito un “incasso minimo”.
ESEMPIO 1 |
Detrazione spettante = 500 euro Corrispettivo dovuto = 700 euro Sconto spettante = 400 euro Corrispettivo netto da pagare = 300 euro Gli ulteriori 100 euro verranno invece recuperati in sede di dichiarazione dei redditi. |
ESEMPIO 2 |
Detrazione spettante = 500 euro Corrispettivo dovuto = 300 euro Sconto spettante = 240 euro Corrispettivo netto da pagare = 60 euro In dichiarazione sarà possibile recuperare tale importo di 60 euro. Complessivamente, a fronte di un credito spettante di 500 euro, il nucleo familiare può sfruttare solo la quota di 300 euro, senza che sia possibile beneficiare degli ulteriori 200 euro per una nuova prenotazione (si ricorda infatti che tra i requisiti vi è quello di spendere il bonus in un’unica soluzione, presso la medesima struttura). |
Con riferimento alla detrazione d’imposta, il Provvedimento in commento chiarisce i seguenti aspetti:
- la detrazione spetta esclusivamente al soggetto intestatario della fattura/documento commerciale;
- l’importo sarà incluso tra i dati che compongono la dichiarazione pre-compilata;
- lo scomputo delle imposte dovute dovrà essere effettuato nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2020, senza che sia possibile riportare nei successivi periodi di imposta le eventuali quote non utilizzate.
Nuclei familiari: la procedura
Per ottenere l’accesso al beneficio, la procedura digitale si compone di vari step.
Lo SPID è il sistema di autenticazione che permette a cittadini ed imprese di accedere ai servizi online della pubblica amministrazione con un’identità digitale unica. Per ottenere lo SPID, è possibile avvalersi dei seguenti provider.
L’ISEE e la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica)
Come sopra detto, la misura si rivolge alle famiglie con un ISEE inferiore a 40.000 euro.
L’ISEE è l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente utile per valutare e confrontare la situazione economica delle famiglie. I soggetti che intendono beneficiare del bonus dovranno richiedere ed ottenere il predetto documento aggiornato.
A tal fine, i nuclei familiari potranno compilare e trasmettere la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), in cui dovranno essere inseriti i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali di un nucleo familiare e ha validità dal momento della presentazione e fino al 31 dicembre successivo.
Essa può essere presentata:
- online all’INPS attraverso il servizio dedicato;
- a un Centro di Assistenza Fiscale;
- al Comune;
- all’ente che eroga la prestazione sociale agevolata.
I dati contenuti nella DSU sono in parte autodichiarati (come i dati anagrafici e i beni patrimoniali posseduti al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione) e in parte acquisiti dall’Agenzia delle Entrate (reddito complessivo ai fini IRPEF) e dall’INPS.
ATTENZIONE! – la corretta compilazione della DSU è fondamentale per poter accedere al beneficio. Infatti, in caso di errori od omissioni, occorrerà ripresentare sia la DSU che la richiesta del bonus spettante. Inoltre, l’Agenzia delle Entrate, successivamente al riconoscimento del bonus, potrà sempre richiedere al soggetto beneficiario di presentare l’idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella DSU.
L’APP IO
Come anticipato nelle scorse settimane, per la richiesta e l’utilizzo del credito le famiglie beneficiarie dovranno dotarsi dell’apposita App IO (elaborata dal Ministero dei Beni culturali e del Turismo) da scaricare sui propri smartphone, tablet ed altri dispositivi mobili.
Dopo aver effettuato il download dell’App, il soggetto appartenente al nucleo familiare dovrà registrarsi inserendo le proprie credenziali SPID o mediante la Carta di Identità Elettronica (CIE). Dopo aver effettuato la registrazione, l’utente dovrà quindi inserire i codici ISEE.
Dopo una serie di controlli incrociati con INPS e Agenzia delle Entrate, quest’ultima comunicherà mediante App il codice univoco e il QR code da utilizzare, alternativamente, nel momento in cui si vorrà utilizzare il bonus.
Le strutture ricettive: lo sconto sul corrispettivo spettante
Le strutture ricettive, alle quali è riconosciuta la mera facoltà di aderire alla misura “d’intesa” con il cliente, senza che vi sia alcun obbligo, lo sconto dell’80% sul corrispettivo spettante verrà “rimborsato” sotto forma di credito d’imposta:
- da utilizzare in compensazione nelle deleghe F24 per il versamento degli importi a debito dovuti, oppure
- cedibile a terzi, anche a banche o istituti finanziari.
OSSERVA – il credito non concorre ai limiti per le compensazioni (sul punto, si ricorda che il limite di 700.000 euro per le compensazioni “orizzontali” in F24 è stato innalzato, per l’anno 2020, fino ad 1 milione di euro).
Le strutture ricettive: la procedura per il recupero dello sconto
Dopo aver letto il codice univoco o QR, la struttura ricettiva dovrà inserirlo, assieme al codice fiscale dell’intestatario della fattura/documento commerciale, in un’apposita procedura web resa disponibile nella propria Area Riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate (questa volta accessibile, oltre che tramite SPID, anche tramite Entratel, Fisconline o CNS), dichiarando altresì di essere un’impresa turistico ricettiva, un agriturismo o un bed&breakfast in possesso dei titoli previsti dalla normativa nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva (mediante dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000).
Anche in questo caso, l’Agenzia delle Entrate effettuerà un controllo sulla correttezza dei dati inseriti e, in caso di esito positivo, l’agevolazione si intenderà fruita e non potrà essere annullata.
Lo sconto potrà essere poi recuperato dalla struttura, a partire dal giorno successivo alla conferma dell’utilizzo dell’agevolazione, ma per l’utilizzo in compensazione in delega F24 si dovrà attendere una successiva risoluzione per l’istituzione dell’apposito codice tributo. Nel caso in cui la struttura intendesse invece cedere il credito di imposta a terzi, dovrà avvalersi dell’apposita procedura web disponibile nella propria Area Riservata dell’Agenzia delle Entrate.
0 commenti