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Proroga dei versamenti al 20 luglio

da | Giu 30, 2020 | Aggiornamenti

Premessa

Tenuto conto del grave dissesto finanziario generato in capo ai contribuenti per effetto dell’emergenza Covid-19, nella serata del 22 giugno scorso il MEF ha annunciato che sarebbe in fase di approvazione un DPCM volto a disporre la proroga dei versamenti in scadenza al 30 giugno 2020; tali versamenti, infatti, non rientrano in alcuna delle sospensioni disposte dai Decreti Covid-19.

In particolare, il DPCM in arrivo nelle prossime ore differirebbe i termini di versamento delle imposte, fissando la nuova scadenza al 20 luglio 2020, risultanti dai modelli Redditi, Irap e Iva 2020 ed interesserebbe i soggetti ISA, inclusi i contribuenti per i quali è prevista una causa di esclusione dagli ISA, quali, ad esempio, i soggetti forfettari.

I medesimi soggetti potrebbero inoltre scegliere di effettuare tali versamenti nel maggior termine di 30 giorni, quindi entro il 20 agosto 2020, applicando la maggiorazione dello 0,40%.

Inoltre, in sede di conversione in legge del Decreto Rilancio, dovrebbe arrivare una seconda proroga al 30 settembre dei medesimi termini di versamento. Tuttavia, per portare a termine l’iter di conversione e, dunque, per adottare tale ulteriore proroga, il Governo avrà ancora tempo fino al 18 luglio 2020.

Proroga dei versamenti per i soggetti ISA

Come detto, la proroga riguarderebbe i soggetti che svolgono una delle attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all’articolo 9-bis del Dl 24 aprile 2017, n. 50 e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze.

In attesa del DPCM, appare utile richiamare quanto disposto lo scorso anno ad opera dell’articolo 12-quinquies, comma 3, del DL Crescita, che aveva prorogato dal 30 giugno 2019 al 30 settembre 2019 i medesimi versamenti e per i medesimi soggetti. Per questi, la norma disponeva che nell’ambito applicativo occorreva includere anche i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del D.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, in possesso dei requisiti per poter beneficiare della proroga.

Anche per l’anno in corso, la proroga dovrebbe applicarsi:

  • ai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (a prescindere o meno dalla sussistenza di cause di esclusione)
  • e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun indice, dal relativo decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Per cui dovranno effettuare il versamento entro il 20 luglio 2020:

  • i titolari di partita IVA che esercitano attività per la quale sono stati approvati gli ISA (ditte individuali, società);
  • i soggetti che detengono partecipazioni (soci, collaboratori familiari, soci di società di capitali trasparenti) in società che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA.

Ricapitolando le imposte per cui sono stati prorogati i termini sono:

  • Irpef (con relative addizionali);
  • Irap;
  • Iva;
  • Imposte sostitutive;
  • IVIE;
  • IVAFE;
  • Acconto del 20% sui redditi a tassazione separata;
  • Contributi previdenziali “variabili”;
  • Diritto annuale alla CCIAA.

I contribuenti minimi e forfettari

Dovrebbero altresì rientrare nella proroga i contribuenti forfettari (questa volta, ex lege): infatti, relativamente alla proroga al 30 settembre 2019, l’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 64/E del 28 giugno 2019 aveva ritenuto applicabile il rinvio anche per tutti quei contribuenti soggetti a ISA anche solo “potenzialmente”, quali, appunto, i contribuenti in regime forfettario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89 della L. 190/2014, ma che non applicano le “pagelle fiscali” in quanto esplicitamente esclusi ex lege.

 Col predetto documento di prassi, l’Amministrazione finanziaria, in stretta osservanza al dettato normativo del tempo, aveva confermato che la proroga trovava applicazione per tutti i contribuenti che, contestualmente:

  • esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, tali attività prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli ISA;
  • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.

Pertanto, risulterebbero interessati dalla proroga anche i contribuenti che, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019: 

  • applicano il regime forfettario agevolato, previsto dall’articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190;
  • applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111;
  • determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfettari;
  • dichiarano altre cause di esclusione dagli ISA (es. inizio o cessazione dell’attività).

OSSERVA – In altri termini, se l’attività esercitata rientra in quelle per le quali è stato approvato l’ISA, indipendentemente dal regime contabile adottato, i versamenti potranno essere effettuati entro il 20 luglio 2020, in assenza di maggiorazioni, e ciò vale anche se l’ISA, di fatto, non è applicabile o – come nel caso di minimi e forfettari – non sia nemmeno da compilare. 

Quanto sopra, con la sola esclusione dei contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di ammontare superiore a euro 5.164.569, che dovranno invece rispettare la scadenza ordinaria. 

I soggetti che non usufruiranno della proroga

Secondo quanto annunciato dal MEF, non saranno ricompresi nella proroga dei versamenti in arrivo i soggetti che non interessati dagli ISA, o che resteranno espressamente fuori dalla proroga, quali ad esempio:

  • i “privati”, ovvero coloro che non hanno posizione IVA e non detengono partecipazioni in soggetti per i quali siano stati approvati gli ISA;
  • persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali che svolgono esclusivamente attività agricole previste dall’articolo 32 TUIR (agricoltori che determinano il reddito in base al reddito agrario);
  • i contribuenti che esercitano attività di impresa o professionale per le quali gli ISA non sono stati approvati;
  • i soggetti che, seppure esercitando attività il cui codice rientra negli ISA, ne sono esclusi per l’aver superato il limite dei ricavi di 5.164.569 euro.

OSSERVA – Per tali soggetti quindi i termini di versamento delle imposte, derivanti dai Modelli Redditi/ Iva/ Irap 2020 per l’anno 2019, rimarranno fissati nel termine ordinario, vale a dire entro il 30 giugno 2020, oppure entro il 31 luglio 2020 con la maggiorazione dello 0,40%.

Nuovi termini di presentazione della dichiarazione dei redditi

RICORDA – infine che ai sensi dell’articolo 4-bis della Legge n° 58 del 29 giugno 2019 il termine per la presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi è stato fissato a regime entro il termine dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta, ossia entro il 30 novembre 2020.

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