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Credito d’imposta pagamenti elettronici e limite all’utilizzo del contante

da | Lug 3, 2020 | Aggiornamenti

Premessa

Il Decreto fiscale n.124/2019 collegato alla Legge di Bilancio 2020 ha introdotto disposizioni relative alle limitazioni sull’utilizzo del denaro contante e l’incentivo verso i pagamenti elettronici. In particolare, le novità riguardano:

  • Credito d’imposta su commissioni pagamenti elettronici;
  • Modifiche al regime dell’utilizzo del contante.

Credito d’imposta per pagamenti elettronici

Per incentivare l’utilizzo dei pagamenti con carte di credito, di debito o prepagate verso i consumatori finali, l’articolo 22 del Decreto Fiscale prevede un credito d’imposta per gli esercenti attività di impresa, arte o professioni pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici tracciabili a decorrere dal 1° luglio 2020.

La norma del decreto fiscale si completa con due Provvedimenti attuativi: uno, della Banca d’Italia, l’altro, dell’Agenzia delle Entrate.

Soggetti beneficiari

Il credito è riconosciuto agli esercenti attività di impresa, arte o professioni i cui ricavi e compensi riferiti all’anno d’imposta precedente non eccedano l’importo di 400.000 euro.

Misura credito

30 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate

Modalità utilizzo credito
  • esclusivamente in compensazione mediante modello F24;
  • a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa;
  • deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.

Per consentire all’Agenzia delle Entrate la verifica della spettanza del credito d’imposta, gli operatori finanziari interessati sono tenuti a trasmettere le informazioni relative ai costi per le commissioni sostenute dagli esercenti, secondo modalità e termini individuate dalla stessa Amministrazione Finanziaria con il Provvedimento prot. n. 181301/2020 del 29.04.2020.

OSSERVA – è altresì previsto che, al fine di tutelare la trasparenza in materia di costi delle commissioni bancarie, un provvedimento della Banca d’Italia individui le modalità e i criteri con cui i prestatori di servizi di pagamento devono trasmettere agli esercenti, mensilmente e per via telematica, l’elenco delle transazioni effettuate e le informazioni relative alle commissioni corrisposte. Tale provvedimento è stato emanato il 21.04.2020.

Il provvedimento ADE n.181301/2020

Il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate definisce i termini, le modalità e il contenuto delle comunicazioni che gli operatori finanziari interessati devono inviare all’Amministrazione Finanziaria.

Soggetti obbligati

Sono obbligati alla comunicazione i prestatori di servizi di pagamento autorizzati che svolgono la propria attività nel territorio nazionale e che, mediante un contratto di convenzionamento, consentono l’accettazione dei pagamenti elettronici effettuati in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti dei consumatori finali, anche prevedendo la messa a disposizione degli esercenti di sistemi atti a consentire tale accettazione.

Dati da trasmettere

Oggetto della comunicazione sono i dati delle commissioni addebitate all’esercente per transazioni effettuate con strumenti di pagamento elettronici riconducibili a consumatori finali e andranno trasmesse in conformità alle specifiche tecniche allegate al Provvedimento, ed includono:

  • il codice fiscale dell’esercente;
  • il mese e l’anno di addebito;
  • il numero totale delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento;
  • il numero totale delle operazioni di pagamento riconducibili a consumatori finali nel periodo di riferimento;
  • l’importo delle commissioni addebitate per le operazioni di pagamento riconducibili a consumatori finali;
  • l’ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione.
Modalità di trasmissione

I predetti dati andranno trasmessi entro il 20° giorno del mese successivo al periodo di riferimento utilizzando il Sistema di Interscambio Dati, organizzati in file conformi alle specifiche tecniche allegate al Provvedimento.

Quindi la prima comunicazione relativa al mese di luglio andrà inviata entro il 20 agosto 2020.

Soggetti non residenti

I soggetti non residenti fiscalmente e privi di stabile organizzazione in Italia, per adempiere agli obblighi relativi alla trasmissione dei dati si accreditano al SID, previa richiesta di attribuzione del codice fiscale ai sensi dell’articolo 4 del d.P.R. n. 605/1973 e conseguente abilitazione ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Ricevute

Una volta effettuata la trasmissione, a seguito del risultato positivo dell’elaborazione, verrà inviata una ricevuta di accoglimento del file.

Il file può essere scartato totalmente o parzialmente per effetto dei controlli, secondo quanto previsto dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento. In tal caso, i dati contenuti nel file sono considerati, rispettivamente, completamente o parzialmente non trasmessi.

Rettifica della trasmissione

In caso di omissioni o errori nei dati trasmessi e acquisiti, è possibile trasmettere una comunicazione di annullamento, sempre entro il 20° giorno del mese successivo al periodo di riferimento, che cancella integralmente tutti i dati già trasmessi e acquisiti riferiti a quella mensilità, e trasmettere successivamente una nuova comunicazione entro lo stesso termine.

Conservazione documentazione

Gli esercenti utilizzatori del credito di imposta sono tenuti a conservare la documentazione relativa alle commissioni addebitate per le transazioni effettuate con strumenti elettronici di pagamento. Tale documentazione deve essere messa a disposizione, su richiesta, degli organi dell’amministrazione finanziaria, e conservata per un periodo di 10 anni dall’anno in cui il credito è stato utilizzato.

Il provvedimento di Banca d’Italia

La Banca d’Italia con il Provvedimento del 21 aprile 2020 ha individuato le modalità e i criteri con cui i prestatori di servizi di pagamento, che hanno stipulato un contratto di convenzionamento con gli esercenti, devono trasmettere agli stessi, mensilmente e per via telematica, l’elenco delle transazioni effettuate e le informazioni relative alle commissioni corrisposte.

Ambito applicativo

Il provvedimento si rivolge a tutti i prestatori di servizi di pagamento che hanno convenzionato un esercente residente in Italia per l’accettazione di strumenti di pagamento al punto vendita, fisico o on-line (sui siti di commercio elettronico) e prevede che i prestatori di servizi di pagamento comunichino, almeno una volta al mese, l’elenco delle transazioni effettuate e le informazioni relative alle commissioni corrisposte dagli esercenti. Tali informazioni consentiranno agli esercenti di attivarsi per avvalersi della detrazione del 30 per cento delle commissioni pagate per le transazioni effettuate a partire dal 1 luglio 2020.

Pagamenti

I pagamenti sono quelli effettuati mediante carte di credito, debito e prepagate e altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili accettati in Italia e offerti da:

  • prestatori di servizi di pagamento soggetti all’obbligo di comunicazione di cui all’art. 7, comma 6 del DPR n. 605/1973, ovvero le banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, etc.);
  • prestatori di servizi di pagamento non ricompresi tra quelli definiti al punto precedente.
Obbligo di trasmissione informazioni agli esercenti

I soggetti convenzionatori trasmettono agli esercenti le seguenti informazioni:

  1. l’elenco delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento;
  2. il numero e il valore totale delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento;
  3. il numero e il valore totale delle operazioni di pagamento effettuate da consumatori finali nel periodo di riferimento;
  4. un prospetto descrittivo delle commissioni  addebitate all’esercente nel mese di addebito che illustri:
  • o   l’ammontare delle commissioni totali, ovvero l’insieme   delle   commissioni, applicate all’esercente dal soggetto che stipula con quest’ultimo  un contratto di convenzionamento, pagate dall’esercente in relazione  a operazioni  di  pagamento  basate  su  carta  o  altro  strumento  di pagamento elettronico tracciabile effettuate sia  da  un  consumatore finale sia da un non consumatore;
  • o   l’ammontare delle commissioni addebitate sul transatto per le operazioni di pagamento effettuate da consumatori finali;
  • o   l’ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione.
Modalità di trasmissione informazioni

I predetti dati andranno trasmessi per via telematica entro il 20° giorno del mese successivo al periodo di riferimento, utilizzando un formato che ne assicuri l’integrità e l’inalterabilità.

Se il 20° giorno è festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo; tale proroga si applica anche ai termini che scadono nella giornata di sabato.

Il primo periodo di riferimento decorre dal 1° luglio 2020.

Modifiche al regime dell’utilizzo del contante

La normativa antiriciclaggio prevede:

Art.49, DLgs. 231/2007: È vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro.

NOTA BENE – I trasferimenti che eccedano il limite dei 3.000 euro possono tuttavia essere eseguiti per il tramite di banche, Poste Italiane S.p.A., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento.

L’articolo 18 del DL n.124/2019 detta disposizioni volte modificare il regime di utilizzo del contante, stabilendo che il valore soglia, pari a 3.000 euro nella legislazione previgente, oltre il quale si applica il divieto al trasferimento del contante fra soggetti diversi, venga ridotto a 2.000 euro a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, per ridursi ulteriormente a 1.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Tale articolo ridefinisce:

  • la soglia oltre la quale si applica il divieto al trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche;
  • la soglia per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, svolta dai soggetti, iscritti in una specifica sezione, i quali esercitano professionalmente nei confronti del pubblico dell’attività di cambiavalute.

Regime sanzionatorio

L’articolo 18 del DL n.124/2019 ha inserito nel DLgs. n.231/2007:

Comma 1-ter, art.63: Per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1, è fissato a 2.000 euro. Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1, è fissato a 1.000 euro.

 

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