Premessa
Al fine di spingere ed incentivare uno dei settori principalmente colpiti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, la misura in esame introduce un’agevolazione a favore delle famiglie per le spese sostenute per le vacanze 2020.
Soggetti beneficiari e misura dell’agevolazione
Possono beneficiare dell’agevolazione in commento le famiglie con ISEE in corso di validità fino a 40.000 euro, composte da:
- 1 sola persona, per cui spetta un credito di 150 euro;
- 2 persone, per cui spetta un credito di 300 euro;
- Più di due persone, per cui spetta un credito di 500 euro;
La norma prevede che il Credito d’imposta Vacanze è utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, indipendentemente dal numero dei componenti del nucleo stesso che fruiscono dei servizi turistici: non è necessario, infatti, che la vacanza sia effettuata dall’intero nucleo (Circolare 18/2020).
Inoltre, con risposta alle FAQ fornite dal MIBACT, è stato chiarito che se più persone appartenenti a due diversi nuclei familiari soggiornano nella stessa struttura possono richiedere ed utilizzare due bonus, ciascuno per la propria quota spettante.
Il credito spetta per le spese sostenute dal 01.07.2020 al 31.12.2020 per il pagamento di servizi offerti sul territorio italiano dalle imprese turistico-ricettive, nonché dagli agriturismo e bed and breakfast.
NOTA BENE – per poter fruire del bonus in commento, è necessario che almeno un giorno della vacanza per cui la spesa è sostenuta ricada nel predetto periodo di riferimento (Circolare Agenzia delle Entrate 18/2020).
Il periodo rileva quindi non solo ai fini del pagamento, ma anche per la verifica del periodo di effettuazione della vacanza.
Ad esempio: il bonus non sarà fruibile per le vacanze effettuate nel mese di febbraio 2021, anche qualora il pagamento venga effettuato in tutto o in parte entro il 31.12.2020.
Condizioni per il riconoscimento del credito
Per poter accedere al credito di imposta in commento, è necessario che:
le spese siano sostenute in un’unica soluzione: ciò implica che nel caso in cui siano effettuati due diversi pagamenti, in acconto e saldo, con emissione di due distinte fatture, il credito d’imposta potrà essere utilizzato solo in relazione ad uno dei due pagamenti;
- i servizi siano resi da una singola impresa turistico ricettiva, da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast; in sostanza, si potrà soggiornare presso alberghi, villaggi, camping, agriturismo, b&b, ma il bonus non può essere “speso” per pagare l’abbonamento agli stabilimenti balneari, né per acquistare i biglietti di treni, aerei o traghetti verso la località prescelta per le vacanze;
- il totale del corrispettivo sia documentato da fattura elettronica o documento commerciale non elettronico o di uno scontrino o ricevuta fiscale, in cui è indicato il codice fiscale dell’utilizzatore;
- il pagamento del servizio sia corrisposto senza l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator. Non sarà possibile quindi effettuare pagamenti tramite Booking, Air B&B, Tripadvisor, etc….
Modalità di utilizzo da parte delle famiglie
Dal lato dell’utilizzatore dei servizi, il credito è riconosciuto secondo due diverse modalità, che seguono tempistiche differenti.
In particolare, il soggetto beneficerà:
- di uno sconto sul corrispettivo dovuto pari all’80% del credito spettante;
- di una detrazione d’imposta pari al 20% del credito spettante, da utilizzare in sede di dichiarazione dei redditi.
Entrambi gli importi devono essere calcolati sul corrispettivo pattuito e non sul credito “teorico” spettante.
Ad esempio, in presenza di un nucleo familiare composto da 4 persone, che avrebbe diritto ad uno bonus teorico pari a 500,00 euro, ipotizzando che la spesa da sostenere per il soggiorno sia pari a 350,00 euro, il credito spetterà:
- sotto forma di sconto, per un importo di 280,00 euro (80% di 350,00 euro);
- sotto forma di detrazione di imposta, per un importo di 70,00 euro (20% di 350,00 euro).
Lo SPID
Il soggetto del nucleo familiare che intenderà sfruttare il bonus dovrà preventivamente procurarsi un’identità digitale, cioè uno SPID.
Lo SPID è il sistema di autenticazione che permette a cittadini ed imprese di accedere ai servizi online della pubblica amministrazione con un’identità digitale unica.
Per tutti, i passaggi da seguire saranno i seguenti:
- l’inserimento dei dati anagrafici;
- la creazione di credenziali SPID;
- l’effettuazione del riconoscimento.
Proprio su questo ultimo punto, potrebbero sorgere alcune difficoltà nelle tempistiche di rilascio dell’identità digitale, poiché le modalità di riconoscimento possono essere differenti: tramite webcam, firma digitale, CNS, CIE o di persona. I tempi di rilascio dell’identità digitale, quindi, dipendono dai singoli Identity Provider.
L’ISEE e la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica)
Come sopra detto, la misura si rivolge alle famiglie con un ISEE inferiore a 40.000 euro. L’ISEE è l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente utile per valutare e confrontare la situazione economica delle famiglie. I soggetti che intendono beneficiare del bonus dovranno richiedere ed ottenere il predetto documento aggiornato.
A tal fine, i nuclei familiari potranno compilare e trasmettere la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), in cui dovranno essere inseriti i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali di un nucleo familiare e ha validità dal momento della presentazione e fino al 31 dicembre successivo.
Essa può essere presentata:
- online all’INPS attraverso il servizio dedicato;
- a un Centro di Assistenza Fiscale;
- al Comune;
- all’ente che eroga la prestazione sociale agevolata.
I dati contenuti nella DSU sono in parte autodichiarati (come i dati anagrafici e i beni patrimoniali posseduti al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione) e in parte acquisiti dall’Agenzia delle Entrate (reddito complessivo ai fini IRPEF) e dall’INPS.
ATTENZIONE! – la corretta compilazione della DSU è fondamentale per poter accedere al beneficio. Infatti, in caso di errori od omissioni, occorrerà ripresentare sia la DSU che la richiesta del bonus spettante. Inoltre, l’Agenzia delle Entrate, successivamente al riconoscimento del bonus, potrà sempre richiedere al soggetto beneficiario di presentare l’idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella DSU.
L’APP IO
Per la richiesta e l’utilizzo del credito le famiglie beneficiarie dovranno dotarsi dell’apposita App IO (elaborata dal Ministero dei Beni culturali e del Turismo) da scaricare sui propri smartphone, tablet ed altri dispositivi mobili.
Dopo aver effettuato il download dell’App, il soggetto appartenente al nucleo familiare dovrà registrarsi inserendo le proprie credenziali SPID o mediante la Carta di Identità Elettronica (CIE). Dopo aver effettuato la registrazione, l’utente dovrà quindi inserire i codici ISEE. Dopo una serie di controlli incrociati con INPS e Agenzia delle Entrate, quest’ultima comunicherà mediante App il codice univoco e il QR code da utilizzare, alternativamente, nel momento in cui si vorrà utilizzare il bonus. Infatti, il soggetto dovrà a sua volta comunicare alla struttura ospitante uno dei predetti codici che verranno da essa utilizzati per la trasmissione della richiesta.
Ad esito dell’inserimento della richiesta, potranno essere restituiti i seguenti esiti:
- richiesta valida;
- richiesta valida ma bonus già attivato sullo stesso nucleo familiare;
- richiesta valida ma DSU con omissioni o difformità (errore non bloccante, ma DSU da integrare);
- soglia ISEE superata;
- DSU assente.
Nei casi 1 e 3, l’utente risulta idoneo ad utilizzare l’agevolazione e dovrà attendere la conferma da parte del sistema, mediante la messa a disposizione dei seguenti dati nella sezione “Pagamenti”:
- il codice univoco ed il QR-code associato;
- l’importo massimo dell’agevolazione spettante al nucleo familiare;
- l’elenco dei componenti del nucleo familiare risultanti dalla DSU presentata;
- il periodo di validità entro il quale spendere il bonus (dalla data di attivazione al 31 dicembre 2020).
La detrazione
Con riferimento alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito i seguenti aspetti:
- la detrazione spetta esclusivamente al soggetto intestatario della fattura/documento commerciale;
- l’importo sarà incluso tra i dati che compongono la dichiarazione pre-compilata;
- lo scomputo delle imposte dovute dovrà essere effettuato nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2020, senza che sia possibile riportare nei successivi periodi di imposta le eventuali quote non utilizzate.
Credito di imposta per le strutture ricettive
E’ necessario premettere che in capo alle strutture ricettive non sorge alcun obbligo di adottare la misura in commento, trattandosi di mera facoltà da concordare “d’intesa” con il cliente.
Alle strutture ricettive che abbiano riconosciuto lo sconto sul corrispettivo, l’importo dell’80% verrà “rimborsato” sotto forma di credito d’imposta:
- da utilizzare in compensazione nelle deleghe F24 per il versamento degli importi a debito dovuti, oppure
- cedibile a terzi, anche a banche o istituti finanziari.
OSSERVA – il credito non concorre ai limiti per le compensazioni (sul punto, si ricorda che il limite di 700.000 euro per le compensazioni “orizzontali” in F24 è stato innalzato, per l’anno 2020, fino ad 1 milione di euro).
Dopo aver letto il codice univoco o QR, la struttura ricettiva dovrà inserirlo, assieme al codice fiscale dell’intestatario della fattura/documento commerciale, in un’apposita procedura web resa disponibile nella propria Area Riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate (questa volta accessibile, oltre che tramite SPID, anche tramite Entratel, Fisconline o CNS), seguendo il percorso “la mia scrivania -> Servizi per -> comunicare -> Bonus Vacanze”, dichiarando altresì di essere un’impresa turistico ricettiva, un agriturismo o un bed&breakfast in possesso dei titoli previsti dalla normativa nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva (mediante dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000).
che in questo caso, l’Agenzia delle Entrate effettuerà un controllo sulla correttezza dei dati inseriti e, in caso di esito positivo, l’agevolazione si intenderà fruita e non potrà essere annullata.
Lo sconto potrà essere poi recuperato dalla struttura, a partire dal giorno successivo alla conferma dell’utilizzo dell’agevolazione, ma per l’utilizzo in compensazione in delega F24 si dovrà attendere una successiva risoluzione per l’istituzione dell’apposito codice tributo.
Nel caso in cui la struttura intendesse invece cedere il credito di imposta a terzi, dovrà avvalersi dell’apposita procedura web disponibile nella propria Area Riservata dell’Agenzia delle Entrate.
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