Premessa
Preliminarmente occorre distinguere due tipologie di compensazione che, convenzionalmente, vengono così definite:
- Compensazioni cd “verticali”: che consistono nell’utilizzo in compensazione di un credito con importi a debito della stessa imposta (es: saldo IRPEF a credito utilizzato per compensare il I acconto IRPEF dell’anno successivo);
- Compensazioni cd. “orizzontali”: che consentono invece di compensare tributi diversi e tributi e contributi; tale compensazione deve necessariamente avvenire in delega F24.
La tipologia di compensazione è fondamentale per comprendere se si è soggetti a limiti e in quale misura. Infatti:
- Le compensazioni verticali non sono soggette ad alcun limite;
- Le compensazioni orizzontali sono soggette al limite di utilizzo di 5.000 euro, oltre il quale occorre presentare la relativa dichiarazione per “certificare” la spettanza di crediti superiori al predetto importo. Per tale tipologia, inoltre, vige il limite generale di 700.000 euro annui.
Quindi, ad esempio, l’utilizzo in compensazione del credito IRPEF per l’anno precedente con gli importi dovuti a titolo di acconto per l’anno in corso non rileva ai fini del limite di 5.000 euro.
Novità Covid-19
Solo per l’anno 2020, l’articolo 147 del Decreto Rilancio ha innalzato da 700.000 euro ad 1 milione di euro il limite per le richieste di rimborso e per la compensazione “orizzontali” dei crediti effettuate tramite modello F24.
Ai fini della determinazione della predetta soglia non rilevano:
- il credito d’imposta del per botteghe e negozi (art. 65 del Decreto Cura Italia);
- il credito d’imposta pari al 20% dei conferimenti in denaro effettuati per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni, nonché il credito del 50% delle perdite eccedenti il 10% del PN, fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale (art. 26 del Decreto Rilancio);
- il credito d’imposta per i canoni di locazione non commerciale (art. 28 del Decreto Rilancio);
- il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120 del Decreto Rilancio);
- il credito d’imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di DPI (art. 125 del Decreto Rilancio);
- il tax credit vacanze (art. 176 del Decreto Rilancio);
OSSERVA – non rileva altresì l’eventuale trasformazione delle detrazioni fiscali in credito d’imposta cedibile.
Anche nel caso di cessione dei suddetti crediti a soggetti terzi, il cessionario non dovrà tener conto del credito ottenuto ai fini del calcolo della soglia di 1 milione (700.000 per gli anni successivi).
Compensazioni orizzontali per imposte dirette e IRAP
Con riferimento ai crediti relativi:
- alle imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e alle relative addizionali;
- all’IRAP;
- alle ritenute alla fonte;
- alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi (es: imposta sostitutiva 5-15% forfettari).
Gli importi a credito possono essere utilizzati in compensazione “orizzontale”:
- Nel limite di 5.000 euro, a partire dal primo giorno del periodo dell’anno successivo a quello di maturazione del credito;
- Per importi superiori a 5.000 euro, dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dalla quale emerge il credito, munita del visto di conformità o della sottoscrizione dell’organo di controllo.
INFORMA – per i crediti superiori a 5.000 euro, maturati in data antecedente al periodo d’imposta in corso al 31.12.2019, l’utilizzo in compensazione era possibile a partire dal primo giorno del periodo d’imposta successivo a quello di maturazione del credito, purché la dichiarazione dalla quale emerge il credito venga presentata munita del visto di conformità o della sottoscrizione dell’organo di controllo. La disciplina è stata poi modificata ed allineata a quella relativa ai crediti IVA.
NOTA BENE – al nuovo limite temporale di preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi per importi superiori a 5.000 euro non sono soggetti i crediti derivanti dal modello 770 del sostituto d’imposta. Tali crediti, quali ad esempio quelli derivanti da eccessi di versamento delle ritenute dovute dal sostituto, saranno quindi utilizzabili già a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di maturazione del credito.
I debiti compensabili nel modello F24 sono relativi agli importi dovuti nei confronti dei diversi enti impositori, esposti nelle rispettive sezioni della delega (Erario, INPS, Regioni, Enti locali, INAIL e altri).
NOTA BENE – nel calcolo della soglia di 5.000 euro, i tributi diversi non devono essere cumulati tra loro.
Compensazioni orizzontali IVA
Anche ai fini IVA, i contribuenti sono soggetti ai seguenti limiti di compensazione dei crediti:
- fino a 5.000 euro, a partire dal primo giorno del periodo dell’anno successivo a quello di maturazione del credito;
- Per importi superiori a 5.000 euro, dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dalla quale emerge il credito, munita del visto di conformità o della sottoscrizione dell’organo di controllo.
Con riferimento ai crediti IVA trimestrali, l’apposizione del visto sarà necessaria una volta superata la soglia di euro 5.000, tenendo conto dei crediti trimestrali chiesti in compensazione nei trimestri precedenti, indipendentemente dall’effettivo utilizzo o meno in delega F24.
Anche per i Modelli IVA TR vige la regola di utilizzo a partire dal decimo giorno successivo a quello di invio, anziché a partire dal giorno 16 del mese successivo.
ATTENZIONE: con Circ. Agenzia delle Entrate 3.6.2010 n. 29 è stato chiarito che:
- le compensazioni dei crediti IVA con i versamenti dovuti a titolo di IVA periodica, in acconto o a saldo, qualora il credito sia maturato successivamente al debito oggetto di compensazione, queste sono considerate “orizzontali” e quindi soggette ai relativi limiti;
- qualora invece il credito IVA sia maturato prima sia sorto il debito compensato, la compensazione sarà considerata “verticale” e quindi non soggetta ad alcun limite.
Visto di conformità o sottoscrizione della dichiarazione annuale
Per l’utilizzo di importi superiori a 5.000 euro, il contribuente può, alternativamente:
- richiedere l’apposizione del visto di conformità da parte di un “professionista abilitato” sulla dichiarazione annuale alla quale il credito si riferisce;
- se sottoposti alla revisione legale dei conti, richiedere la sottoscrizione della dichiarazione medesima da parte del soggetto che esercita il controllo contabile (Collegio sindacale/ sindaco unico o revisore contabile/società di revisione iscritti nell’apposito Registro).
Obbligo di utilizzo dei servizi telematici
Con l’entrata in vigore del DL 50/2017, vige l’obbligo per i contribuenti titolari di partita IVA di presentare i modelli F24 i cui sono esposti importi a credito in compensazione esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate:
- “F24 on line”
- “F24 web”
- “F24 intermediari”
I soggetti ISA
Nel caso di punteggio ISA pari a almeno 8 nel 2018 per i crediti relativi al medesimo periodo d’imposta è previsto l’esonero dal visto di conformità (e quindi di preventivo invio della dichiarazione fiscale) per importi fino a 50.000 euro annui, per i crediti IVA è cumulativa sia del credito IVA annuale che dei crediti IVA trimestrali e fino a 20.000 euro annui per i crediti relativi alle imposte dirette.
Nel caso invece di un punteggio di almeno 8,5 come media 2018/2019, per i crediti maturati nell’anno 2019 è previsto l’esonero dal visto di conformità (e quindi di preventivo invio della dichiarazione fiscale) per importi fino a 50.000 euro annui, per i crediti IVA è cumulativa sia del credito IVA annuale che dei crediti IVA trimestrali e fino a 20.000 euro annui per i crediti relativi alle imposte dirette.
Le indebite compensazioni
Si fa presente che ai sensi dell’art. 10-quater del DLgs. 74/2000 è punito
- con la reclusione da 6 mesi a 2 anni, chiunque utilizzi in compensazione F24 crediti “non spettanti” per un importo annuo superiore a 50.000 euro.
- con la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni chiunque utilizzi in compensazione F24 crediti “non inesistenti” per un importo annuo superiore a 50.000 euro.
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