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Crediti di imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione

da | Lug 22, 2020 | Aggiornamenti

Credito di imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120)

Il credito di imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro è riconosciuto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico indicati nell’allegato 1 del Decreto, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore), a fronte delle spese sostenute per gli interventi necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure di contenimento contro la diffusione del virus.

OSSERVA – l’ammontare del credito d’imposta in parola corrisponde al 60 per cento delle spese ammissibili sostenute nel 2020 per un massimo di 80.000 euro. Il credito di imposta non potrà pertanto superare l’importo di 48.000,00 €.

Le spese in relazione alle quali spetta il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro sono suddivise in due gruppi:

1) gli interventi agevolabili sono quelli necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del virus SARS-Co V-2, tra cui rientrano espressamente:

a) quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, di ingressi e spazi comuni, nonché per l’acquisto di arredi di sicurezza. Sono ricomprese in tale insieme gli interventi edilizi funzionali alla riapertura o alla ripresa dell’attività, fermo restando il rispetto della disciplina urbanistica;

b) gli interventi per l’acquisto di arredi finalizzati a garantire la riapertura delle attività commerciali in sicurezza (cosiddetti “arredi di sicurezza”).

2) gli investimenti agevolabili sono quelli connessi ad attività innovative, tra cui sono ricompresi quelli relativi allo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura (c.d. termoscanner) dei dipendenti e degli utenti. In merito alle nozioni di “innovazione” o “sviluppo”, occorre fare riferimento agli investimenti che permettono di acquisire strumenti o tecnologie che possono garantire lo svolgimento in sicurezza dell’attività lavorativa da chiunque prestata (titolari, soci, dipendenti, collaboratori, etc…), siano essi sviluppati internamente o acquisiti esternamente. Ad esempio, rientrano nell’agevolazione i programmi software, i sistemi di videoconferenza, quelli per la sicurezza della connessione, nonché gli investimenti necessari per consentire lo svolgimento dell’attività lavorativa in smart working.

Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione (art. 125)

Il credito di imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione è riconosciuto a favore dei soggetti esercenti attività dimpresa, arti e professioni, enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti a fronte delle spese per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per lacquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

NOTA BENE – L’ammontare del credito d’imposta in parola corrisponde al 60 per cento delle spese ammissibili sostenute nel 2020 per un massimo di 100.000 euro. Il credito di imposta non potrà pertanto superare l’importo di 60.000,00 €.

Le spese in relazione alle quali spetta il credito d’imposta possono essere divise in due categorie:

a) quelle sostenute per la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale o per la sanificazione degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;

b) quelle sostenute per lacquisto di:

  • dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea (comma 2, lettera  b));
  • prodotti detergenti e disinfettanti (comma 2, lettera c));
  • dispositivi di sicurezza diversi da quelli precedenti, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione (comma 2, lettera d));
  • dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione (comma 2, lettera e)).

Fermo restando quanto appena rappresentato, con riferimento alle spese di sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa (in concreto) e istituzionale (ad esempio, sala d’attesa, sala riunioni, sala di rappresentanza), nonché alle spese di sanificazione degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività, considerato che la norma non fa riferimento in modo specifico all’”acquisto” (e, quindi, a modalità di approvvigionamento del bene o del servizio da economie terze), l’attività di sanificazione, in presenza di specifiche competenze già ordinariamente riconosciute, può essere svolta anche in economia dal soggetto beneficiario, avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori, sempre che rispetti le indicazioni contenute nei Protocolli di regolamentazione vigenti, come attestato da documentazione interna.

In questo caso, l’ammontare della spesa agevolabile può essere determinata, ad esempio, moltiplicando il costo orario del lavoro del soggetto impegnato a tale attività per le ore effettivamente impiegate nella medesima (documentata mediante fogli di lavoro interni all’azienda).

Possono essere aggiunte, ai fini del credito in esame anche le spese sostenute per i prodotti disinfettanti impiegati. Resta fermo che lammontare delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti così determinato, in ogni caso, dovrà essere congruo rispetto al valore di mercato per interventi similari.

Documentazione relativa alle spese “sostenute”

Poiché entrambe le norme fanno riferimento alle «spese sostenute nel 2020», l’Agenzia delle Entrate ritiene che l’agevolazione spetti anche nel caso in cui il sostenimento sia avvenuto, nel corso dell’anno, prima del 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 34/2020). Inoltre, ai fini dell’imputazione delle spese stesse occorre saranno rilevanti le fatture:

  • secondo il criterio di cassa per gli esercenti arti e professioni e per gli enti non commerciali, le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità semplificata;
  • secondo la data di registrazione del documento contabile per i soggetti in regime di contabilità semplificata che hanno optato per l’applicazione del criterio di cui al comma 5 dell’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
  • per i soggetti in regime di contabilità semplificata che hanno optato per l’applicazione del criterio di cui al comma 5 dell’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, secondo la data di registrazione del documento contabile;
  • secondo il criterio di competenza per le imprese individuali, per le società, per gli enti commerciali e per gli enti non commerciali in regime di contabilità ordinaria.

Il calcolo del credito spettante inoltre andrà effettuato sulla spesa agevolabile al netto dell’Iva detraibile laddove dovuta. In caso di indetraibilità, totale o parziale, l’IVA dovrà invece essere sommata alla base di calcolo.

Modalità di utilizzo

Il credito di imposta potrà essere utilizzato:

  • in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24);
  • o, in alternativa entro il 31 dicembre 2021, può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

L’utilizzo del credito in compensazione tramite modello F24 potrà avvenire solo successivamente al sostenimento delle spese agevolabili ed alla comunicazione da effettuarsi all’Agenzia delle Entrate. In particolare il credito di imposta potrà essere utilizzato dal giorno lavorativo successivo alla corretta ricezione della predetta comunicazione e, in ogni caso, a decorrere dal 01/01/2021 e non oltre il 31/12/2021.

Anche ai fini della cessione dei credito è necessario trasmettere telematicamente la Comunicazione di cui al Provvedimento Prot. n. 259854/2020.

Gli importi non concorrono ai limiti di cui dall’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi), e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (crediti compensati mediante modello F24).

 

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